Non c'è scusabilità per la disattivazione dell'indirizzo pec che ha impedito la risposta all'interpello e ha determinato l'esclusione dal concorso
La intervenuta disattivazione da parte del gestore dell'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione al concorso e la conseguente omessa risposta all'interpello con esclusione dalla graduatoria non è scusabile giacché è dipesa dalla negligenza della concorrente che non ne ha monitorato il funzionamento o, comunque, dalla violazione del principio di autoresponsabilità
Massima
Farmacia – concorso – domanda di partecipazione – indicazione indirizzo pec per la ricezione degli atti- sopravvenuta disattivazione della pec da parte del gestore – scorrimento della graduatoria ed interpello – omessa risposta del concorrente a causa della disattivazione della pec – esclusione dal concorso – negligenza – legittimità dell'esclusione
La presente sentenza costituisce un monito per tutti i partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche: l'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione deve essere tenuto attivo durante tutta la procedura giacché se il bando indica tale modalità per ogni comunicazione, l'intervenuta disattivazione a cura del gestore non è evento scusabile che consente la rimessione in termini qualora non vi sia stata risposta da parte del concorrente all'interpello per l'assegnazione di una sede.
Nel caso specifico la pec era stata disattivata dal gestore ed il concorrente, a causa dei lunghi tempi della procedura, non ne monitora il funzionamento, non accorgendosi dunque della disattivazione.
Intervenuto lo scorrimento della graduatoria e, quindi, l'interpello, il concorrente non avendo una pec funzionante, non fornisce alcuna risposta sicché viene pure escluso, ai sensi del bando, dal concorso.
Insorge allora contro l'esclusione e la mancata assegnazione della farmacia ricorrendo al TAR e segnalando che, avendo fornito nella domanda di partecipazione anche l'indirizzo di residenza ed il numero di telefono, l'Amministrazione avrebbe dovuto/potuto contattarlo anche mediante tali recapiti. Anche il bando viene impugnato, nella parte in cui non prevede espressamente la possibilità di recapitare una comunicazione ai concorrenti con modalità diverse dalla pec.
Il TAR nella sentenza di reiezione afferma che il bando di concorso è inequivocabile nello stabilire che ogni comunicazione sarebbe avvenuta tramite pec e che tale modalità è perfettamente coerente con il sistema di interscambio informatico approntato per la gestione dell'intero concorso, il cui funzionamento avviene mediante spedizioni di pec. Ciò, ritiene il Collegio, è una scelta di macro organizzazione che rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione, non è affatto irragionevole ed anzi è coerente con le norme di legge vigenti nonché con i principi di economicità, efficacia e proporzionalità.
La sanzione dell'Amministrazione di esclusione dal concorso peraltro è conforme al principio di proporzionalità giacché non è dipesa dal mancato funzionamento della pec, ma dalla mancata risposta all'interpello, che era stato effettuato secondo le chiare norme del bando mediante la procedura di interscambio nazionale su piattaforma.
L'Amministrazione, dunque, una volta constatato che l'indirizzo pec era stato disattivato, non aveva alcun onere di indagare sulle cause né tantomeno di effettuare comunicazioni con modalità differenti rispetto a quella indicata nella lex specialis.
In buona sostanza, secondo il TAR, l'omessa risposta all'interpello e la conseguente esclusione dal concorso sono dipese dalla negligenza della concorrente che, disinteressandosi del funzionamento della pec, è anche incorsa nella violazione del principio di autoresponsabilità.
La sentenza non è stata appellata quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 26 aprile 2023
Non c'è scusabilità per la disattivazione dell'indirizzo pec che ha impedito la risposta all'interpello e ha determinato l'esclusione dal concorso
La intervenuta disattivazione da parte del gestore dell'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione al concorso e la conseguente omessa risposta all'interpello con esclusione dalla graduatoria non è scusabile giacché è dipesa dalla negligenza della concorrente che non ne ha monitorato il funzionamento o, comunque, dalla violazione del principio di autoresponsabilità
Massima
Farmacia – concorso – domanda di partecipazione – indicazione indirizzo pec per la ricezione degli atti- sopravvenuta disattivazione della pec da parte del gestore – scorrimento della graduatoria ed interpello – omessa risposta del concorrente a causa della disattivazione della pec – esclusione dal concorso – negligenza – legittimità dell'esclusione
La presente sentenza costituisce un monito per tutti i partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche: l'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione deve essere tenuto attivo durante tutta la procedura giacché se il bando indica tale modalità per ogni comunicazione, l'intervenuta disattivazione a cura del gestore non è evento scusabile che consente la rimessione in termini qualora non vi sia stata risposta da parte del concorrente all'interpello per l'assegnazione di una sede.
Nel caso specifico la pec era stata disattivata dal gestore ed il concorrente, a causa dei lunghi tempi della procedura, non ne monitora il funzionamento, non accorgendosi dunque della disattivazione.
Intervenuto lo scorrimento della graduatoria e, quindi, l'interpello, il concorrente non avendo una pec funzionante, non fornisce alcuna risposta sicché viene pure escluso, ai sensi del bando, dal concorso.
Insorge allora contro l'esclusione e la mancata assegnazione della farmacia ricorrendo al TAR e segnalando che, avendo fornito nella domanda di partecipazione anche l'indirizzo di residenza ed il numero di telefono, l'Amministrazione avrebbe dovuto/potuto contattarlo anche mediante tali recapiti. Anche il bando viene impugnato, nella parte in cui non prevede espressamente la possibilità di recapitare una comunicazione ai concorrenti con modalità diverse dalla pec.
Il TAR nella sentenza di reiezione afferma che il bando di concorso è inequivocabile nello stabilire che ogni comunicazione sarebbe avvenuta tramite pec e che tale modalità è perfettamente coerente con il sistema di interscambio informatico approntato per la gestione dell'intero concorso, il cui funzionamento avviene mediante spedizioni di pec. Ciò, ritiene il Collegio, è una scelta di macro organizzazione che rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione, non è affatto irragionevole ed anzi è coerente con le norme di legge vigenti nonché con i principi di economicità, efficacia e proporzionalità.
La sanzione dell'Amministrazione di esclusione dal concorso peraltro è conforme al principio di proporzionalità giacché non è dipesa dal mancato funzionamento della pec, ma dalla mancata risposta all'interpello, che era stato effettuato secondo le chiare norme del bando mediante la procedura di interscambio nazionale su piattaforma.
L'Amministrazione, dunque, una volta constatato che l'indirizzo pec era stato disattivato, non aveva alcun onere di indagare sulle cause né tantomeno di effettuare comunicazioni con modalità differenti rispetto a quella indicata nella lex specialis.
In buona sostanza, secondo il TAR, l'omessa risposta all'interpello e la conseguente esclusione dal concorso sono dipese dalla negligenza della concorrente che, disinteressandosi del funzionamento della pec, è anche incorsa nella violazione del principio di autoresponsabilità.
La sentenza non è stata appellata quindi è definitiva.
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