Non va sospeso l'affidamento del dispensario al titolare della farmacia sita a distanza superiore se egli garantisce minor tempo per l'avvio
La decisione del Comune di inviare lettere di invito per l'apertura di un dispensario stagionale ai due titolari la cui farmacia è più vicina al luogo indicato per l'istituzione (uno distante 1.300 metri e l'altro 1.400 metri) è legittima, come pure non appare illogico preferire il titolare della farmacia più distante se garantisce tempi più rapidi per l'apertura del dispensario
Massima
Farmacia – apertura dispensario stagionale – lettera invito ai due titolari di esercizio più prossimi al luogo dell'istituzione – distanza di 1.300 metri per un esercizio e di 1.400 metri per l'altro – richiesta di sospensiva dell'invito a partecipare al farmacista meno vicino – reiezione
Farmacia – apertura dispensario stagionale – assegnazione al titolare meno vicino ma garante di tempi di apertura del dispensario minori rispetto all'altro partecipante – richiesta di sospensiva dell'assegnazione del dispensario – reiezione
Dovendo istituire un dispensario stagionale, un Comune decide di inviare una lettera di invito ai due titolari di farmacie più prossime al luogo in cui va istituito il dispensario (1.300 metri di distanza una, 1.400 l'altra). All'esito della procedura di assegnazione, il Comune sceglie l'offerta presentata dal titolare “più lontano” giacché egli assicura una più rapida apertura del dispensario rispetto a quello “più vicino”. Quest'ultimo propone ricorso e chiede di sospendere l'assegnazione del dispensario al all'altro concorrente, sia perché la propria farmacia è posta a una minor distanza rispetto all'altra e quindi va privilegiata per disposizione di legge in ragione della vicinitas, sia perché è irragionevole fondare la decisione finale da parte del Comune sulla mancata dimostrazione da parte del ricorrente di locali idonei e “prontamente disponibili e attrezzati” per l’apertura del servizio (a differenza dell'altro concorrente).
Il TAR bresciano respinge l'istanza di sospensiva facendo rilevare in primo luogo che, nonostante il criterio della “vicinitas”, non va escluso che l'Amministrazione possa ampliare il novero degli aventi titolo valutando proposte più convenienti (per l'interesse pubblico) presentate da altri titolari di farmacie «della zona».
In secondo luogo ritiene di dover respingere l'istanza cautelare in ragione del fatto che, premessa la davvero minima differenza di distanza dal luogo di apertura del dispensario da parte dei due titolari, non è affatto irragionevole prediligere l'offerta del titolare che garantisca la più rapida apertura del dispensario avendo locali più prontamente disponibili.
Sotto il profilo del periculum in mora, infine, il TAR ritiene di assicurare prevalenza all'interesse pubblico che si concreta nell'utilità collettiva rappresentata dall’erogazione, senza soluzione di continuità, del servizio farmaceutico fornito dal dispensario, ormai avviato, che verrebbe interrotto in caso di accoglimento della domanda cautelare, visto che, a servizio già avviato e svolto per un terzo del periodo di affidamento (1 agosto - 31 ottobre 2024), un eventuale cambio di gestore comporterebbe, anche solo per i tempi necessari all’avvicendamento, il rischio di interruzione del servizio farmaceutico.
Quanto al pregiudizio di natura patrimoniale, lamentato dal ricorrente, il Collegio afferma infine che esso è eventualmente ristorabile per equivalente monetario all’esito del giudizio di merito.
