Nei concorsi per la stabilizzazione dei precari è sufficiente l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia
Il requisito specifico di ammissione, consistente nel possesso della specializzazione in Farmacia, all’interno del bando per un concorso pubblico riservato per la stabilizzazione dei precari ex art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 finalizzato all’assunzione di un dirigente farmacista, deve considerarsi illegittimo, essendo sufficiente l’iscrizione al terzo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale
Massima
Concorso ASL – dirigenza - riserva ex art. 20 comma 2 d. lgs. n. 75/2017 – requisito di ammissione – specializzazione in farmacia – illegittimità – sufficienza iscrizione al terzo anno Scuola specializzazione.
Concorso ASL – delibera di indizione del concorso – obbligo immediato di impugnazione – esclusione - soltanto dopo la pubblicazione del bando
L’ASL Caserta bandisce un concorso pubblico riservato ex art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 1 posto di Dirigente farmacista. Il bando prevede, come requisito specifico di ammissione, il possesso della specializzazione in Farmacia ospedaliera, farmaceutica territoriale o in una delle discipline ad esse equipollenti o affini.
Una concorrente, in possesso dei requisiti di cui all’articolo di legge citato ed iscritta al quarto anno della Scuola di specializzazione post laurea in farmacia ospedaliera, impugna il bando nella parte in cui prevede come requisito di ammissione il possesso della specializzazione, ritenendolo in contrasto con l’art. 1 commi 547 e 548 della L. n. 145/2018, nonché illegittimo per disparità di trattamento, ponendo su un piano differente, nonostante l’identità delle mansioni svolte, i precari specializzandi rispetto agli specializzati.
Dopo ben tre esiti negativi (ordinanze di TAR e Consiglio di Stato e poi sentenza del TAR), nella fase cautelare relativa alla sospensione dell’efficacia della sentenza il Consiglio di Stato ritiene di non condividere il proprio precedente pronunciamento e accoglie l’istanza cautelare della ricorrente, accogliendo successivamente il ricorso nel merito con la sentenza summenzionata.
In primo luogo Palazzo Spada, pronunciandosi su un’eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera di indizione del concorso, indica che essa ha carattere meramente interno e non è produttiva di effetti verso i terzi, neanche di carattere preclusivo alla partecipazione al concorso, finché non venga pubblicato il bando di concorso, che è l’atto che dà formalmente avvio alla procedura di selezione. È dal giorno di pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale, infatti, che decorre il termine decadenziale per l’impugnativa dello stesso (vedasi sul punto anche Consiglio di Stato sentenza del 19 aprile 2018) unitamente alla delibera di indizione.
Quanto al merito del ricorso, il Consiglio di Stato indica che il punto di partenza dell’iter logico giuridico è l’art. 1 comma 547 della l. n. 145/2018 che, nella parte in cui legittima la partecipazione al concorso pure agli specializzandi iscritti al terzo anno di corso, si applica appunto alle “procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita” e, quindi, incontestabilmente, al concorso pubblico.
Poste tali premesse, secondo il Consiglio di Stato occorre stabilire se tale disciplina di favor riservata, per l’ammissione ai concorsi “ordinari”, agli iscritti al terzo anno della scuola di specializzazione, si possa applicare anche a quelle per la stabilizzazione dei precari.
Riguardo a tanto, sotto il profilo dell’interpretazione letterale, la sentenza afferma che non sussistono ostacoli all’accoglimento di tale opzione interpretativa: il riferimento dell’art. 1 alle “procedure concorsuali” deve intendersi riferito anche a quelle per la stabilizzazione dei precari ex art. 20 comma 2 della l. n. 75/2017, atteso che esse sono una species del genus.
Anche sotto il profilo dell’interpretazione logico – sistematica la sentenza è a favore dell’applicazione: non soltanto alla luce del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit emerge chiaramente che il legislatore non ha mai stabilito che gli stabilizzandi debbano avere limitazioni partecipative più stringenti rispetto ai concorrenti esterni, ma ove si impedisse agli stabilizzandi iscritti al terzo anno la partecipazione ai concorsi, si determinerebbe pure una disparità di trattamento a loro sfavore rispetto agli esterni che beneficerebbero della semplificazione dei requisiti (l’iscrizione al terzo anno) mentre di tale semplificazione per paradosso non beneficerebbero gli stabilizzandi che hanno acquisito nel frattempo in più quella specifica esperienza formativa discendente dal rapporto di lavoro flessibile già intrattenuto con l’Amministrazione.
La sentenza, poi, prosegue nel proprio iter argomentativo indicando che l’applicazione dell’art. 1 comma 547 l. n. 145/2018 alle procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione ex art. 20 comma 2 l. n. 75/2017 non si pone neanche in contrasto con l’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, atteso che le dette procedure stabilizzatorie rientrano pienamente, per tutto quanto già detto, nel perimetro applicativo dell’art. 1 comma 547.
Il Consiglio di Stato conclude sostenendo che la procedura di stabilizzazione non ha un contenuto derogatorio rispetto al concorso pubblico tale da impedire l’applicazione alla stessa dell’art. 1 comma 547 in quanto, ove si esplichi in forma concorsuale, rientra a pieno titolo nel genus delle procedure concorsuali a cui testualmente si riferisce il citato art. 1.
