Non lede la par condicio tra i concorrenti la modifica della zona di una farmacia a concorso che intervenga con pianta organica dopo alcuni interpelli
La modifica della pianta organica che stabilisca la diversa e più attrattiva zonizzazione di una farmacia posta a concorso modificandone il perimetro non lede la par condicio a favore degli assegnatari rispetto ai concorrenti interpellati prima della nuova zonizzazione
Massima
Farmacia – istituzione – concorso – modifica con pianta organica della zona al fine di una maggiore attrattività – lesione della par condicio a favore degli assegnatari rispetto ai concorrenti interpellati precedentemente alla nuova zonizzazione - esclusione
Le problematiche relative alla (a volte) scarsa attrattività delle sedi poste a concorso per via di localizzazioni troppo lontane dai centri abitati ovvero addirittura prive di locali idonei all'apertura delle nuove farmacie moltiplica gli interventi della Giustizia amministrativa attesa la mole di ricorsi relativi a richieste di riperimetrazione accolte dai Comuni ovvero rigettate.
Talvolta infatti tali sedi, ancorché istituite in ragione del quorum farmacia/abitanti per garantire una migliore assistenza farmaceutica a favore dei cittadini, si traducono in un sostanziale nulla di fatto per l'utenza atteso che, pur poste a concorso, rimangono vacanti per le plurime rinunce dei concorrenti.
In alcuni casi, poi, gli assegnatari chiedono la riperimetrazione al fine di utilizzare locali esterni alla zona assegnata, certificando l'assenza oppure la difficoltà di rinvenirli all'interno, altre volte è l'Amministrazione che, in costanza di concorso, alla luce delle rinunce che si susseguono, procede autonomamente alla riperimetrazione onde garantire alla sede istituita una maggiore attrattività.
Nel caso di questa sentenza è il Comune che procede, certificando la mancanza di locali, in prima battuta ad autorizzare gli assegnatari del terzo interpello del concorso ad aprire la nuova farmacia al di fuori dell'area ad essa spettante, in seconda battuta a modificare le zone mediante una nuova pianta organica che prevede l'attribuzione alla nuova farmacia di una zona che comprende la strada in cui è stato aperto l'esercizio farmaceutico.
A seguito del ricorso di alcuni farmacisti titolari che si sono visti ridurre in tal modo le proprie precedenti zone (a favore dei farmacisti assegnatari) il TAR Palermo si pronuncia a favore del Comune richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui non è irragionevole approvare una nuova pianta organica che preveda una nuova zonizzazione quando vi sono difficoltà obiettive ad aprire una nuova farmacia a causa della mancanza di locali idonei nella zona assegnata ai vincitori del concorso (Consiglio di Stato Sez. Terza n. 207/2020 e TAR Milano n. 2532/2019).
Nel proprio ricorso i farmacisti sostengono inoltre che con la nuova zonizzazione, determinando un indubbio miglioramento della zona degli assegnatari del terzo interpello, si è violata a loro favore la par condicio rispetto ai concorrenti che li sopravanzavano in graduatoria e che nei due interpelli che avevano preceduto la nuova pianta organica non avevano opzionato la sede per l'evidente mancanza di attrattività della stessa.
Anche tale censura viene respinta dal Collegio che indica come la decisione di modificare la zona della farmacia è maturata in un secondo momento proprio alla luce di valutazioni e sulla base di elementi sopravvenuti nonché nell'ambito dello specifico procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica, appositamente previsto dalla legge (sul punto vedi anche la sentenza del 12 aprile 2023 del Consiglio di Stato).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 30 ottobre 2023
Non lede la par condicio tra i concorrenti la modifica della zona di una farmacia a concorso che intervenga con pianta organica dopo alcuni interpelli
La modifica della pianta organica che stabilisca la diversa e più attrattiva zonizzazione di una farmacia posta a concorso modificandone il perimetro non lede la par condicio a favore degli assegnatari rispetto ai concorrenti interpellati prima della nuova zonizzazione
Massima
Farmacia – istituzione – concorso – modifica con pianta organica della zona al fine di una maggiore attrattività – lesione della par condicio a favore degli assegnatari rispetto ai concorrenti interpellati precedentemente alla nuova zonizzazione - esclusione
Le problematiche relative alla (a volte) scarsa attrattività delle sedi poste a concorso per via di localizzazioni troppo lontane dai centri abitati ovvero addirittura prive di locali idonei all'apertura delle nuove farmacie moltiplica gli interventi della Giustizia amministrativa attesa la mole di ricorsi relativi a richieste di riperimetrazione accolte dai Comuni ovvero rigettate.
Talvolta infatti tali sedi, ancorché istituite in ragione del quorum farmacia/abitanti per garantire una migliore assistenza farmaceutica a favore dei cittadini, si traducono in un sostanziale nulla di fatto per l'utenza atteso che, pur poste a concorso, rimangono vacanti per le plurime rinunce dei concorrenti.
In alcuni casi, poi, gli assegnatari chiedono la riperimetrazione al fine di utilizzare locali esterni alla zona assegnata, certificando l'assenza oppure la difficoltà di rinvenirli all'interno, altre volte è l'Amministrazione che, in costanza di concorso, alla luce delle rinunce che si susseguono, procede autonomamente alla riperimetrazione onde garantire alla sede istituita una maggiore attrattività.
Nel caso di questa sentenza è il Comune che procede, certificando la mancanza di locali, in prima battuta ad autorizzare gli assegnatari del terzo interpello del concorso ad aprire la nuova farmacia al di fuori dell'area ad essa spettante, in seconda battuta a modificare le zone mediante una nuova pianta organica che prevede l'attribuzione alla nuova farmacia di una zona che comprende la strada in cui è stato aperto l'esercizio farmaceutico.
A seguito del ricorso di alcuni farmacisti titolari che si sono visti ridurre in tal modo le proprie precedenti zone (a favore dei farmacisti assegnatari) il TAR Palermo si pronuncia a favore del Comune richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui non è irragionevole approvare una nuova pianta organica che preveda una nuova zonizzazione quando vi sono difficoltà obiettive ad aprire una nuova farmacia a causa della mancanza di locali idonei nella zona assegnata ai vincitori del concorso (Consiglio di Stato Sez. Terza n. 207/2020 e TAR Milano n. 2532/2019).
Nel proprio ricorso i farmacisti sostengono inoltre che con la nuova zonizzazione, determinando un indubbio miglioramento della zona degli assegnatari del terzo interpello, si è violata a loro favore la par condicio rispetto ai concorrenti che li sopravanzavano in graduatoria e che nei due interpelli che avevano preceduto la nuova pianta organica non avevano opzionato la sede per l'evidente mancanza di attrattività della stessa.
Anche tale censura viene respinta dal Collegio che indica come la decisione di modificare la zona della farmacia è maturata in un secondo momento proprio alla luce di valutazioni e sulla base di elementi sopravvenuti nonché nell'ambito dello specifico procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica, appositamente previsto dalla legge (sul punto vedi anche la sentenza del 12 aprile 2023 del Consiglio di Stato).
Normativa
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