Ogni atto di revisione di pianta organica, anche se è identico al precedente, è sempre autonomo e quindi va impugnato qualora ritenuto lesivo
L'impugnativa della precedente revisione di pianta organica, ancora in attesa di giudizio, non esime il ricorrente dall'impugnare anche la nuova revisione identica nei contenuti a quella del biennio che l'ha preceduta atteso che ogni atto revisionale è autonomo rispetto al precedente
Massima
Farmacie – revisione pianta organica – impugnativa del provvedimento revisionale – pendenza del giudizio – nuova revisione di pianta organica identica nei contenuti – autonomia rispetto alla precedente – obbligo di impugnativa
Il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato affronta una tematica estremamente interessante dal punto di vista della strategia processuale visto che il principio ricavabile dalla pronuncia può riguardare tanti ricorsi pendenti contro provvedimenti di revisioni di piante organiche.
Nel momento in cui sia stata impugnata una pianta organica riguardo al cui ricorso non vi sia stata ancora sentenza e il Comune il biennio successivo adotti una nuova pianta organica dal contenuto identico rispetto alla precedente, occorre impugnare anche tale ultimo atto o è sufficiente l'impugnazione pendente contro quello che l'ha preceduta?
In buona sostanza: l'identità dei contenuti di due piante organiche farmaceutiche consecutive rendono l'ultima meramente confermativa della precedente e, quindi, come tale, priva di autonoma lesività?
Il parere reso in ordine ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato indica che è assolutamente necessario impugnare l'ultima pianta organica, anche se il contenuto è identico alla precedente.
Il percorso argomentativo della Sezione parte dal presupposto che ogni procedimento revisionale di pianta organica che si concluda con un atto, come del resto già fa presumere il termine lessicale “revisione”, si dipana alla luce di situazioni territoriali e demografiche del Comune sulla base di ambiti temporali distinti e di attività istruttorie differenti.
L'atto revisionale adottato per ultimo in ordine di tempo, allora, non può dirsi mai meramente confermativo del precedente e necessita di un'impugnativa, se ritenuto lesivo, visto che è sempre autonomo rispetto a quello che lo ha preceduto anche se identico nel suo contenuto: ciò che rileva, infatti, non è il contenuto uguale, ma il fatto che si è giunti all'identico contenuto attraverso una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione di interessi.
Non è quindi meramente confermativo rispetto al precedente (e, come tale, travolgibile dall'annullamento giurisdizionale del precedente) quell'atto che sia stato adottato mediante un riesame della situazione in essere; ciò in quanto la rivalutazione degli interessi in gioco da parte dell'Amministrazione dà luogo ad un atto diverso, non meramente confermativo, e quindi come tale suscettibile di autonoma impugnativa dinanzi al TAR.
Al fine di meglio chiarire un concetto invero inequivocabile, la Sezione procede a spiegare che l'atto meramente confermativo si ha invece in tutti quei casi (differenti dalla revisione di pianta organica) in cui l'Amministrazione adotta un atto limitandosi a dichiarare l'esistenza di un di un suo precedente provvedimento senza porre in essere una nuova istruttoria e senza esplicitare una nuova motivazione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/parere del 17 agosto 2023
Ogni atto di revisione di pianta organica, anche se è identico al precedente, è sempre autonomo e quindi va impugnato qualora ritenuto lesivo
L'impugnativa della precedente revisione di pianta organica, ancora in attesa di giudizio, non esime il ricorrente dall'impugnare anche la nuova revisione identica nei contenuti a quella del biennio che l'ha preceduta atteso che ogni atto revisionale è autonomo rispetto al precedente
Massima
Farmacie – revisione pianta organica – impugnativa del provvedimento revisionale – pendenza del giudizio – nuova revisione di pianta organica identica nei contenuti – autonomia rispetto alla precedente – obbligo di impugnativa
Il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato affronta una tematica estremamente interessante dal punto di vista della strategia processuale visto che il principio ricavabile dalla pronuncia può riguardare tanti ricorsi pendenti contro provvedimenti di revisioni di piante organiche.
Nel momento in cui sia stata impugnata una pianta organica riguardo al cui ricorso non vi sia stata ancora sentenza e il Comune il biennio successivo adotti una nuova pianta organica dal contenuto identico rispetto alla precedente, occorre impugnare anche tale ultimo atto o è sufficiente l'impugnazione pendente contro quello che l'ha preceduta?
In buona sostanza: l'identità dei contenuti di due piante organiche farmaceutiche consecutive rendono l'ultima meramente confermativa della precedente e, quindi, come tale, priva di autonoma lesività?
Il parere reso in ordine ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato indica che è assolutamente necessario impugnare l'ultima pianta organica, anche se il contenuto è identico alla precedente.
Il percorso argomentativo della Sezione parte dal presupposto che ogni procedimento revisionale di pianta organica che si concluda con un atto, come del resto già fa presumere il termine lessicale “revisione”, si dipana alla luce di situazioni territoriali e demografiche del Comune sulla base di ambiti temporali distinti e di attività istruttorie differenti.
L'atto revisionale adottato per ultimo in ordine di tempo, allora, non può dirsi mai meramente confermativo del precedente e necessita di un'impugnativa, se ritenuto lesivo, visto che è sempre autonomo rispetto a quello che lo ha preceduto anche se identico nel suo contenuto: ciò che rileva, infatti, non è il contenuto uguale, ma il fatto che si è giunti all'identico contenuto attraverso una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione di interessi.
Non è quindi meramente confermativo rispetto al precedente (e, come tale, travolgibile dall'annullamento giurisdizionale del precedente) quell'atto che sia stato adottato mediante un riesame della situazione in essere; ciò in quanto la rivalutazione degli interessi in gioco da parte dell'Amministrazione dà luogo ad un atto diverso, non meramente confermativo, e quindi come tale suscettibile di autonoma impugnativa dinanzi al TAR.
Al fine di meglio chiarire un concetto invero inequivocabile, la Sezione procede a spiegare che l'atto meramente confermativo si ha invece in tutti quei casi (differenti dalla revisione di pianta organica) in cui l'Amministrazione adotta un atto limitandosi a dichiarare l'esistenza di un di un suo precedente provvedimento senza porre in essere una nuova istruttoria e senza esplicitare una nuova motivazione.
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