Conferenza Stato - Regioni/Nuova Convenzione - Accordo collettivo nazionale
Nuova Convenzione e rispetto della distanza di 200 metri tra locali esterni o tra locali esterni ed altrui farmacie. Ma qual è il criterio di misurazione?
Ma nella misurazione della distanza occorre o no applicare le norme del Codice della strada?
L'ultimo periodo dell'art. 6 comma 5 dell'allegato 4 della Convenzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, in merito ai criteri per la misurazione della distanza tra locali esterni nonché tra locali esterni ed altrui farmacie, stabilisce che “La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia”, riproducendo testualmente l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 4 della l. n. 475/1968, nonché il testo dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 1275/1971, relativi alla distanza tra farmacie.
Anche per la misurazione della distanza tra locali esterni o tra locali e farmacie altrui si applicano, allora, gli stessi criteri utilizzati per la misurazione della distanza tra farmacie.
Sennonché non esiste una univocità interpretativa e la giurisprudenza amministrativa al riguardo è divisa: se da un canto vi sono sentenze secondo cui il "percorso pedonale più breve" deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati, dall'altro canto vi sono sentenze secondo cui la misurazione della distanza tra due sedi farmaceutiche non può prescindere dall’applicazione delle disposizioni relative al comportamento dei pedoni prescritte dal codice della strada.
L'indirizzo giurisprudenziale che prescinde dall'applicazione dalle norme del Codice della strada
Un filone della giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che nel calcolo della distanza non si debba necessariamente tener conto degli attraversamenti stradali segnalati: vanno segnalate al riguardo le sentenze n. 862/2011, n. 4535/2015 e, più di recente, n. 4701/2023 secondo cui “la giurisprudenza consolidata in materia è nel senso che il “percorso pedonale più breve” deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati. Questo orientamento giurisprudenziale risale alla decisione 7 luglio 1981, n. 544, della IV Sezione del Consiglio di Stato. Vi si legge, fra l'altro: “...per “percorso pedonale”... s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi... all'attraversamento di un'autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)... Questa conclusione è rafforzata dalla considerazione che siffatti passaggi pedonali, risultanti da una mera indicazione simbolica, ma non corrispondenti ad una particolare configurazione del terreno, hanno la caratteristica, non irrilevante, di essere soggetti a frequenti modificazioni e spostamenti (...) sicché sarebbe arbitrario assumerli come determinanti ai fini del calcolo delle distanze”.
L'indirizzo giurisprudenziale che presuppone l'applicazione dalle norme del Codice della strada
Vi è tuttavia anche un rilevante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la misurazione deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della strada: al riguardo può farsi riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato n. 9399/2023, n. 4327/2021, n. 1044/2018: nella prima di esse è stabilito che: “Un diverso orientamento, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha stabilito che in materia debba trovare applicazione l’articolo 190 del nuovo codice della strada. In questa direzione militano due ordini di considerazioni.
La prima, di tipo sistematico, impedisce di consentire l’ingresso nell’ordinamento ad atti amministrativi che presuppongano, anche solo indirettamente, la disapplicazione di norme proprie di una data materia (in questo caso, la circolazione pedonale stradale), pena la violazione del principio di cui all’articolo 97 della Costituzione.
In altre parole, non può ammettersi la legittimità di un provvedimento che faccia leva sulla possibilità dei destinatari dell’atto di non rispettare norme primarie.
Da un concorrente angolo prospettico, la possibilità di non fare riferimento al Nuovo codice della strada è impedita dal rilievo che in questo modo sarebbe di difficile computo la misurazione tra due farmacie, essendo rimessa alla valutazione soggettiva del singolo pedone la scelta tra le vie alternative.
Da questo punto di vista e più in particolare, la Sezione ha stabilito che …. “la stessa esigenza di conformare la verifica del rispetto della distanza minima a criteri di carattere oggettivo impone di applicare le norme settoriali in tema di circolazione pedonale, essendo le sole idonee a depurarla dalle soggettive scelte deambulatorie dei pedoni, con la conseguente incertezza ed assoluta opinabilità dei risultati”.
Come si vede la giurisprudenza sul punto è divisa, anche se va rilevato che appare stia diventando maggioritario il secondo orientamento, come dimostra il fatto che la sentenza più recente in materia del Consiglio di Stato (la n. 212/2025) ha stabilito che la misurazione deve avvenire nel rispetto delle norme sulla corretta deambulazione dei pedoni.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
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Conferenza Stato - Regioni/Nuova Convenzione - Accordo collettivo nazionale
Nuova Convenzione e rispetto della distanza di 200 metri tra locali esterni o tra locali esterni ed altrui farmacie. Ma qual è il criterio di misurazione?
