Nel contrasto tra l'indicazione nominale delle strade di una zona e la sua rappresentazione grafica sulla mappa, prevale quella scelta dal titolare
Qualora in un atto di revisione della pianta organica si ravvisi un contrasto tra l'indicazione delle strade costituenti il perimetro di una zona ed il disegno grafico sulle mappe della zona medesima, prevale, in ragione del principio dell'affidamento, il criterio cui farmacista si sia conformato per allocare il proprio esercizio farmaceutico
Massima
Farmacia – atto revisionale di pianta organica – perimetro della zona – contrasto tra indicazione nominativa delle strade e disegno grafico sulla mappa – equivocità addebitabile all'Amministrazione - applicazione del principio del legittimo affidamento – diniego apertura locale su strada nominalmente indicata ma graficamente esclusa - illegittimità
In un Comune campano viene approvata una pianta organica che prevede, per quanto attiene all'indicazione del perimetro di una zona, un contrasto tra le strade nominalmente individuate nella delibera ed il disegno grafico effettuato sulla mappa. Un civico, infatti, appartenente ad una strada nominalmente indicata quale limite interno, sarebbe tuttavia esterno alla zona così come perimetrata mediante disegno grafico sulla mappa.
Il farmacista titolare presenta una SCIA al Comune per l'effettuazione di lavori all'interno di un immobile allocato proprio in quel civico, ma il Comune la rigetta in quanto l'immobile prescelto rientrerebbe nella zona di altro farmacista limitrofo in bse al disegno grafico sulla mappa.
Il titolare propone allora ricorso al TAR Napoli, che lo respinge e, poi, in sede di appello ricorre al Consiglio di Stato, che lo accoglie.
I Giudici di Palazzo Spada segnalano in primo luogo che il contrasto tra ciò che è desumibile leggendo l'elenco nominale delle strade costituenti il perimetro della zona ed il disegno grafico sulla mappa della stessa è un chiaro elemento di equivocità attribuibile esclusivamente al Comune. Tale equivoca indicazione del perimetro in ogni caso autovincola il Comune e gli impedisce di privilegiare un'identificazione della zona a scapito dell'altra. In altre parole la contraddizione contenuta nell'atto revisionale e, quindi, la discordanza tra la planimetria così come indicata sulle mappe e l'indicazione nominale delle strade costituenti il perimetro, non consente al Comune di impedire al farmacista titolare l'apertura della propria farmacia in un perimetro comunque risultante dall'applicazione di uno dei due criteri. In questo caso, infatti, il farmacista ha posto legittimo affidamento nelle indicazioni contenute nell'atto revisionale e, nel momento in cui l'allocazione della farmacia si conformi ad almeno una di esse, il Comune non ha alcun titolo per impedire l'apertura della farmacia. Il Consiglio di Stato indica peraltro che nella parte più ridotta della zona identificata dal disegno grafico sulla mappa non vi sarebbero locali disponibili, il che, in via interpretativa induce a ritenere che il Comune, consapevole di ciò, abbia voluto “spaziare” la zona mediante l'indicazione nominale di strade perimetrali non perfettamente coincidenti con il detto segno grafico.
Ad ogni buon conto la sentenza ribadisce un principio che va sempre più consolidandosi nell'ambito della giurisprudenza amministrativa e, cioè, che il nuovo concetto di zona farmaceutica (in molte sentenze ridefinito come “ambito pertinenziale”) deve intendersi in maniera più elastica rispetto al passato, il che comporta che non occorre più procedere ad una definizione esatta dei confini di una zona, dovendosi viceversa aver riguardo in linea di massima al rispetto della distanza minima tra farmacie, nonché all'osservanza dei parametri normativi relativi all'entità della popolazione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 7 giugno 2024
Nel contrasto tra l'indicazione nominale delle strade di una zona e la sua rappresentazione grafica sulla mappa, prevale quella scelta dal titolare
Qualora in un atto di revisione della pianta organica si ravvisi un contrasto tra l'indicazione delle strade costituenti il perimetro di una zona ed il disegno grafico sulle mappe della zona medesima, prevale, in ragione del principio dell'affidamento, il criterio cui farmacista si sia conformato per allocare il proprio esercizio farmaceutico
Massima
Farmacia – atto revisionale di pianta organica – perimetro della zona – contrasto tra indicazione nominativa delle strade e disegno grafico sulla mappa – equivocità addebitabile all'Amministrazione - applicazione del principio del legittimo affidamento – diniego apertura locale su strada nominalmente indicata ma graficamente esclusa - illegittimità
In un Comune campano viene approvata una pianta organica che prevede, per quanto attiene all'indicazione del perimetro di una zona, un contrasto tra le strade nominalmente individuate nella delibera ed il disegno grafico effettuato sulla mappa. Un civico, infatti, appartenente ad una strada nominalmente indicata quale limite interno, sarebbe tuttavia esterno alla zona così come perimetrata mediante disegno grafico sulla mappa.
Il farmacista titolare presenta una SCIA al Comune per l'effettuazione di lavori all'interno di un immobile allocato proprio in quel civico, ma il Comune la rigetta in quanto l'immobile prescelto rientrerebbe nella zona di altro farmacista limitrofo in bse al disegno grafico sulla mappa.
Il titolare propone allora ricorso al TAR Napoli, che lo respinge e, poi, in sede di appello ricorre al Consiglio di Stato, che lo accoglie.
I Giudici di Palazzo Spada segnalano in primo luogo che il contrasto tra ciò che è desumibile leggendo l'elenco nominale delle strade costituenti il perimetro della zona ed il disegno grafico sulla mappa della stessa è un chiaro elemento di equivocità attribuibile esclusivamente al Comune. Tale equivoca indicazione del perimetro in ogni caso autovincola il Comune e gli impedisce di privilegiare un'identificazione della zona a scapito dell'altra. In altre parole la contraddizione contenuta nell'atto revisionale e, quindi, la discordanza tra la planimetria così come indicata sulle mappe e l'indicazione nominale delle strade costituenti il perimetro, non consente al Comune di impedire al farmacista titolare l'apertura della propria farmacia in un perimetro comunque risultante dall'applicazione di uno dei due criteri. In questo caso, infatti, il farmacista ha posto legittimo affidamento nelle indicazioni contenute nell'atto revisionale e, nel momento in cui l'allocazione della farmacia si conformi ad almeno una di esse, il Comune non ha alcun titolo per impedire l'apertura della farmacia. Il Consiglio di Stato indica peraltro che nella parte più ridotta della zona identificata dal disegno grafico sulla mappa non vi sarebbero locali disponibili, il che, in via interpretativa induce a ritenere che il Comune, consapevole di ciò, abbia voluto “spaziare” la zona mediante l'indicazione nominale di strade perimetrali non perfettamente coincidenti con il detto segno grafico.
Ad ogni buon conto la sentenza ribadisce un principio che va sempre più consolidandosi nell'ambito della giurisprudenza amministrativa e, cioè, che il nuovo concetto di zona farmaceutica (in molte sentenze ridefinito come “ambito pertinenziale”) deve intendersi in maniera più elastica rispetto al passato, il che comporta che non occorre più procedere ad una definizione esatta dei confini di una zona, dovendosi viceversa aver riguardo in linea di massima al rispetto della distanza minima tra farmacie, nonché all'osservanza dei parametri normativi relativi all'entità della popolazione.
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