Riguardo ai criteri per l'assegnazione di dispensari stagionali, deve richiamarsi l'ampia e completa sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2024 (vedi in questa rivista) con cui si è privilegiato il criterio della vicinitas, pur a fronte di un dispensario stagionale operativo da molti anni, già attrezzato e condotto da un titolare la cui farmacia era però posta ad una distanza maggiore rispetto a quella di altro titolare di farmacia di nuova istituzione più vicina.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Brescia/ordinanza del 7 settembre 2024
Non va sospeso l'affidamento del dispensario al titolare della farmacia sita a distanza superiore se egli garantisce minor tempo per l'avvio
La decisione del Comune di inviare lettere di invito per l'apertura di un dispensario stagionale ai due titolari la cui farmacia è più vicina al luogo indicato per l'istituzione (uno distante 1.300 metri e l'altro 1.400 metri) è legittima, come pure non appare illogico preferire il titolare della farmacia più distante se garantisce tempi più rapidi per l'apertura del dispensario
Massima
Farmacia – apertura dispensario stagionale – lettera invito ai due titolari di esercizio più prossimi al luogo dell'istituzione – distanza di 1.300 metri per un esercizio e di 1.400 metri per l'altro – richiesta di sospensiva dell'invito a partecipare al farmacista meno vicino – reiezione
Farmacia – apertura dispensario stagionale – assegnazione al titolare meno vicino ma garante di tempi di apertura del dispensario minori rispetto all'altro partecipante – richiesta di sospensiva dell'assegnazione del dispensario – reiezione
Dovendo istituire un dispensario stagionale, un Comune decide di inviare una lettera di invito ai due titolari di farmacie più prossime al luogo in cui va istituito il dispensario (1.300 metri di distanza una, 1.400 l'altra). All'esito della procedura di assegnazione, il Comune sceglie l'offerta presentata dal titolare “più lontano” giacché egli assicura una più rapida apertura del dispensario rispetto a quello “più vicino”. Quest'ultimo propone ricorso e chiede di sospendere l'assegnazione del dispensario al all'altro concorrente, sia perché la propria farmacia è posta a una minor distanza rispetto all'altra e quindi va privilegiata per disposizione di legge in ragione della vicinitas, sia perché è irragionevole fondare la decisione finale da parte del Comune sulla mancata dimostrazione da parte del ricorrente di locali idonei e “prontamente disponibili e attrezzati” per l’apertura del servizio (a differenza dell'altro concorrente).
Il TAR bresciano respinge l'istanza di sospensiva facendo rilevare in primo luogo che, nonostante il criterio della “vicinitas”, non va escluso che l'Amministrazione possa ampliare il novero degli aventi titolo valutando proposte più convenienti (per l'interesse pubblico) presentate da altri titolari di farmacie «della zona».
In secondo luogo ritiene di dover respingere l'istanza cautelare in ragione del fatto che, premessa la davvero minima differenza di distanza dal luogo di apertura del dispensario da parte dei due titolari, non è affatto irragionevole prediligere l'offerta del titolare che garantisca la più rapida apertura del dispensario avendo locali più prontamente disponibili.
Sotto il profilo del periculum in mora, infine, il TAR ritiene di assicurare prevalenza all'interesse pubblico che si concreta nell'utilità collettiva rappresentata dall’erogazione, senza soluzione di continuità, del servizio farmaceutico fornito dal dispensario, ormai avviato, che verrebbe interrotto in caso di accoglimento della domanda cautelare, visto che, a servizio già avviato e svolto per un terzo del periodo di affidamento (1 agosto - 31 ottobre 2024), un eventuale cambio di gestore comporterebbe, anche solo per i tempi necessari all’avvicendamento, il rischio di interruzione del servizio farmaceutico.
Quanto al pregiudizio di natura patrimoniale, lamentato dal ricorrente, il Collegio afferma infine che esso è eventualmente ristorabile per equivalente monetario all’esito del giudizio di merito.
Riguardo ai criteri per l'assegnazione di dispensari stagionali, deve richiamarsi l'ampia e completa sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2024 (vedi in questa rivista) con cui si è privilegiato il criterio della vicinitas, pur a fronte di un dispensario stagionale operativo da molti anni, già attrezzato e condotto da un titolare la cui farmacia era però posta ad una distanza maggiore rispetto a quella di altro titolare di farmacia di nuova istituzione più vicina.
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