Nessuna revisione prezzi per l’appalto pubblico di fornitura di un farmaco di classe C senza il previo aumento di prezzo disposto con deliberazione dell’AIFA
La clausola della documentazione di gara e del contratto dell’appalto pubblico per la fornitura di un medicinale di fascia C che subordini la revisione prezzi all’aumento del prezzo del farmaco concordato con AIFA, non consente alcuna revisione all’infuori di tale specifica fattispecie
Massima
Medicinali – appalto pubblico di fornitura – clausola escludente la revisione prezzi con l’eccezione di un aumento del prezzo del farmaco disposto con delibera AIFA – richiesta revisione prezzi per aumento costi di produzione – diniego - legittimità
Una società si aggiudica un rilevante lotto di una gara pubblica per la fornitura di un farmaco di fascia C e, decorso un anno dalla stipula del contrato, chiede la revisione prezzi rappresentando che i costi per la produzione del farmaco sono aumentati del 19%. L’amministrazione, però, rigetta la richiesta, facendo rilevare che l’istituto della revisione prezzi in materia di farmaci è disciplinato da norme, che si può soltanto tener conto dell’aumento del prezzo del medicinale concordato con AIFA e che tale rinegoziazione non è intervenuta.
Il TAR Napoli, investito della questione, respinge il ricorso dell’appaltatore indicando in primo luogo che è presente negli atti di gara e nel contratto una clausola che escludeva espressamente la revisione prezzi stabilendo che i prezzi sarebbero rimasti fissi ed invariati, tranne nel caso di applicazione della normativa delle merci indicizzate oppure nel caso fosse intervenuto nel futuro un aumento di prezzo al pubblico del farmaco disposto con delibera dell’AIFA.
Il Collegio stabilisce che è inequivocabile l’esclusione della revisione prezzi per tutti i casi non espressamente contemplati, sicché un’interpretazione estensiva delle due fattispecie costituenti eccezione (la prima delle quali – prezzi delle merci indicizzate - inapplicabile al settore dei farmaci) non è ammissibile alla luce del divieto di aumento di prezzo, contenuto nella premessa della clausola.
Quanto alla seconda ipotesi tassativamente prevista nella clausola (aumento del prezzo al pubblico nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell’AIFA), il TAR ravvisa che i farmaci della fornitura sono per erogazione ospedaliera e che anche i prezzi dei farmaci di fascia C con ricetta sono soggetti a modificazioni del prezzo in aumento nel rispetto degli artt. 1 comma 3 del d.l. n. 87/2005 e dell’art. 8 comma 10 lettera c) della l. n. 537/1993.
Il Collegio evidenzia allora che tale regolamentazione prevede ai fini dell’adeguamento dei prezzi dei medicinali l’intervento di un’Autorità unica al fine di consentire la riconducibilità degli eventuali incrementi di prezzo alla programmazione unitaria della spesa pubblica e che, dunque, correttamente la clausola contrattuale preclude ogni revisione prezzi nel caso di un aumento del prezzo del farmaco slegato da un previo vaglio dell’AIFA. Tenuto conto di ciò il Collegio afferma che la disposizione del contratto è conforme a legge in quanto ben si armonizza rispetto alle norme del settore e non consente di aprire brecce che ammettano una negoziazione sulla revisione prezzi in tutti i casi diversi da quello esaminato, in funzione della sostenibilità finanziaria dell’intero sistema sanitario.
La sentenza, infine, segnala che ad ogni buon conto gli aumenti dei costi indicati dal ricorrente non sono peraltro desumibili da fonti ufficiali e, in quanto non identificabili oggettivamente, sono del tutto irrilevanti ai fini del richiesto aumento del corrispettivo dell’appalto.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 29 gennaio 2024
Nessuna revisione prezzi per l’appalto pubblico di fornitura di un farmaco di classe C senza il previo aumento di prezzo disposto con deliberazione dell’AIFA
La clausola della documentazione di gara e del contratto dell’appalto pubblico per la fornitura di un medicinale di fascia C che subordini la revisione prezzi all’aumento del prezzo del farmaco concordato con AIFA, non consente alcuna revisione all’infuori di tale specifica fattispecie
Massima
Medicinali – appalto pubblico di fornitura – clausola escludente la revisione prezzi con l’eccezione di un aumento del prezzo del farmaco disposto con delibera AIFA – richiesta revisione prezzi per aumento costi di produzione – diniego - legittimità
Una società si aggiudica un rilevante lotto di una gara pubblica per la fornitura di un farmaco di fascia C e, decorso un anno dalla stipula del contrato, chiede la revisione prezzi rappresentando che i costi per la produzione del farmaco sono aumentati del 19%. L’amministrazione, però, rigetta la richiesta, facendo rilevare che l’istituto della revisione prezzi in materia di farmaci è disciplinato da norme, che si può soltanto tener conto dell’aumento del prezzo del medicinale concordato con AIFA e che tale rinegoziazione non è intervenuta.
Il TAR Napoli, investito della questione, respinge il ricorso dell’appaltatore indicando in primo luogo che è presente negli atti di gara e nel contratto una clausola che escludeva espressamente la revisione prezzi stabilendo che i prezzi sarebbero rimasti fissi ed invariati, tranne nel caso di applicazione della normativa delle merci indicizzate oppure nel caso fosse intervenuto nel futuro un aumento di prezzo al pubblico del farmaco disposto con delibera dell’AIFA.
Il Collegio stabilisce che è inequivocabile l’esclusione della revisione prezzi per tutti i casi non espressamente contemplati, sicché un’interpretazione estensiva delle due fattispecie costituenti eccezione (la prima delle quali – prezzi delle merci indicizzate - inapplicabile al settore dei farmaci) non è ammissibile alla luce del divieto di aumento di prezzo, contenuto nella premessa della clausola.
Quanto alla seconda ipotesi tassativamente prevista nella clausola (aumento del prezzo al pubblico nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell’AIFA), il TAR ravvisa che i farmaci della fornitura sono per erogazione ospedaliera e che anche i prezzi dei farmaci di fascia C con ricetta sono soggetti a modificazioni del prezzo in aumento nel rispetto degli artt. 1 comma 3 del d.l. n. 87/2005 e dell’art. 8 comma 10 lettera c) della l. n. 537/1993.
Il Collegio evidenzia allora che tale regolamentazione prevede ai fini dell’adeguamento dei prezzi dei medicinali l’intervento di un’Autorità unica al fine di consentire la riconducibilità degli eventuali incrementi di prezzo alla programmazione unitaria della spesa pubblica e che, dunque, correttamente la clausola contrattuale preclude ogni revisione prezzi nel caso di un aumento del prezzo del farmaco slegato da un previo vaglio dell’AIFA. Tenuto conto di ciò il Collegio afferma che la disposizione del contratto è conforme a legge in quanto ben si armonizza rispetto alle norme del settore e non consente di aprire brecce che ammettano una negoziazione sulla revisione prezzi in tutti i casi diversi da quello esaminato, in funzione della sostenibilità finanziaria dell’intero sistema sanitario.
La sentenza, infine, segnala che ad ogni buon conto gli aumenti dei costi indicati dal ricorrente non sono peraltro desumibili da fonti ufficiali e, in quanto non identificabili oggettivamente, sono del tutto irrilevanti ai fini del richiesto aumento del corrispettivo dell’appalto.
N.B. La presente sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia del 15 ottobre 2024 (vedi in questa rivista).
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