Ma nella misurazione della distanza occorre o no applicare le norme del Codice della strada?
L'ultimo periodo dell'art. 6 comma 5 dell'allegato 4 della Convenzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, in merito ai criteri per la misurazione della distanza tra locali esterni nonché tra locali esterni ed altrui farmacie, stabilisce che “La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia”, riproducendo testualmente l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 4 della l. n. 475/1968, nonché il testo dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 1275/1971, relativi alla distanza tra farmacie.
Anche per la misurazione della distanza tra locali esterni o tra locali e farmacie altrui si applicano, allora, gli stessi criteri utilizzati per la misurazione della distanza tra farmacie.
Sennonché non esiste una univocità interpretativa e la giurisprudenza amministrativa al riguardo è divisa: se da un canto vi sono sentenze secondo cui il "percorso pedonale più breve" deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati, dall'altro canto vi sono sentenze secondo cui la misurazione della distanza tra due sedi farmaceutiche non può prescindere dall’applicazione delle disposizioni relative al comportamento dei pedoni prescritte dal codice della strada.
L'indirizzo giurisprudenziale che prescinde dall'applicazione dalle norme del Codice della strada
Un filone della giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che nel calcolo della distanza non si debba necessariamente tener conto degli attraversamenti stradali segnalati: vanno segnalate al riguardo le sentenze n. 862/2011, n. 4535/2015 e, più di recente, n. 4701/2023 secondo cui “la giurisprudenza consolidata in materia è nel senso che il “percorso pedonale più breve” deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati. Questo orientamento giurisprudenziale risale alla decisione 7 luglio 1981, n. 544, della IV Sezione del Consiglio di Stato. Vi si legge, fra l'altro: “...per “percorso pedonale”... s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi... all'attraversamento di un'autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)... Questa conclusione è rafforzata dalla considerazione che siffatti passaggi pedonali, risultanti da una mera indicazione simbolica, ma non corrispondenti ad una particolare configurazione del terreno, hanno la caratteristica, non irrilevante, di essere soggetti a frequenti modificazioni e spostamenti (...) sicché sarebbe arbitrario assumerli come determinanti ai fini del calcolo delle distanze”.
L'indirizzo giurisprudenziale che presuppone l'applicazione dalle norme del Codice della strada
Vi è tuttavia anche un rilevante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la misurazione deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della strada: al riguardo può farsi riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato n. 9399/2023, n. 4327/2021, n. 1044/2018: nella prima di esse è stabilito che: “Un diverso orientamento, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha stabilito che in materia debba trovare applicazione l’articolo 190 del nuovo codice della strada. In questa direzione militano due ordini di considerazioni.
La prima, di tipo sistematico, impedisce di consentire l’ingresso nell’ordinamento ad atti amministrativi che presuppongano, anche solo indirettamente, la disapplicazione di norme proprie di una data materia (in questo caso, la circolazione pedonale stradale), pena la violazione del principio di cui all’articolo 97 della Costituzione.
In altre parole, non può ammettersi la legittimità di un provvedimento che faccia leva sulla possibilità dei destinatari dell’atto di non rispettare norme primarie.
Da un concorrente angolo prospettico, la possibilità di non fare riferimento al Nuovo codice della strada è impedita dal rilievo che in questo modo sarebbe di difficile computo la misurazione tra due farmacie, essendo rimessa alla valutazione soggettiva del singolo pedone la scelta tra le vie alternative.
Da questo punto di vista e più in particolare, la Sezione ha stabilito che …. “la stessa esigenza di conformare la verifica del rispetto della distanza minima a criteri di carattere oggettivo impone di applicare le norme settoriali in tema di circolazione pedonale, essendo le sole idonee a depurarla dalle soggettive scelte deambulatorie dei pedoni, con la conseguente incertezza ed assoluta opinabilità dei risultati”.
Come si vede la giurisprudenza sul punto è divisa, anche se va rilevato che appare stia diventando maggioritario il secondo orientamento, come dimostra il fatto che la sentenza più recente in materia del Consiglio di Stato (la n. 212/2025) ha stabilito che la misurazione deve avvenire nel rispetto delle norme sulla corretta deambulazione dei pedoni.
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