Payback dispositivi medici: se la p.A. non si costituisce nel giudizio in cui l'azienda nega il suo debito, mancando la prova del credito la richiesta di pagamento va annullata
Spetta all'Amministrazione, costituendosi in giudizio, fornire la prova del suo credito mediante il deposito del titolo del rapporto giuridico intrattenuto (contratto e indicazione della sua tipologia, ovvero pagamenti informatico - telematici) se l'azienda afferma di non aver mai emesso fattura di vendita e, quindi, di essere stata inserita per errore negli elenchi dei soggetti debitori riguardo al payback dei dispositivi medici
Massima
Dispositivi medici - payback – inserimento negli elenchi delle aziende debitrici – ricorso - contestazione da parte dell'azienda di erroneità dell'inserimento – onere della prova – spetta all'Amministrazione creditrice – mancata costituzione in giudizio – mancata prova del credito mediante deposito del contratto – illegittimità dell'inserimento negli elenchi
La Regione Umbria, nell’ambito dell’attività di ripiano prevista dall’art. 9-ter del d.l. 78/2015 convertito in l. n. 125/2015, adotta la determinazione di quantificazione degli importi che le aziende fornitrici di dispositivi medici sono chiamate a corrispondere al SSR per il disavanzo relativo agli anni dal 2015 al 2018 (c.d. Payback); nell'elenco di tali aziende debitrici ve n'è una che propone ricorso al TAR, sostenendo che il suo inserimento è macroscopicamente erroneo poiché la disposizione sul payback non è a lei applicabile in quanto non ha emesso alcuna fattura di vendita di dispositivi medici nei confronti di alcuna Azienda sanitaria o Ente collocato sul territorio italiano.
La Regione Umbria e le Aziende del SSR, ancorché evocate in giudizio non si costituiscono mentre il Ministero della Salute eccepisce l'incompetenza territoriale del TAR Umbria, atteso che l'impugnativa di atti relativi al payback coinvolge anche il D.M. 6 luglio 2022, che ha efficacia su tutto il territorio dello Stato.
Il TAR preliminarmente respinge l'eccezione sollevata dal Ministero evidenziando che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento applicativo emesso dalla Regione Umbria, unitamente agli atti ad esso presupposti adottati dalle Aziende sanitarie nell’ambito del procedimento attuativo dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e quindi l'impugnativa riguarda soltanto la decisione regionale di ricomprendere la ricorrente tra i soggetti debitori. La competenza a decidere il ricorso spetta quindi al TAR Perugia in base all’art. 13, comma 1 c.p.a.
Nel merito il Collegio accoglie il ricorso evidenziando che Regione ed Aziende del SSR non si sono costituite in giudizio e, dagli atti presupposti delle Aziende del SSR impugnati, non è dato desumere argomenti idonei a confutare la censura dell'azienda ricorrente, che afferma esservi stato un manifesto errore, visto che non ha mai emesso fatture di vendita riguardo a dispositivi medici.
Al proposito la sentenza afferma che, non essendosi costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, non risulta provato il credito, visto che per principio generale è il creditore di somme a dover dare dimostrazione del titolo della pretesa, sia nell’an che nel quantum, con riferimento nel caso anche a quanto risulti dai sistemi informatico-telematici di pagamenti; ciò è tanto vero ove si consideri che il provvedimento impugnato non è in grado di sopperire alla carenza di idoneità del titolo giuridico poiché contiene soltanto elenchi di soggetti qualificati come debitori con accanto una quantificazione della somma in esazione, ma senza che vi sia l’indicazione del titolo del rapporto giuridico intrattenuto (contratto e indicazione della sua tipologia).
La mancata prova del credito determina allora, per il TAR, l'annullamento della pretesa di pagamento da parte della Regione mediante accoglimento del ricorso, visto che si palesano incerti sia l'an che il quantum.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 4 marzo 2025
Payback dispositivi medici: se la p.A. non si costituisce nel giudizio in cui l'azienda nega il suo debito, mancando la prova del credito la richiesta di pagamento va annullata
Spetta all'Amministrazione, costituendosi in giudizio, fornire la prova del suo credito mediante il deposito del titolo del rapporto giuridico intrattenuto (contratto e indicazione della sua tipologia, ovvero pagamenti informatico - telematici) se l'azienda afferma di non aver mai emesso fattura di vendita e, quindi, di essere stata inserita per errore negli elenchi dei soggetti debitori riguardo al payback dei dispositivi medici
Massima
Dispositivi medici - payback – inserimento negli elenchi delle aziende debitrici – ricorso - contestazione da parte dell'azienda di erroneità dell'inserimento – onere della prova – spetta all'Amministrazione creditrice – mancata costituzione in giudizio – mancata prova del credito mediante deposito del contratto – illegittimità dell'inserimento negli elenchi
La Regione Umbria, nell’ambito dell’attività di ripiano prevista dall’art. 9-ter del d.l. 78/2015 convertito in l. n. 125/2015, adotta la determinazione di quantificazione degli importi che le aziende fornitrici di dispositivi medici sono chiamate a corrispondere al SSR per il disavanzo relativo agli anni dal 2015 al 2018 (c.d. Payback); nell'elenco di tali aziende debitrici ve n'è una che propone ricorso al TAR, sostenendo che il suo inserimento è macroscopicamente erroneo poiché la disposizione sul payback non è a lei applicabile in quanto non ha emesso alcuna fattura di vendita di dispositivi medici nei confronti di alcuna Azienda sanitaria o Ente collocato sul territorio italiano.
La Regione Umbria e le Aziende del SSR, ancorché evocate in giudizio non si costituiscono mentre il Ministero della Salute eccepisce l'incompetenza territoriale del TAR Umbria, atteso che l'impugnativa di atti relativi al payback coinvolge anche il D.M. 6 luglio 2022, che ha efficacia su tutto il territorio dello Stato.
Il TAR preliminarmente respinge l'eccezione sollevata dal Ministero evidenziando che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento applicativo emesso dalla Regione Umbria, unitamente agli atti ad esso presupposti adottati dalle Aziende sanitarie nell’ambito del procedimento attuativo dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e quindi l'impugnativa riguarda soltanto la decisione regionale di ricomprendere la ricorrente tra i soggetti debitori. La competenza a decidere il ricorso spetta quindi al TAR Perugia in base all’art. 13, comma 1 c.p.a.
Nel merito il Collegio accoglie il ricorso evidenziando che Regione ed Aziende del SSR non si sono costituite in giudizio e, dagli atti presupposti delle Aziende del SSR impugnati, non è dato desumere argomenti idonei a confutare la censura dell'azienda ricorrente, che afferma esservi stato un manifesto errore, visto che non ha mai emesso fatture di vendita riguardo a dispositivi medici.
Al proposito la sentenza afferma che, non essendosi costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, non risulta provato il credito, visto che per principio generale è il creditore di somme a dover dare dimostrazione del titolo della pretesa, sia nell’an che nel quantum, con riferimento nel caso anche a quanto risulti dai sistemi informatico-telematici di pagamenti; ciò è tanto vero ove si consideri che il provvedimento impugnato non è in grado di sopperire alla carenza di idoneità del titolo giuridico poiché contiene soltanto elenchi di soggetti qualificati come debitori con accanto una quantificazione della somma in esazione, ma senza che vi sia l’indicazione del titolo del rapporto giuridico intrattenuto (contratto e indicazione della sua tipologia).
La mancata prova del credito determina allora, per il TAR, l'annullamento della pretesa di pagamento da parte della Regione mediante accoglimento del ricorso, visto che si palesano incerti sia l'an che il quantum.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.