Ordinanza comunale di chiusura della farmacia per lavori abusivi? Sospensiva concessa: l’attività può continuare negli ambienti conformi
Va sospeso nell’efficacia il provvedimento comunale di chiusura dell’esercizio farmaceutico e di divieto immediato di prosecuzione dell’attività a causa della rilevata realizzazione di locali abusivi (chiusura veranda e ufficio), atteso che l’attività può continuare ad essere svolta nella parte restante dell’immobile, ove vi sono locali conformi al titolo edilizio.
Massima
Farmacia – realizzazione locali abusivi – ordinanza comunale di demolizione opere e di chiusura ed immediata cessazione attività – ordinanza giudiziale di sospensiva – possibilità di continuazione attività nei locali conformi al titolo edilizio
Un Comune siciliano rileva che nell’immobile in cui è ubicata una farmacia sono stati realizzati dei lavori abusivi, come la costruzione di un ambiente adibito ad ufficio e la chiusura di una veranda (con conseguente aumento di volumetria). A fronte di tali abusi adotta un’ordinanza con cui, oltre a disporre la demolizione delle opere abusive, stabilisce la chiusura della farmacia e il divieto immediato di prosecuzione dell’attività.
A seguito del ricorso del titolare per l’annullamento dell’atto, con contestuale richiesta di sospensiva, il TAR Palermo accoglie l’istanza cautelare.
I Giudici rilevano che, pur nella sommaria cognizione della fase cautelare, deve ritenersi verosimilmente fondato il ricorso avverso la chiusura della farmacia e la cessazione dell’attività in quanto è pacifico che l’immobile in cui è sita la farmacia è stato realizzato nel rispetto dei titoli edilizi, mentre gli abusi commessi concernono locali “accessori”. L’attività farmaceutica può pertanto proseguire nei locali originari conformi, praticamente nel “corpo principale”, fermo restando che l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino rimane valida ed efficace atteso che il titolare della farmacia non ne ha chiesto la sospensiva.
Il TAR conclude evidenziando che l’ordinanza di chiusura arreca infatti un danno grave ed irreparabile al titolare ed ai diversi dipendenti, che rimarrebbero privi di entrate.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/ordinanza del 27 marzo 2024
Ordinanza comunale di chiusura della farmacia per lavori abusivi? Sospensiva concessa: l’attività può continuare negli ambienti conformi
Va sospeso nell’efficacia il provvedimento comunale di chiusura dell’esercizio farmaceutico e di divieto immediato di prosecuzione dell’attività a causa della rilevata realizzazione di locali abusivi (chiusura veranda e ufficio), atteso che l’attività può continuare ad essere svolta nella parte restante dell’immobile, ove vi sono locali conformi al titolo edilizio.
Massima
Farmacia – realizzazione locali abusivi – ordinanza comunale di demolizione opere e di chiusura ed immediata cessazione attività – ordinanza giudiziale di sospensiva – possibilità di continuazione attività nei locali conformi al titolo edilizio
Un Comune siciliano rileva che nell’immobile in cui è ubicata una farmacia sono stati realizzati dei lavori abusivi, come la costruzione di un ambiente adibito ad ufficio e la chiusura di una veranda (con conseguente aumento di volumetria). A fronte di tali abusi adotta un’ordinanza con cui, oltre a disporre la demolizione delle opere abusive, stabilisce la chiusura della farmacia e il divieto immediato di prosecuzione dell’attività.
A seguito del ricorso del titolare per l’annullamento dell’atto, con contestuale richiesta di sospensiva, il TAR Palermo accoglie l’istanza cautelare.
I Giudici rilevano che, pur nella sommaria cognizione della fase cautelare, deve ritenersi verosimilmente fondato il ricorso avverso la chiusura della farmacia e la cessazione dell’attività in quanto è pacifico che l’immobile in cui è sita la farmacia è stato realizzato nel rispetto dei titoli edilizi, mentre gli abusi commessi concernono locali “accessori”. L’attività farmaceutica può pertanto proseguire nei locali originari conformi, praticamente nel “corpo principale”, fermo restando che l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino rimane valida ed efficace atteso che il titolare della farmacia non ne ha chiesto la sospensiva.
Il TAR conclude evidenziando che l’ordinanza di chiusura arreca infatti un danno grave ed irreparabile al titolare ed ai diversi dipendenti, che rimarrebbero privi di entrate.
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