La sentenza, allora, annulla in parte qua il bando di concorso sottolineando espressamente l’originalità del thema decidendum.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 10 aprile 2024
Nei concorsi per la stabilizzazione dei precari è sufficiente l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia
Il requisito specifico di ammissione, consistente nel possesso della specializzazione in Farmacia, all’interno del bando per un concorso pubblico riservato per la stabilizzazione dei precari ex art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 finalizzato all’assunzione di un dirigente farmacista, deve considerarsi illegittimo, essendo sufficiente l’iscrizione al terzo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale
Massima
Concorso ASL – dirigenza - riserva ex art. 20 comma 2 d. lgs. n. 75/2017 – requisito di ammissione – specializzazione in farmacia – illegittimità – sufficienza iscrizione al terzo anno Scuola specializzazione.
Concorso ASL – delibera di indizione del concorso – obbligo immediato di impugnazione – esclusione - soltanto dopo la pubblicazione del bando
L’ASL Caserta bandisce un concorso pubblico riservato ex art. 20 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 1 posto di Dirigente farmacista. Il bando prevede, come requisito specifico di ammissione, il possesso della specializzazione in Farmacia ospedaliera, farmaceutica territoriale o in una delle discipline ad esse equipollenti o affini.
Una concorrente, in possesso dei requisiti di cui all’articolo di legge citato ed iscritta al quarto anno della Scuola di specializzazione post laurea in farmacia ospedaliera, impugna il bando nella parte in cui prevede come requisito di ammissione il possesso della specializzazione, ritenendolo in contrasto con l’art. 1 commi 547 e 548 della L. n. 145/2018, nonché illegittimo per disparità di trattamento, ponendo su un piano differente, nonostante l’identità delle mansioni svolte, i precari specializzandi rispetto agli specializzati.
Dopo ben tre esiti negativi (ordinanze di TAR e Consiglio di Stato e poi sentenza del TAR), nella fase cautelare relativa alla sospensione dell’efficacia della sentenza il Consiglio di Stato ritiene di non condividere il proprio precedente pronunciamento e accoglie l’istanza cautelare della ricorrente, accogliendo successivamente il ricorso nel merito con la sentenza summenzionata.
In primo luogo Palazzo Spada, pronunciandosi su un’eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera di indizione del concorso, indica che essa ha carattere meramente interno e non è produttiva di effetti verso i terzi, neanche di carattere preclusivo alla partecipazione al concorso, finché non venga pubblicato il bando di concorso, che è l’atto che dà formalmente avvio alla procedura di selezione. È dal giorno di pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale, infatti, che decorre il termine decadenziale per l’impugnativa dello stesso (vedasi sul punto anche Consiglio di Stato sentenza del 19 aprile 2018) unitamente alla delibera di indizione.
Quanto al merito del ricorso, il Consiglio di Stato indica che il punto di partenza dell’iter logico giuridico è l’art. 1 comma 547 della l. n. 145/2018 che, nella parte in cui legittima la partecipazione al concorso pure agli specializzandi iscritti al terzo anno di corso, si applica appunto alle “procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita” e, quindi, incontestabilmente, al concorso pubblico.
Poste tali premesse, secondo il Consiglio di Stato occorre stabilire se tale disciplina di favor riservata, per l’ammissione ai concorsi “ordinari”, agli iscritti al terzo anno della scuola di specializzazione, si possa applicare anche a quelle per la stabilizzazione dei precari.
Riguardo a tanto, sotto il profilo dell’interpretazione letterale, la sentenza afferma che non sussistono ostacoli all’accoglimento di tale opzione interpretativa: il riferimento dell’art. 1 alle “procedure concorsuali” deve intendersi riferito anche a quelle per la stabilizzazione dei precari ex art. 20 comma 2 della l. n. 75/2017, atteso che esse sono una species del genus.
Anche sotto il profilo dell’interpretazione logico – sistematica la sentenza è a favore dell’applicazione: non soltanto alla luce del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit emerge chiaramente che il legislatore non ha mai stabilito che gli stabilizzandi debbano avere limitazioni partecipative più stringenti rispetto ai concorrenti esterni, ma ove si impedisse agli stabilizzandi iscritti al terzo anno la partecipazione ai concorsi, si determinerebbe pure una disparità di trattamento a loro sfavore rispetto agli esterni che beneficerebbero della semplificazione dei requisiti (l’iscrizione al terzo anno) mentre di tale semplificazione per paradosso non beneficerebbero gli stabilizzandi che hanno acquisito nel frattempo in più quella specifica esperienza formativa discendente dal rapporto di lavoro flessibile già intrattenuto con l’Amministrazione.
La sentenza, poi, prosegue nel proprio iter argomentativo indicando che l’applicazione dell’art. 1 comma 547 l. n. 145/2018 alle procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione ex art. 20 comma 2 l. n. 75/2017 non si pone neanche in contrasto con l’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, atteso che le dette procedure stabilizzatorie rientrano pienamente, per tutto quanto già detto, nel perimetro applicativo dell’art. 1 comma 547.
Il Consiglio di Stato conclude sostenendo che la procedura di stabilizzazione non ha un contenuto derogatorio rispetto al concorso pubblico tale da impedire l’applicazione alla stessa dell’art. 1 comma 547 in quanto, ove si esplichi in forma concorsuale, rientra a pieno titolo nel genus delle procedure concorsuali a cui testualmente si riferisce il citato art. 1.
La sentenza, allora, annulla in parte qua il bando di concorso sottolineando espressamente l’originalità del thema decidendum.
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