Regione Calabria/legge regionale n. 30 del 7 agosto 2024 (in BURC del 7 agosto 2024)
Modifica della legge regionale del 19 novembre 2020 n. 24
Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private
La legge contiene due articoli in materia di farmaco: con l'art. 1 viene sostituito l'art. 1 della legge regionale n. 24/2020 e, nella nuova formulazione, al comma 1 è stabilito che negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle RSA, negli hospice, nelle RSSA, presso i SERT, negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi avviene sotto la responsabilità di personale farmacista.
A tal proposito il comma 2 indica che l'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina statale vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale.
Il comma 3, invece dispone che presso le strutture pubbliche di cui al comma 1, la presenza del farmacista viene programmata in coerenza con il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, con la metodologia adottata e approvata con i Tavoli di verifica e con il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35/2019 convertito dalla l. n. 60/2019.
L'art. 2 della legge, poi, sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della l. reg. n. 24/2020 e stabilisce che, per le finalità del comma 1 del medesimo art. 3, il farmacista svolge le attività professionali di cui all'articolo 1 comma 1 del d. lgs. n. 258/1991.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Calabria/legge regionale n. 30 del 7 agosto 2024 (in BURC del 7 agosto 2024)
Modifica della legge regionale del 19 novembre 2020 n. 24
Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private
La legge contiene due articoli in materia di farmaco: con l'art. 1 viene sostituito l'art. 1 della legge regionale n. 24/2020 e, nella nuova formulazione, al comma 1 è stabilito che negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle RSA, negli hospice, nelle RSSA, presso i SERT, negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi avviene sotto la responsabilità di personale farmacista.
A tal proposito il comma 2 indica che l'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina statale vigente per l'accesso al servizio sanitario nazionale.
Il comma 3, invece dispone che presso le strutture pubbliche di cui al comma 1, la presenza del farmacista viene programmata in coerenza con il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, con la metodologia adottata e approvata con i Tavoli di verifica e con il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35/2019 convertito dalla l. n. 60/2019.
L'art. 2 della legge, poi, sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della l. reg. n. 24/2020 e stabilisce che, per le finalità del comma 1 del medesimo art. 3, il farmacista svolge le attività professionali di cui all'articolo 1 comma 1 del d. lgs. n. 258/1991.
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