Le misure di riduzione della spesa farmaceutica giustificano la decisione regionale che un farmaco sia prescritto in confezioni mensili da 28/30 unità
E' respinta l'istanza cautelare, proposta da un'azienda che commercializza soltanto la confezione da 20 compresse, avverso la determinazione regionale che dispone la prescrizione del farmaco in confezioni mensili (da 28 o 30 unità posologiche) in soggetti cronici, ciò perché la decisione regionale mira a ridurre un impatto di spesa rilevante
Massima
Medicinali – disposizione regionale di prescrizione di farmaco in confezioni da 28/30 unità – obiettivo di riduzione della spesa farmaceutica - istanza cautelare da parte di società produttrice di confezioni da 20 unità – reiezione
Il dirigente dell'assessorato regionale alla sanità stabilisce, con propria determinazione,la prescrizione di un farmaco in confezioni mensili (da 28 o 30 unità posologiche) per soggetti cronici.
Un'azienda farmaceutica, che commercializza quel farmaco in confezioni da 20 compresse, impugna gli atti regionali e ne chiede la sospensione dell'efficacia, ma il TAR respinge l'istanza cautelare sottolineando che alla base della decisione regionale vi è l'obiettivo di razionalizzare la spesa farmaceutica mediante un abbattimento dell'impatto di spesa stimato in svariati milioni. Il Collegio peraltro evidenzia che la ricorrente in realtà è in possesso fin dagli anni novanta dell'autorizzazione a commercializzare quel farmaco in confezioni da trenta unità e, nell'effettuare la scelta commerciale di privilegiare la commercializzazione della confezione da venti, ne ha evidentemente assunto il conseguente rischio. In ogni caso, secondo il Collegio il medico può sempre prescrivere la confezione da venti compresse, ove ciò sia consigliato dalle necessità terapeutiche.
Per quanto attiene, poi, alla asserita violazione delle garanzie partecipative, il TAR ribadisce il principio secondo cui in presenza di un atto generale non si applicano le disposizioni sulla partecipazione procedimentale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/ordinanza del 24 luglio 2024
Le misure di riduzione della spesa farmaceutica giustificano la decisione regionale che un farmaco sia prescritto in confezioni mensili da 28/30 unità
E' respinta l'istanza cautelare, proposta da un'azienda che commercializza soltanto la confezione da 20 compresse, avverso la determinazione regionale che dispone la prescrizione del farmaco in confezioni mensili (da 28 o 30 unità posologiche) in soggetti cronici, ciò perché la decisione regionale mira a ridurre un impatto di spesa rilevante
Massima
Medicinali – disposizione regionale di prescrizione di farmaco in confezioni da 28/30 unità – obiettivo di riduzione della spesa farmaceutica - istanza cautelare da parte di società produttrice di confezioni da 20 unità – reiezione
Il dirigente dell'assessorato regionale alla sanità stabilisce, con propria determinazione,la prescrizione di un farmaco in confezioni mensili (da 28 o 30 unità posologiche) per soggetti cronici.
Un'azienda farmaceutica, che commercializza quel farmaco in confezioni da 20 compresse, impugna gli atti regionali e ne chiede la sospensione dell'efficacia, ma il TAR respinge l'istanza cautelare sottolineando che alla base della decisione regionale vi è l'obiettivo di razionalizzare la spesa farmaceutica mediante un abbattimento dell'impatto di spesa stimato in svariati milioni. Il Collegio peraltro evidenzia che la ricorrente in realtà è in possesso fin dagli anni novanta dell'autorizzazione a commercializzare quel farmaco in confezioni da trenta unità e, nell'effettuare la scelta commerciale di privilegiare la commercializzazione della confezione da venti, ne ha evidentemente assunto il conseguente rischio. In ogni caso, secondo il Collegio il medico può sempre prescrivere la confezione da venti compresse, ove ciò sia consigliato dalle necessità terapeutiche.
Per quanto attiene, poi, alla asserita violazione delle garanzie partecipative, il TAR ribadisce il principio secondo cui in presenza di un atto generale non si applicano le disposizioni sulla partecipazione procedimentale.
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