Non va escluso dal concorso straordinario chi nei dieci anni precedenti ha ceduto le proprie quote di una s.a.s. titolare di una farmacia rurale sussidiata
Nonostante l’applicazione dei principi generali comporti l’esclusione dal concorso straordinario del farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota della società di persone intestataria della farmacia, tuttavia nel caso di cessione di quota di una s.a.s. titolare di farmacia rurale sussidiata, non deve disporsi l’esclusione atteso che la trascurabile significatività economica di tali vicende circolatorie esclude il carattere speculativo della cessione
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – cessione di quota di una s.a.s. titolare di farmacia rurale sussidiata – trascurabile significatività economica – difetto di carattere speculativo e commerciale – sussistenza – esclusione dal concorso - illegittimità
Con questa sorprendente sentenza il TAR Napoli apre la strada ad un nuovo principio, stabilendo che in caso di esclusione dal concorso straordinario, l’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 deve intendersi circoscritto alle sole cessioni di quote di società di persone titolari di “farmacie ordinarie”, e quindi non riguarda i passaggi di quota riguardanti società di persone titolari di farmacie rurali sussidiate.
Nel caso in esame, infatti, una farmacista viene esclusa dal concorso straordinario in forza dell’applicazione dell’art. 12 comma 4, avendo ella ceduto la propria quota di una s.a.s. titolare di una farmacia rurale sussidiata.
Il TAR, dopo un’ampia premessa sui principi generali applicabili in materia (e riportata già nel commento della seconda sentenza che segue, a cui si rinvia), respinge varie censure proposte dalla ricorrente ma, in coda alla sentenza, accoglie tuttavia un motivo di ricorso e, sorprendentemente, annulla l’esclusione disposta dalla Regione.
Secondo il TAR partenopeo merita positivo apprezzamento la censura con cui la ricorrente indica che, avendo il bando del concorso straordinario ammesso la partecipazione ai titolari o soci di farmacie sussidiate, a maggior ragione dovrebbe consentire la partecipazione anche a chi abbia ceduto nei dieci anni precedenti una quota di società di persone titolare di farmacia rurale sussidiata.
A tal proposito il Collegio rileva che al concorso straordinario era consentita la partecipazione soltanto di farmacisti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati, quali i non titolari, i titolari di farmacia rurale sussidiata, i titolari di farmacia soprannumeraria, i titolari di parafarmacia; è evidente che il legislatore aveva intenzione di coinvolgere in questo concorso straordinario esclusivamente farmacisti in posizione di debolezza economica. Secondo il TAR ciò è dimostrato dal fatto che, ai fini della partecipazione, i titolari di farmacia rurale sussidiata sono stati equiparati ai non titolari. Partendo da tali presupposti la sentenza afferma che la preclusione assoluta valeva soltanto per i titolari o soci di “farmacie ordinarie” (che in un passaggio vengono individuate nelle farmacie non rurali nè soprannumerarie) e, poichè dal quadro regolatorio si evince che i titolari di farmacia rurale sussidiata godevano di scarsa rilevanza economica (come i non titolari), occorre di conseguenza riconoscere scarsa rilevanza economica anche a tutte le vicende circolatorie che hanno interessato i passaggi di quote dei soci di società titolari di farmacia rurale sussidiata.
La trascurabile rilevanza economica di tali vicende circolatorie, secondo la sentenza, consente di escludere il carattere speculatorio di esse e, quindi, non determina l’applicazione dell’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
In conclusione il TAR Napoli afferma un principio innovativo ed in quanto tale "coraggioso": il suddetto divieto di partecipazione deve ritenersi circoscritto alle sole cessioni di quote di società di persone titolari di farmacie ordinarie, ma non ai passaggi di quota concernenti società di persone titolari di farmacie rurali sussidiate.
