Ogni nuova pianta organica, anche se identica alla precedente, è atto di conferma e va sempre impugnata quando si è impugnata la precedente
Una volta impugnata una pianta organica occorre impugnare, a pena di inammissibilità del ricorso, tutte quelle che le succedono nelle more della conclusione del giudizio, anche se sono identiche nel loro contenuto alla prima già impugnata.
Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona non va chiesto il parere all'Ordine dei Farmacisti
Massima
Farmacia – impugnazione di pianta organica – onere di impugnazione di tutte le piante organiche successive aventi contenuto identico approvate durante il corso del giudizio – omissione – inammissibilità del ricorso
Farmacia – trasferimento interno alla zona – obbligo di richiesta del parere dell'Ordine dei Farmacisti – insussistenza
Il TAR Reggio Calabria affronta in questa sentenza una rilevante questione: la nuova pianta organica, identica alla precedente, è un atto di conferma o è un atto meramente confermativo?
La differenza non è di poco conto e la risposta è decisiva per tutti quei ricorsi ancora pendenti nei quali sia stata impugnata una pianta organica e nel biennio successivo ne sia approvata un'altra assolutamente identica a quella già impugnata.
Se in tali casi (come in quello deciso dal TAR Reggio Calabria) non si impugna la nuova pianta organica giacché la si ritiene meramente confermativa della precedente, si commette un errore, perché il Giudice quando giunge a sentenza dichiara poi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In questa pronuncia il Collegio spiega che la nuova pianta organica identica alla precedente ed approvata nel corso del giudizio va sempre impugnata, a pena di improcedibilità del ricorso, in quanto trattasi di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo.
L'atto di conferma, a differenza del secondo, infatti, è l'effetto di una nuova istruttoria e di nuove valutazioni, che sfociano in un provvedimento che è identico nei contenuti rispetto al precedente, ma comunque ne rimane differente ed autonomo perché scaturisce da una rivalutazione degli interessi in gioco e da una nuova ponderazione degli elementi di fatto e di diritto. Si ha invece un atto meramente confermativo (come tale non impugnabile) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione si limita a richiamare l'esistenza di un precedente atto e non compie alcuna nuova istruttoria né esplicita alcuna nuova motivazione.
Ma la nuova pianta organica, anche se è identica alla precedente, presuppone sempre una nuova istruttoria e una rivalutazione degli interessi attualizzati.
Nel caso concreto esaminato dal Giudice, il Comune aveva infatti tenuto una riunione istruttoria prima di confermare la precedente pianta organica e questo, secondo il TAR, dimostra che ha aggiornato il quadro degli elementi di fatto utili per assumere una nuova ponderata decisione attualizzata. Anzi, secondo il Collegio la nuova pianta organica va addirittura a sostituirsi con autonoma efficacia lesiva a quella precedente già impugnata, ma oramai non più idonea a determinare il concreto assetto di interessi ai fini della sentenza.
La sentenza conclude sul punto rimarcando che la nuova pianta organica identica alla precedente va dunque sempre impugnata, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso nel quale unico oggetto di impugnativa sia rimasta la pianta organica precedente.
Il TAR affronta anche la tematica dell'obbligo di richiesta del parere all'Ordine dei Farmacisti in caso di trasferimento della farmacia all'interno della stessa zona assegnata e conclude ritenendo tale adempimento non dovuto: la legge è chiara riguardo al fatto che l'apporto collaborativo dell'Ordine è necessario in tutti quei casi in cui si debba decidere riguardo alla localizzazione delle sedi farmaceutiche sullo scacchiere territoriale comunale, ma non ha alcun senso richiedere il parere se trattasi di semplice trasferimento dell'esercizio farmaceutico all'interno della stessa zona.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Reggio Calabria/sentenza del 5 gennaio 2023
Ogni nuova pianta organica, anche se identica alla precedente, è atto di conferma e va sempre impugnata quando si è impugnata la precedente
Una volta impugnata una pianta organica occorre impugnare, a pena di inammissibilità del ricorso, tutte quelle che le succedono nelle more della conclusione del giudizio, anche se sono identiche nel loro contenuto alla prima già impugnata.
Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona non va chiesto il parere all'Ordine dei Farmacisti
Massima
Farmacia – impugnazione di pianta organica – onere di impugnazione di tutte le piante organiche successive aventi contenuto identico approvate durante il corso del giudizio – omissione – inammissibilità del ricorso
Farmacia – trasferimento interno alla zona – obbligo di richiesta del parere dell'Ordine dei Farmacisti – insussistenza
Il TAR Reggio Calabria affronta in questa sentenza una rilevante questione: la nuova pianta organica, identica alla precedente, è un atto di conferma o è un atto meramente confermativo?
La differenza non è di poco conto e la risposta è decisiva per tutti quei ricorsi ancora pendenti nei quali sia stata impugnata una pianta organica e nel biennio successivo ne sia approvata un'altra assolutamente identica a quella già impugnata.
Se in tali casi (come in quello deciso dal TAR Reggio Calabria) non si impugna la nuova pianta organica giacché la si ritiene meramente confermativa della precedente, si commette un errore, perché il Giudice quando giunge a sentenza dichiara poi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In questa pronuncia il Collegio spiega che la nuova pianta organica identica alla precedente ed approvata nel corso del giudizio va sempre impugnata, a pena di improcedibilità del ricorso, in quanto trattasi di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo.
L'atto di conferma, a differenza del secondo, infatti, è l'effetto di una nuova istruttoria e di nuove valutazioni, che sfociano in un provvedimento che è identico nei contenuti rispetto al precedente, ma comunque ne rimane differente ed autonomo perché scaturisce da una rivalutazione degli interessi in gioco e da una nuova ponderazione degli elementi di fatto e di diritto. Si ha invece un atto meramente confermativo (come tale non impugnabile) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione si limita a richiamare l'esistenza di un precedente atto e non compie alcuna nuova istruttoria né esplicita alcuna nuova motivazione.
Ma la nuova pianta organica, anche se è identica alla precedente, presuppone sempre una nuova istruttoria e una rivalutazione degli interessi attualizzati.
Nel caso concreto esaminato dal Giudice, il Comune aveva infatti tenuto una riunione istruttoria prima di confermare la precedente pianta organica e questo, secondo il TAR, dimostra che ha aggiornato il quadro degli elementi di fatto utili per assumere una nuova ponderata decisione attualizzata. Anzi, secondo il Collegio la nuova pianta organica va addirittura a sostituirsi con autonoma efficacia lesiva a quella precedente già impugnata, ma oramai non più idonea a determinare il concreto assetto di interessi ai fini della sentenza.
La sentenza conclude sul punto rimarcando che la nuova pianta organica identica alla precedente va dunque sempre impugnata, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso nel quale unico oggetto di impugnativa sia rimasta la pianta organica precedente.
Il TAR affronta anche la tematica dell'obbligo di richiesta del parere all'Ordine dei Farmacisti in caso di trasferimento della farmacia all'interno della stessa zona assegnata e conclude ritenendo tale adempimento non dovuto: la legge è chiara riguardo al fatto che l'apporto collaborativo dell'Ordine è necessario in tutti quei casi in cui si debba decidere riguardo alla localizzazione delle sedi farmaceutiche sullo scacchiere territoriale comunale, ma non ha alcun senso richiedere il parere se trattasi di semplice trasferimento dell'esercizio farmaceutico all'interno della stessa zona.
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