Non devono esistere zone cuscinetto tra le farmacie: nella pianta organica tutto il territorio comunale va distribuito mediante precisa zonizzazione
La pianta organica farmaceutica ha il compito di suddividere in zone tutto il territorio comunale, non essendo ammissibili zone bianche o “zone cuscinetto”, al punto che quando una strada sia attribuita nominalmente come confine a due farmacie senza distinzione, ad ognuna delle due deve spettare precisamente il lato di quella strada adiacente alla propria sede
Massima
Farmacia – pianta organica – necessità di dividere tutto il territorio in precise zone perimetrate – illegittimità di zone cuscinetto
Con questa sentenza, che potremmo definire “definitiva”, il Consiglio di Stato pare aver fatto calare il sipario una volta per tutte sull'indirizzo giurisprudenziale (sempre più minoritario) secondo cui la zona farmaceutica non necessita di precisa perimetrazione.
Viceversa il Collegio in questa pronuncia afferma principi davvero puntuali, secondo cui
- ogni farmacia deve essere destinataria diuna porzione di territorio (altrimenti detta “sede farmaceutica”) ben delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune;
- la presenza di sedi promiscue e, cioè, di una farmacia allocata nella zona di un'altra farmacia dev'essere eccezionale ed in via esclusivamente transitoria;
- la sede/zona farmaceutica è a tutti gli effetti una speciale circoscrizione del territorio comunale e, così come il Comune si suddivide in precise Circoscrizioni, anche nella pianta organica farmaceutica occorre suddividere l'intero territorio comunale in precise zone perimetrate;
- non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, perché la circoscrizione ha il compito di stabilire i confini entro cui una farmacia può essere aperta o può trasferirsi, e non è ammissibile che vi siano parti del territorio comunale che, in quanto non ricomprese in una perimetrazione, rendano impossibile l'apertura o il trasferimento di un esercizio farmaceutico;
- proprio in virtù dei suddetti principi, ogni qualvolta il perimetro di due sedi farmaceutiche sia stato individuato mediante l'indicazione generica di una via, deve escludersi categoricamente che la via sia stata assegnata in maniera promiscua alle due farmacie, sicché deve intendersi che a ciascuna delle due sedi separate dalla via spetti il lato di strada adiacente alla rispettiva sede.
Trattasi di una sentenza davvero importante, perché ripristina con estrema precisione gli stessi puntuali principi relativi alle piante organiche farmaceutiche elaborati dalla giurisprudenza e messi in discussione dall'ambigua formulazione della legge “cresci Italia” del 2012.
Per quanto concerne, poi, l'ente competente ad approvare la pianta organica, la sentenza ha anche il merito di affrontare esplicitamente la questione del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2013 che, in un proprio passaggio (punto 7.1 quinto capoverso), pareva aver individuato nella Regione l'ente deputato all'approvazione (sul punto si veda anche l'interessante sentenza del TAR Palermo del 14 ottobre 2024, secondo cui la detta pronuncia della Corte Costituzionale aveva determinato, all'indomani della sua pubblicazione, un oggettivo contesto di serie difficoltà interpretative, al punto che non va riconosciuta la colpa e quindi non deve essere condannato al risarcimento dei danni il Comune che a suo tempo aveva negato illegittimamente un decentramento di farmacia ritenendo competente in materia la Regione in ragione di quanto indicato da quella sentenza).
Sul punto il Collegio, riallacciandosi ad una precedente pronuncia del medesimo Consiglio di Stato risalente al 2019, stabilisce che è il Comune a dover approvare la pianta organica tenuto conto del fatto che ad esso spetta un livello di governo più prossimo ai cittadini in coerenza peraltro con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale; la sentenza al riguardo sottolinea, poi, che quando il legislatore ha inteso attribuire alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione di farmacie lo ha fatto esplicitamente ed in relazione a specifici siti (stazioni ferroviarie, aeroporti) che, non a caso, hanno rilevanza ultra comunale per la loro specifica funzione.
