Nel ricorso per inadempimento nell’adozione della pianta organica, il Giudice può soltanto ordinare alla p.A. di adottare l'atto
Il titolare di farmacia che propone ricorso avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di revisione della pianta organica farmaceutica, deve limitarsi a chiedere l’ordine ad adottare l’atto revisionale, non potendo avere ingresso in tale giudizio anche la richiesta dell’ordine ad avviare il procedimento per il decentramento, attesa la natura discrezionale di tale atto
Massima
Farmacia – mancata revisione di pianta organica – scadenza del termine di legge - ricorso avverso silenzio inadempimento – fondatezza
Farmacia – ricorso avverso silenzio inadempimento approvazione pianta organica – richiesta decentramento - inammissibilità
Il TAR Ancona affronta la tematica dei ricorsi avverso l’inerzia del Comune nell’adozione della pianta organica farmaceutica, confermando i limiti del sindacato del Giudice nell’ambito di queste tipologie di giudizio. Com’è noto, infatti, l’art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968, così come modificato dall’art. 11 comma 1 della legge n. 27/2012 prevede che i Comuni sottopongano a revisione il numero delle farmacie spettanti entro il mese di dicembre di ogni anno pari in base alle rilevazioni dei residenti pubblicate dall’ISTAT. Tale revisione biennale, che corrisponde di fatto all’approvazione di una nuova pianta organica, troppo spesso non viene adottata sicché alcuni farmacisti titolari, che hanno interesse alla modifica della propria zona o altro, sono costretti a ricorrere al TAR avverso l’inerzia del Comune.
Premesso che i ricorsi in questo caso vanno sempre proposti, da parte del farmacista titolare, specificando qual è l’interesse concreto che si vuol tutelare attraverso il ricorso (secondo un filone giurisprudenziale è quindi inammissibile un ricorso con cui il titolare si limiti a chiedere l’adozione di un atto revisionale soltanto perché è scaduto il termine di legge), va altresì considerato che il Giudice amministrativo può certamente ordinare al Comune di adottare l’atto revisionale, mentre non ha alcun potere di ordinare anche un contenuto di tale atto che presupponga valutazioni di carattere discrezionale di competenza dell’Amministrazione.
Nel caso che ci riguarda, infatti, il farmacista titolare aveva chiesto al Comune di adottare una nuova pianta organica grazie a cui fosse ampliata la zona di competenza della propria sede ovvero fosse trasferita, o comunque decentrata mediante apposito procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 362/1991. Essendo rimasto il Comune inerte, il farmacista aveva proposto ricorso al TAR chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle proprie istanze.
Il TAR Ancona accoglie il ricorso limitatamente all’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune, assegnando al proposito il termine di trenta giorni; per quanto attiene invece a quella parte del ricorso con cui si chiedeva la modifica della zona o il trasferimento o il decentramento, il Giudice afferma che trattasi di decisioni che presuppongono l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, a cui il Giudice non può sostituirsi in questa tipologia di giudizi, a pena di sconfinamento nella sfera di esercizio del pubblico potere.
Il TAR conferma che il Comune deve riscontrare “con provvedimento espresso e motivato” le richieste già formulate dal farmacista titolare, precisando che il Comune potrà liberamente esercitare il proprio potere discrezionale riguardo al contenuto del provvedimento. D’altro canto, però, conclude sostenendo che il farmacista titolare potrà impugnare l’atto comunale qualora lo ritenga illegittimo, consentendo in tal caso al Giudice di vagliarne la legittimità del contenuto.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 22 gennaio 2024
Nel ricorso per inadempimento nell’adozione della pianta organica, il Giudice può soltanto ordinare alla p.A. di adottare l'atto
Il titolare di farmacia che propone ricorso avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di revisione della pianta organica farmaceutica, deve limitarsi a chiedere l’ordine ad adottare l’atto revisionale, non potendo avere ingresso in tale giudizio anche la richiesta dell’ordine ad avviare il procedimento per il decentramento, attesa la natura discrezionale di tale atto
Massima
Farmacia – mancata revisione di pianta organica – scadenza del termine di legge - ricorso avverso silenzio inadempimento – fondatezza
Farmacia – ricorso avverso silenzio inadempimento approvazione pianta organica – richiesta decentramento - inammissibilità
Il TAR Ancona affronta la tematica dei ricorsi avverso l’inerzia del Comune nell’adozione della pianta organica farmaceutica, confermando i limiti del sindacato del Giudice nell’ambito di queste tipologie di giudizio. Com’è noto, infatti, l’art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968, così come modificato dall’art. 11 comma 1 della legge n. 27/2012 prevede che i Comuni sottopongano a revisione il numero delle farmacie spettanti entro il mese di dicembre di ogni anno pari in base alle rilevazioni dei residenti pubblicate dall’ISTAT. Tale revisione biennale, che corrisponde di fatto all’approvazione di una nuova pianta organica, troppo spesso non viene adottata sicché alcuni farmacisti titolari, che hanno interesse alla modifica della propria zona o altro, sono costretti a ricorrere al TAR avverso l’inerzia del Comune.
Premesso che i ricorsi in questo caso vanno sempre proposti, da parte del farmacista titolare, specificando qual è l’interesse concreto che si vuol tutelare attraverso il ricorso (secondo un filone giurisprudenziale è quindi inammissibile un ricorso con cui il titolare si limiti a chiedere l’adozione di un atto revisionale soltanto perché è scaduto il termine di legge), va altresì considerato che il Giudice amministrativo può certamente ordinare al Comune di adottare l’atto revisionale, mentre non ha alcun potere di ordinare anche un contenuto di tale atto che presupponga valutazioni di carattere discrezionale di competenza dell’Amministrazione.
Nel caso che ci riguarda, infatti, il farmacista titolare aveva chiesto al Comune di adottare una nuova pianta organica grazie a cui fosse ampliata la zona di competenza della propria sede ovvero fosse trasferita, o comunque decentrata mediante apposito procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 362/1991. Essendo rimasto il Comune inerte, il farmacista aveva proposto ricorso al TAR chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle proprie istanze.
Il TAR Ancona accoglie il ricorso limitatamente all’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune, assegnando al proposito il termine di trenta giorni; per quanto attiene invece a quella parte del ricorso con cui si chiedeva la modifica della zona o il trasferimento o il decentramento, il Giudice afferma che trattasi di decisioni che presuppongono l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, a cui il Giudice non può sostituirsi in questa tipologia di giudizi, a pena di sconfinamento nella sfera di esercizio del pubblico potere.
Il TAR conferma che il Comune deve riscontrare “con provvedimento espresso e motivato” le richieste già formulate dal farmacista titolare, precisando che il Comune potrà liberamente esercitare il proprio potere discrezionale riguardo al contenuto del provvedimento. D’altro canto, però, conclude sostenendo che il farmacista titolare potrà impugnare l’atto comunale qualora lo ritenga illegittimo, consentendo in tal caso al Giudice di vagliarne la legittimità del contenuto.
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