Con la successiva sentenza dell'11 luglio 2024 del medesimo TAR è stata ritenuta legittima l'esclusione di una concorrente che aveva ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota in una sas pari all'1%. Non vi è dubbio che anche tale vicenda si caratterizza per la trascurabile rilevanza economica della vicenda circolatoria; evidentemente in questa fattispecie non trattavasi di farmacia rurale sussidiata (la sentenza non identifica la classificazione della farmacia).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 22 maggio 2024
Non va escluso dal concorso straordinario chi nei dieci anni precedenti ha ceduto le proprie quote di una s.a.s. titolare di una farmacia rurale sussidiata
Nonostante l’applicazione dei principi generali comporti l’esclusione dal concorso straordinario del farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota della società di persone intestataria della farmacia, tuttavia nel caso di cessione di quota di una s.a.s. titolare di farmacia rurale sussidiata, non deve disporsi l’esclusione atteso che la trascurabile significatività economica di tali vicende circolatorie esclude il carattere speculativo della cessione
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – cessione di quota di una s.a.s. titolare di farmacia rurale sussidiata – trascurabile significatività economica – difetto di carattere speculativo e commerciale – sussistenza – esclusione dal concorso - illegittimità
Con questa sorprendente sentenza il TAR Napoli apre la strada ad un nuovo principio, stabilendo che in caso di esclusione dal concorso straordinario, l’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 deve intendersi circoscritto alle sole cessioni di quote di società di persone titolari di “farmacie ordinarie”, e quindi non riguarda i passaggi di quota riguardanti società di persone titolari di farmacie rurali sussidiate.
Nel caso in esame, infatti, una farmacista viene esclusa dal concorso straordinario in forza dell’applicazione dell’art. 12 comma 4, avendo ella ceduto la propria quota di una s.a.s. titolare di una farmacia rurale sussidiata.
Il TAR, dopo un’ampia premessa sui principi generali applicabili in materia (e riportata già nel commento della seconda sentenza che segue, a cui si rinvia), respinge varie censure proposte dalla ricorrente ma, in coda alla sentenza, accoglie tuttavia un motivo di ricorso e, sorprendentemente, annulla l’esclusione disposta dalla Regione.
Secondo il TAR partenopeo merita positivo apprezzamento la censura con cui la ricorrente indica che, avendo il bando del concorso straordinario ammesso la partecipazione ai titolari o soci di farmacie sussidiate, a maggior ragione dovrebbe consentire la partecipazione anche a chi abbia ceduto nei dieci anni precedenti una quota di società di persone titolare di farmacia rurale sussidiata.
A tal proposito il Collegio rileva che al concorso straordinario era consentita la partecipazione soltanto di farmacisti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati, quali i non titolari, i titolari di farmacia rurale sussidiata, i titolari di farmacia soprannumeraria, i titolari di parafarmacia; è evidente che il legislatore aveva intenzione di coinvolgere in questo concorso straordinario esclusivamente farmacisti in posizione di debolezza economica. Secondo il TAR ciò è dimostrato dal fatto che, ai fini della partecipazione, i titolari di farmacia rurale sussidiata sono stati equiparati ai non titolari. Partendo da tali presupposti la sentenza afferma che la preclusione assoluta valeva soltanto per i titolari o soci di “farmacie ordinarie” (che in un passaggio vengono individuate nelle farmacie non rurali nè soprannumerarie) e, poichè dal quadro regolatorio si evince che i titolari di farmacia rurale sussidiata godevano di scarsa rilevanza economica (come i non titolari), occorre di conseguenza riconoscere scarsa rilevanza economica anche a tutte le vicende circolatorie che hanno interessato i passaggi di quote dei soci di società titolari di farmacia rurale sussidiata.
La trascurabile rilevanza economica di tali vicende circolatorie, secondo la sentenza, consente di escludere il carattere speculatorio di esse e, quindi, non determina l’applicazione dell’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
In conclusione il TAR Napoli afferma un principio innovativo ed in quanto tale "coraggioso": il suddetto divieto di partecipazione deve ritenersi circoscritto alle sole cessioni di quote di società di persone titolari di farmacie ordinarie, ma non ai passaggi di quota concernenti società di persone titolari di farmacie rurali sussidiate.
Con la successiva sentenza dell'11 luglio 2024 del medesimo TAR è stata ritenuta legittima l'esclusione di una concorrente che aveva ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota in una sas pari all'1%. Non vi è dubbio che anche tale vicenda si caratterizza per la trascurabile rilevanza economica della vicenda circolatoria; evidentemente in questa fattispecie non trattavasi di farmacia rurale sussidiata (la sentenza non identifica la classificazione della farmacia).
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.