Nel procedimento di revisione biennale della pianta organica il Comune deve sempre “sentire” l'Ordine provinciale dei farmacisti e l'ASL
Il Comune deve in ogni caso chiedere i pareri ad Ordine dei farmacisti e ASL nel corso del procedimento di revisione biennale della pianta organica: o invitando i due Enti a fornire indicazioni prima dell'adozione della delibera comunale, oppure sottoponendo loro quest'ultima al fine di ottenere assenso o controproposte
Massima
Farmacia – procedimento di revisione biennale della pianta organica – acquisizione pareri da Ordine dei farmacisti e ASL – necessità
Farmacia – procedimento di revisione biennale della pianta organica – duplice alternativa modalità di acquisizione pareri – richiesta di suggerimenti prima dell'adozione della delibera comunale - richiesta di osservazioni dopo l'adozione della delibera comunale
La vicenda riguarda un mancato ampliamento di una zona del centro storico di un Comune, che adotta una pianta organica nella quale non tiene conto delle richieste del titolare della sede ivi operativa. Nel decidere in merito alle plurime censure del ricorso, il TAR salentino affronta in maniera esauriente tutte le problematiche legate al procedimento di revisione biennale della pianta organica: finalità, rilevanza dei pareri obbligatori, funzione, significato di “equa distribuzione”, concetto di zona, parametro normativo farmacia/abitanti.
In primo luogo la sentenza afferma che il nuovo testo dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968, che prescrive l'obbligo di “sentire” l'Ordine dei farmacisti e l'ASL nei casi in cui debbano essere istituite nuove farmacie, si applica anche all'ordinario procedimento di revisione biennale della pianta organica, anche se in esso non debba procedersi alla istituzione di nuove sedi.
Nell'ambito di tale procedimento, siccome la legge non indica come i pareri devono essere chiesti e come devono essere formulati, la sentenza indica che il Comune può, in via alternativa: a) limitarsi a informare i due enti dell’avvio del procedimento, invitandoli a far presenti specifiche esigenze, richieste e suggerimenti, riservandosi poi le determinazioni di sua competenza, oppure, in alternativa, b) sottoporre ai due enti una proposta definita, in modo che essi possano formulare le loro obiezioni e controproposte di cui il Comune terrà conto pur non essendone vincolato.
Al proposito la sentenza specifica che i due Enti non sono titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma hanno facoltà di fornire proposte, giacché dispongono di conoscenze, sensibilità ed esperienze che possono aiutare il Comune ad effettuare le scelte migliori e più ponderate (sull'importanza di acquisire i pareri prima della decisione finale vedi anche la sentenza di TAR Napoli del 10 luglio 2023 in questa rivista, mentre per quanto concerne la possibilità di non acquisirli in caso di mera conferma della pianta organica vedi sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2024).
Per quanto concerne la zonizzazione, poi, il Collegio ne sottolinea la rilevanza, in quanto tesa a garantire non soltanto una presenza più capillare delle farmacie mediante una chiara localizzazione sul territorio, ma anche la migliore accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei cittadini. Secondo la sentenza, infatti, la pianta organica assolve alla funzione di consentire la modifica del numero delle sedi nonché la loro localizzazione qualora, col passare del tempo, emerga un sua disfunzionalità conseguente allo spostamento della popolazione o all'incremento dei residenti.
In tali casi per garantire l'equa distribuzione delle sedi sul territorio occorre tener conto di più elementi quali:
- le maggiori esigenze di fruizione del servizio in una determinata zona,
- le difficoltà di accesso alle farmacie esistenti correlate a particolari situazioni topografiche o ambientali,
- le distanze esistenti tra le farmacie già operative;
rispetto a tutti tali circostanze va riconosciuta all'Amministrazione un'ampia discrezionalità.
