Regione Lazio/art. 6 legge regionale n. 9 del 5 giugno 2024 (in BURL del 6 giugno 2024), abrogato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 7 agosto 2024 (in BURL dell'8 agosto 2024)
Novità in materia di DPC (ma per poco)
Art. 6: nuove norme relative alla distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale – DPC
La legge regionale all'art. 6, in materia di distribuzione dei farmaci per conto del servizio sanitario regionale, premette al comma 1 che, ai sensi dell’articolo 8 del d.l. n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con l. n. 405 del 16 novembre 2001, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza in maniera uniforme su tutto il territorio regionale il modello di distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale (DPC) dei farmaci A-PHT. Ciò premesso, al comma 2 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, atti a definire, in particolare, la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell’aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci. Il valore dell’aggio, omnicomprensivo, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla media calcolata sui primi quattro valori in ordine crescente del “costo servizio medio” delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) dell’Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell’accordo stesso.
Il comma 3, infine, dispone che con la deliberazione di cui al comma 2 è riconosciuta una maggiorazione dell’aggio alle farmacie con fatturato SSN, al netto dell’IVA, non superiore ai 300.000 euro nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN, al netto dell’IVA, non superiore a 450.000 euro
La nuova disposizione ha sollevato riserve da parte di rappresentanti dell'associazionismo delle farmacie giacché dalla sua applicazione discenderebbe una significativa riduzione dell’aggio riconosciuto alle farmacie del territorio per il servizio di Dpc ed è stata subito abrogata dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 7 agosto 2024 (pubblicata sul BURL l'8 agosto 2024).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Lazio/art. 6 legge regionale n. 9 del 5 giugno 2024 (in BURL del 6 giugno 2024), abrogato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 7 agosto 2024 (in BURL dell'8 agosto 2024)
Novità in materia di DPC (ma per poco)
Art. 6: nuove norme relative alla distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale – DPC
La legge regionale all'art. 6, in materia di distribuzione dei farmaci per conto del servizio sanitario regionale, premette al comma 1 che, ai sensi dell’articolo 8 del d.l. n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con l. n. 405 del 16 novembre 2001, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza in maniera uniforme su tutto il territorio regionale il modello di distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale (DPC) dei farmaci A-PHT.
Ciò premesso, al comma 2 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, atti a definire, in particolare, la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell’aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci. Il valore dell’aggio, omnicomprensivo, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla media calcolata sui primi quattro valori in ordine crescente del “costo servizio medio” delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) dell’Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell’accordo stesso.
Il comma 3, infine, dispone che con la deliberazione di cui al comma 2 è riconosciuta una maggiorazione dell’aggio alle farmacie con fatturato SSN, al netto dell’IVA, non superiore ai 300.000 euro nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN, al netto dell’IVA, non superiore a 450.000 euro
La nuova disposizione ha sollevato riserve da parte di rappresentanti dell'associazionismo delle farmacie giacché dalla sua applicazione discenderebbe una significativa riduzione dell’aggio riconosciuto alle farmacie del territorio per il servizio di Dpc ed è stata subito abrogata dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 7 agosto 2024 (pubblicata sul BURL l'8 agosto 2024).
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