Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/bollettino n. 1 del 7 gennaio 2025
Le proposte dell'AGCM di riforma concorrenziale in materia di sconti dei farmaci e di parafarmacie
Le proposte dell'AGCM ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza
Nel bollettino n. 1 del 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGCM propone modifiche normative all'attuale impianto legislativo riguardo allo sconto sui farmaci ed alle prestazioni aggiuntive delle parafarmacie.
Per quanto concerne lo sconto sui farmaci, l'AGCM propone due modifiche.
La prima riguarda l'art. 11, comma 8, del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012 (c.d. Decreto Cresci-Italia) a cui secondo l'AGCM occorrerebbe aggiungere dopo le parole “dandone adeguata informazione alla clientela.” la seguente precisazione: “Gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità e sconti per categorie di pazienti”.
Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 11, quindi, secondo la proposta dell'AGCM, diventerebbe il seguente: "Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. Gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità e sconti per categorie di pazienti".
La seconda modifica riguarda il comma 4 dell’art. 32 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, rispetto al quale, secondo l'AGCM, occorrerebbe sopprimere le parole “praticati a tutti gli acquirenti”.
La suddetta norma, allora, diventerebbe (tra parentesi la parte che, secondo l'AGCM, occorrerebbe eliminare): “È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore. (e siano praticati a tutti gli acquirenti)”.
Il motivo di tali modifiche è da rinvenirsi nella necessità di eliminare vincoli alla liberalizzazione dei prezzi. Al proposito l'AGCM rileva che con l'art. 11 comma 8 del d.l. n. 1/2012 il legislatore ha ridisciplinato il regime giuridico degli sconti sui medicinali, ponendo quale unico limite quello di “darne adeguata informazione alla clientela”. L'obiettivo della liberalizzazione delle politiche in materia di prezzo è peraltro conforme anche alla direttiva 2001/83/CE, che non detta vincoli riguardo alla liberalizzazione dei prezzi da parte degli Stati membri. Ciò posto, l'AGCM, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo che osti alla possibilità di diversificare liberamente gli sconti dei farmaci (mediante, ad esempio, tessere fedeltà/cash back/sconti per fasce o tipologie di clienti), propone le modifiche normative sopra riportate.
Per ciò che riguarda, invece, le parafarmacie, l'AGCM propone una modifica dell’art. 5 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) che introduca al primo comma, o mediante un comma dedicato, anche il seguente principio: “Nei predetti esercizi commerciali, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Governo e le Regioni provvedono affinché siano garantite modalità concorrenziali e non discriminatorie di erogazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche e private e degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo”.
Al proposito l'AGCM sottolinea che impedire alle parafarmacie di offrire servizi quali, ad esempio, il servizio CUP o il servizio di ritiro del referto è contro le norme ed i principi a tutela della concorrenza nonché un indebito vantaggio a favore delle farmacie, oltre a configurarsi come un pregiudizio per la migliore accessibilità ai detti servizi da parte dei cittadini, e sottolinea che questo rilievo è stato da essa in passato già effettuato sia nel 2013 che nel 2016.
L'AGCM ritiene che trattasi di una discriminazione ai danni delle parafarmacie, che non trova riferimenti nella normativa vigente e che la previsione normativa delle parafarmacie era stata effettuata proprio nell'ottica di favorire la concorrenza e la libertà di scelta del consumatore. Aggiunge, infine, che la mancata esplicita previsione della possibilità di fornire simili servizi anche mediante il canale delle parafarmacie (in cui deve essere sempre presente il laureato abilitato alla professione ed iscritto all'Ordine dei Farmacisti) si pone contrasto con il più generale obiettivo di “realizzare un’offerta più ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino” fissato dalle “Linee guida nazionali CUP”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/bollettino n. 1 del 7 gennaio 2025
Le proposte dell'AGCM di riforma concorrenziale in materia di sconti dei farmaci e di parafarmacie
Le proposte dell'AGCM ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza
Nel bollettino n. 1 del 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGCM propone modifiche normative all'attuale impianto legislativo riguardo allo sconto sui farmaci ed alle prestazioni aggiuntive delle parafarmacie.
Per quanto concerne lo sconto sui farmaci, l'AGCM propone due modifiche.
La prima riguarda l'art. 11, comma 8, del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012 (c.d. Decreto Cresci-Italia) a cui secondo l'AGCM occorrerebbe aggiungere dopo le parole “dandone adeguata informazione alla clientela.” la seguente precisazione: “Gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità e sconti per categorie di pazienti”.
Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 11, quindi, secondo la proposta dell'AGCM, diventerebbe il seguente: "Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. Gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità e sconti per categorie di pazienti".
La seconda modifica riguarda il comma 4 dell’art. 32 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, rispetto al quale, secondo l'AGCM, occorrerebbe sopprimere le parole “praticati a tutti gli acquirenti”.
La suddetta norma, allora, diventerebbe (tra parentesi la parte che, secondo l'AGCM, occorrerebbe eliminare): “È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore. (e siano praticati a tutti gli acquirenti)”.
Il motivo di tali modifiche è da rinvenirsi nella necessità di eliminare vincoli alla liberalizzazione dei prezzi. Al proposito l'AGCM rileva che con l'art. 11 comma 8 del d.l. n. 1/2012 il legislatore ha ridisciplinato il regime giuridico degli sconti sui medicinali, ponendo quale unico limite quello di “darne adeguata informazione alla clientela”. L'obiettivo della liberalizzazione delle politiche in materia di prezzo è peraltro conforme anche alla direttiva 2001/83/CE, che non detta vincoli riguardo alla liberalizzazione dei prezzi da parte degli Stati membri. Ciò posto, l'AGCM, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo che osti alla possibilità di diversificare liberamente gli sconti dei farmaci (mediante, ad esempio, tessere fedeltà/cash back/sconti per fasce o tipologie di clienti), propone le modifiche normative sopra riportate.
Per ciò che riguarda, invece, le parafarmacie, l'AGCM propone una modifica dell’art. 5 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) che introduca al primo comma, o mediante un comma dedicato, anche il seguente principio: “Nei predetti esercizi commerciali, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Governo e le Regioni provvedono affinché siano garantite modalità concorrenziali e non discriminatorie di erogazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche e private e degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo”.
Al proposito l'AGCM sottolinea che impedire alle parafarmacie di offrire servizi quali, ad esempio, il servizio CUP o il servizio di ritiro del referto è contro le norme ed i principi a tutela della concorrenza nonché un indebito vantaggio a favore delle farmacie, oltre a configurarsi come un pregiudizio per la migliore accessibilità ai detti servizi da parte dei cittadini, e sottolinea che questo rilievo è stato da essa in passato già effettuato sia nel 2013 che nel 2016.
L'AGCM ritiene che trattasi di una discriminazione ai danni delle parafarmacie, che non trova riferimenti nella normativa vigente e che la previsione normativa delle parafarmacie era stata effettuata proprio nell'ottica di favorire la concorrenza e la libertà di scelta del consumatore. Aggiunge, infine, che la mancata esplicita previsione della possibilità di fornire simili servizi anche mediante il canale delle parafarmacie (in cui deve essere sempre presente il laureato abilitato alla professione ed iscritto all'Ordine dei Farmacisti) si pone contrasto con il più generale obiettivo di “realizzare un’offerta più ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino” fissato dalle “Linee guida nazionali CUP”.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.