In merito al numero degli abitanti di ogni zona, la sentenza ribadisce il principio oramai consolidato secondo cui il parametro che prevede la presenza di una farmacia ogni 3300 abitanti rileva al fine di stabilire il numero di farmacie e non rappresenta, invece, il bacino d’utenza che deve essere garantito a ciascuna farmacia; ciò perché nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia della zona in cui risiede.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Lecce/sentenza del 13 novembre 2024
Nel procedimento di revisione biennale della pianta organica il Comune deve sempre “sentire” l'Ordine provinciale dei farmacisti e l'ASL
Il Comune deve in ogni caso chiedere i pareri ad Ordine dei farmacisti e ASL nel corso del procedimento di revisione biennale della pianta organica: o invitando i due Enti a fornire indicazioni prima dell'adozione della delibera comunale, oppure sottoponendo loro quest'ultima al fine di ottenere assenso o controproposte
Massima
Farmacia – procedimento di revisione biennale della pianta organica – acquisizione pareri da Ordine dei farmacisti e ASL – necessità
Farmacia – procedimento di revisione biennale della pianta organica – duplice alternativa modalità di acquisizione pareri – richiesta di suggerimenti prima dell'adozione della delibera comunale - richiesta di osservazioni dopo l'adozione della delibera comunale
La vicenda riguarda un mancato ampliamento di una zona del centro storico di un Comune, che adotta una pianta organica nella quale non tiene conto delle richieste del titolare della sede ivi operativa. Nel decidere in merito alle plurime censure del ricorso, il TAR salentino affronta in maniera esauriente tutte le problematiche legate al procedimento di revisione biennale della pianta organica: finalità, rilevanza dei pareri obbligatori, funzione, significato di “equa distribuzione”, concetto di zona, parametro normativo farmacia/abitanti.
In primo luogo la sentenza afferma che il nuovo testo dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968, che prescrive l'obbligo di “sentire” l'Ordine dei farmacisti e l'ASL nei casi in cui debbano essere istituite nuove farmacie, si applica anche all'ordinario procedimento di revisione biennale della pianta organica, anche se in esso non debba procedersi alla istituzione di nuove sedi.
Nell'ambito di tale procedimento, siccome la legge non indica come i pareri devono essere chiesti e come devono essere formulati, la sentenza indica che il Comune può, in via alternativa: a) limitarsi a informare i due enti dell’avvio del procedimento, invitandoli a far presenti specifiche esigenze, richieste e suggerimenti, riservandosi poi le determinazioni di sua competenza, oppure, in alternativa, b) sottoporre ai due enti una proposta definita, in modo che essi possano formulare le loro obiezioni e controproposte di cui il Comune terrà conto pur non essendone vincolato.
Al proposito la sentenza specifica che i due Enti non sono titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma hanno facoltà di fornire proposte, giacché dispongono di conoscenze, sensibilità ed esperienze che possono aiutare il Comune ad effettuare le scelte migliori e più ponderate (sull'importanza di acquisire i pareri prima della decisione finale vedi anche la sentenza di TAR Napoli del 10 luglio 2023 in questa rivista, mentre per quanto concerne la possibilità di non acquisirli in caso di mera conferma della pianta organica vedi sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2024).
Per quanto concerne la zonizzazione, poi, il Collegio ne sottolinea la rilevanza, in quanto tesa a garantire non soltanto una presenza più capillare delle farmacie mediante una chiara localizzazione sul territorio, ma anche la migliore accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei cittadini. Secondo la sentenza, infatti, la pianta organica assolve alla funzione di consentire la modifica del numero delle sedi nonché la loro localizzazione qualora, col passare del tempo, emerga un sua disfunzionalità conseguente allo spostamento della popolazione o all'incremento dei residenti.
In tali casi per garantire l'equa distribuzione delle sedi sul territorio occorre tener conto di più elementi quali:
- le maggiori esigenze di fruizione del servizio in una determinata zona,
- le difficoltà di accesso alle farmacie esistenti correlate a particolari situazioni topografiche o ambientali,
- le distanze esistenti tra le farmacie già operative;
rispetto a tutti tali circostanze va riconosciuta all'Amministrazione un'ampia discrezionalità.
In merito al numero degli abitanti di ogni zona, la sentenza ribadisce il principio oramai consolidato secondo cui il parametro che prevede la presenza di una farmacia ogni 3300 abitanti rileva al fine di stabilire il numero di farmacie e non rappresenta, invece, il bacino d’utenza che deve essere garantito a ciascuna farmacia; ciò perché nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia della zona in cui risiede.
Normativa
Riferimenti
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