Agenzia italiana del Farmaco/determina n. 160/2024 (in G.U. dell'11 giugno 2024)
Novità dall'AIFA per i rimborsi sul “Fondo 5%”
L'AIFA indica le modalità per le richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul “Fondo 5%”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina AIFA che disciplina le modalità delle richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul “Fondo 5%”.
All'art. 1 la determina stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% emessi a decorrere dal 1° luglio 2024 sono revocati qualora:
a) il trattamento sanitario non sia stato avviato entro tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di accesso al Fondo 5%;
b) non sia stata presentata una richiesta di rimborso tramite il servizio on-line«Gestionale Fondo 5%»
entro i dodici mesi successivi alla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
All'art. 2 è stabilito che le richieste di rimborso dovranno essere presentate per ciascuna determina di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% in un'unica soluzione, al termine del periodo di trattamento sanitario autorizzato dalla singola determina e limitatamente a quanto debitamente documentato. Le richieste di rimborso che saranno presentate oltre i termini o con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo, non saranno liquidate.
L'art. 3 dispone, infine, che in via di prima applicazione e per le richieste di accesso al Fondo 5% presentate fino al 30 giugno 2024, le nuove condizioni per la presentazione delle richieste di rimborso di cui all'art. 1 si applicano ai procedimenti che non siano già stati oggetto di provvedimento negativo da parte dell'Agenzia e che, in base alla nuova tempistica introdotta, risulterebbero ancora nei termini. La presente determina, che sostituisce la determina del direttore generale dell'AIFA n. 131 del 28 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, recante «Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a valere sul Fondo 5%», è efficace dal 12 giugno 2024.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Agenzia italiana del Farmaco/determina n. 160/2024 (in G.U. dell'11 giugno 2024)
Novità dall'AIFA per i rimborsi sul “Fondo 5%”
L'AIFA indica le modalità per le richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul “Fondo 5%”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina AIFA che disciplina le modalità delle richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul “Fondo 5%”.
All'art. 1 la determina stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% emessi a decorrere dal 1° luglio 2024 sono revocati qualora:
a) il trattamento sanitario non sia stato avviato entro tre mesi dalla data del
provvedimento di autorizzazione di accesso al Fondo 5%;
b) non sia stata presentata una richiesta di rimborso tramite il servizio on-line«Gestionale Fondo 5%»
entro i dodici mesi successivi alla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
All'art. 2 è stabilito che le richieste di rimborso dovranno essere presentate per ciascuna determina di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% in un'unica soluzione, al termine del periodo di trattamento sanitario autorizzato dalla singola determina e limitatamente a quanto debitamente documentato. Le richieste di rimborso che saranno presentate oltre i termini o con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo, non saranno liquidate.
L'art. 3 dispone, infine, che in via di prima applicazione e per le richieste di accesso al Fondo 5% presentate fino al 30 giugno 2024, le nuove condizioni per la presentazione delle richieste di rimborso di cui all'art. 1 si applicano ai procedimenti che non siano già stati oggetto di provvedimento negativo da parte dell'Agenzia e che, in base alla nuova tempistica introdotta, risulterebbero ancora nei termini. La presente determina, che sostituisce la determina del direttore generale dell'AIFA n. 131 del 28 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, recante «Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a valere sul Fondo 5%», è efficace dal 12 giugno 2024.
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