A dimostrazione della puntualità della disamina effettuata, infine, il Collegio afferma che, con la riforma del 2012, quando il legislatore ha trasferito dalla Regione al Comune il potere di istituire le sedi e di pianificare la localizzazione, aveva l'evidente obiettivo di eliminare un passaggio meramente burocratico e formalistico concentrando tutti i poteri in capo ai Comuni, titolari, al di là degli aspetti formali, del livello decisionale effettivo per ciò che concerne il proprio territorio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 12 febbraio 2025
Non devono esistere zone cuscinetto tra le farmacie: nella pianta organica tutto il territorio comunale va distribuito mediante precisa zonizzazione
La pianta organica farmaceutica ha il compito di suddividere in zone tutto il territorio comunale, non essendo ammissibili zone bianche o “zone cuscinetto”, al punto che quando una strada sia attribuita nominalmente come confine a due farmacie senza distinzione, ad ognuna delle due deve spettare precisamente il lato di quella strada adiacente alla propria sede
Massima
Farmacia – pianta organica – necessità di dividere tutto il territorio in precise zone perimetrate – illegittimità di zone cuscinetto
Con questa sentenza, che potremmo definire “definitiva”, il Consiglio di Stato pare aver fatto calare il sipario una volta per tutte sull'indirizzo giurisprudenziale (sempre più minoritario) secondo cui la zona farmaceutica non necessita di precisa perimetrazione.
Viceversa il Collegio in questa pronuncia afferma principi davvero puntuali, secondo cui
- ogni farmacia deve essere destinataria diuna porzione di territorio (altrimenti detta “sede farmaceutica”) ben delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune;
- la presenza di sedi promiscue e, cioè, di una farmacia allocata nella zona di un'altra farmacia dev'essere eccezionale ed in via esclusivamente transitoria;
- la sede/zona farmaceutica è a tutti gli effetti una speciale circoscrizione del territorio comunale e, così come il Comune si suddivide in precise Circoscrizioni, anche nella pianta organica farmaceutica occorre suddividere l'intero territorio comunale in precise zone perimetrate;
- non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, perché la circoscrizione ha il compito di stabilire i confini entro cui una farmacia può essere aperta o può trasferirsi, e non è ammissibile che vi siano parti del territorio comunale che, in quanto non ricomprese in una perimetrazione, rendano impossibile l'apertura o il trasferimento di un esercizio farmaceutico;
- proprio in virtù dei suddetti principi, ogni qualvolta il perimetro di due sedi farmaceutiche sia stato individuato mediante l'indicazione generica di una via, deve escludersi categoricamente che la via sia stata assegnata in maniera promiscua alle due farmacie, sicché deve intendersi che a ciascuna delle due sedi separate dalla via spetti il lato di strada adiacente alla rispettiva sede.
Trattasi di una sentenza davvero importante, perché ripristina con estrema precisione gli stessi puntuali principi relativi alle piante organiche farmaceutiche elaborati dalla giurisprudenza e messi in discussione dall'ambigua formulazione della legge “cresci Italia” del 2012.
Per quanto concerne, poi, l'ente competente ad approvare la pianta organica, la sentenza ha anche il merito di affrontare esplicitamente la questione del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2013 che, in un proprio passaggio (punto 7.1 quinto capoverso), pareva aver individuato nella Regione l'ente deputato all'approvazione (sul punto si veda anche l'interessante sentenza del TAR Palermo del 14 ottobre 2024, secondo cui la detta pronuncia della Corte Costituzionale aveva determinato, all'indomani della sua pubblicazione, un oggettivo contesto di serie difficoltà interpretative, al punto che non va riconosciuta la colpa e quindi non deve essere condannato al risarcimento dei danni il Comune che a suo tempo aveva negato illegittimamente un decentramento di farmacia ritenendo competente in materia la Regione in ragione di quanto indicato da quella sentenza).
Sul punto il Collegio, riallacciandosi ad una precedente pronuncia del medesimo Consiglio di Stato risalente al 2019, stabilisce che è il Comune a dover approvare la pianta organica tenuto conto del fatto che ad esso spetta un livello di governo più prossimo ai cittadini in coerenza peraltro con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale; la sentenza al riguardo sottolinea, poi, che quando il legislatore ha inteso attribuire alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione di farmacie lo ha fatto esplicitamente ed in relazione a specifici siti (stazioni ferroviarie, aeroporti) che, non a caso, hanno rilevanza ultra comunale per la loro specifica funzione.
A dimostrazione della puntualità della disamina effettuata, infine, il Collegio afferma che, con la riforma del 2012, quando il legislatore ha trasferito dalla Regione al Comune il potere di istituire le sedi e di pianificare la localizzazione, aveva l'evidente obiettivo di eliminare un passaggio meramente burocratico e formalistico concentrando tutti i poteri in capo ai Comuni, titolari, al di là degli aspetti formali, del livello decisionale effettivo per ciò che concerne il proprio territorio.
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