Mera aspettativa di fatto per il farmacista che chiede di trasferire altrove lo stallo per scarico merci per trasformarlo in parcheggio per clienti
Un'istanza relativa agli stalli di carico e scarico e di parcheggio riservato ai clienti della farmacia avente contenuto complesso e che non si limiti a quella classica e semplice di occupazione di suolo pubblico non rientra tra quelle per cui si ha diritto ad un atto formale di pronuncia da parte del Comune
Massima
Farmacia – istanza complessa di trasferimento su altra via dello stallo per scarico merci e contestuale trasformazione dell'attuale stallo in area parcheggio riservata ai clienti della farmacia – mancato pronunciamento espresso del Comune – ricorso per silenzio inadempimento – mera aspettativa di fatto - reiezione
Un farmacista chiede ad un Comune di trasferire il proprio stallo per la sosta carico/scarico merce, su altra via, al posto di un'area riservata al parcheggio di motocicli, in maniera da poter trasformare lo stallo attuale di carico/scarico in un parcheggio a favore dei propri clienti. Il Comune si limita ad alcune interlocuzioni informali via mail del Comandante della Polizia Municipale, peraltro di contenuto non favorevole, ma non adotta alcun atto formale di risposta, sicché il farmacista ricorre al TAR per ottenere una declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento.
Il Collegio tuttavia respinge il ricorso rilevando che un'istanza così complessa non rientra in alcune delle fattispecie che, ai sensi di legge, impongono al Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego. Nel caso che ci riguarda, secondo i Giudici, in capo al ricorrente non ricorre il requisito del cosiddetto interesse legittimo pretensivo (che è il presupposto per azionare il rimedio del ricorso per silenzio inadempimento) in quanto l'oggetto dell'istanza del farmacista produrrebbe effetti generali sull'organizzazione e gestione del traffico veicolare e non riguarderebbe la sola posizione soggettiva del farmacista. Secondo il TAR fiorentino si ha diritto ad un provvedimento espresso da parte del Comune non quando si pone un'istanza così articolata e generale, bensì quando essa è rivolta ad ottenere un determinato obiettivo riconducibile al privato con semplice atto puntuale (e, sul punto, il Collegio indica che esso potrebbe essere la semplice richiesta di assegnazione di stallo per carico/scarico). Poiché nel caso di specie invece si è andati oltre la mera tipica istanza di occupazione di suolo pubblico, l'interesse in capo al farmacista va configurato come mera aspettativa di fatto, come tale non implicante alcun obbligo di puntuale risposta da parte del Comune.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/ordinanza del 14 giugno 2024
Mera aspettativa di fatto per il farmacista che chiede di trasferire altrove lo stallo per scarico merci per trasformarlo in parcheggio per clienti
Un'istanza relativa agli stalli di carico e scarico e di parcheggio riservato ai clienti della farmacia avente contenuto complesso e che non si limiti a quella classica e semplice di occupazione di suolo pubblico non rientra tra quelle per cui si ha diritto ad un atto formale di pronuncia da parte del Comune
Massima
Farmacia – istanza complessa di trasferimento su altra via dello stallo per scarico merci e contestuale trasformazione dell'attuale stallo in area parcheggio riservata ai clienti della farmacia – mancato pronunciamento espresso del Comune – ricorso per silenzio inadempimento – mera aspettativa di fatto - reiezione
Un farmacista chiede ad un Comune di trasferire il proprio stallo per la sosta carico/scarico merce, su altra via, al posto di un'area riservata al parcheggio di motocicli, in maniera da poter trasformare lo stallo attuale di carico/scarico in un parcheggio a favore dei propri clienti. Il Comune si limita ad alcune interlocuzioni informali via mail del Comandante della Polizia Municipale, peraltro di contenuto non favorevole, ma non adotta alcun atto formale di risposta, sicché il farmacista ricorre al TAR per ottenere una declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento.
Il Collegio tuttavia respinge il ricorso rilevando che un'istanza così complessa non rientra in alcune delle fattispecie che, ai sensi di legge, impongono al Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego. Nel caso che ci riguarda, secondo i Giudici, in capo al ricorrente non ricorre il requisito del cosiddetto interesse legittimo pretensivo (che è il presupposto per azionare il rimedio del ricorso per silenzio inadempimento) in quanto l'oggetto dell'istanza del farmacista produrrebbe effetti generali sull'organizzazione e gestione del traffico veicolare e non riguarderebbe la sola posizione soggettiva del farmacista. Secondo il TAR fiorentino si ha diritto ad un provvedimento espresso da parte del Comune non quando si pone un'istanza così articolata e generale, bensì quando essa è rivolta ad ottenere un determinato obiettivo riconducibile al privato con semplice atto puntuale (e, sul punto, il Collegio indica che esso potrebbe essere la semplice richiesta di assegnazione di stallo per carico/scarico). Poiché nel caso di specie invece si è andati oltre la mera tipica istanza di occupazione di suolo pubblico, l'interesse in capo al farmacista va configurato come mera aspettativa di fatto, come tale non implicante alcun obbligo di puntuale risposta da parte del Comune.
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