Perde la sede vinta nel concorso straordinario la concorrente che abbia ceduto nei dieci anni precedenti le sue quote di una s.n.c. titolare di farmacia
La vincitrice del concorso straordinario subisce legittimamente la revoca dall’assegnazione della sede vinta ove risulti che nei dieci anni precedenti all’assegnazione abbia ceduto al socio le proprie quote di una s.n.c. titolare di farmacia; ciò in quanto la cessione di quote nella società di persone è assimilabile alla cessione di titolarità della sede farmaceutica
Massima
Farmacia – partecipazione concorso straordinario – assegnazione sede – cessione quote s.n.c. titolare di farmacia nei dieci anni precedenti - revoca assegnazione – legittimità
Una partecipante al concorso straordinario bandito in Sicilia entra nel novero dei vincitori e diviene assegnataria di una sede posta a concorso. Sennonché dopo qualche tempo l’Amministrazione dispone la revoca dell’assegnazione e rende la farmacia disponibile per successivi interpelli. Tale atto di autotutela viene adottato in quanto risulta che l’assegnataria nei dieci anni precedenti all’assegnazione aveva venduto le proprie quote di una s.n.c. titolare di farmacia all’altro socio. Secondo l’Amministrazione in tal modo è stato violato l’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e gli articoli specifici del bando di concorso.
La farmacista ex assegnataria per ottenere l’annullamento dell’atto di revoca si rivolge al TAR Palermo che, però, respinge motivatamente l’istanza di sospensiva; tale ordinanza viene appellata allora dalla farmacista dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che conferma il pronunciamento del Giudice di primo grado. Esauritasi la fase cautelare, il TAR palermitano affronta adesso la questione nel merito e conferma, ancora una volta, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Secondo i Giudici, nella società di persone la cessione di quote non costituisce affatto un’operazione neutra, ma va a tutti gli effetti considerata una cessione della titolarità della farmacia. Tale tesi, secondo il TAR, vale a maggior ragione nel caso di specie, in quanto la ricorrente aveva ceduto oltre alla propria quota, anche la qualifica di socio unico amministratore ed il ruolo di direttore tecnico della farmacia, con conseguente totale cambiamento del soggetto titolare della società e modifica della relativa denominazione.
Il termine “cessione”, secondo il TAR, è infatti caratterizzato da un’ampia portata semantica, giacché ricomprende tutti gli atti che producano l’effetto concreto di separare la titolarità di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro. Lo scopo del legislatore, continua il TAR, con l’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 è quello di evitare che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia da meno di un decennio se ne appropri di un’altra partecipando ad un concorso, in tal modo acquisendo ingiustamente un doppio vantaggio economico valutabile.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza dell'8 gennaio 2024
Perde la sede vinta nel concorso straordinario la concorrente che abbia ceduto nei dieci anni precedenti le sue quote di una s.n.c. titolare di farmacia
La vincitrice del concorso straordinario subisce legittimamente la revoca dall’assegnazione della sede vinta ove risulti che nei dieci anni precedenti all’assegnazione abbia ceduto al socio le proprie quote di una s.n.c. titolare di farmacia; ciò in quanto la cessione di quote nella società di persone è assimilabile alla cessione di titolarità della sede farmaceutica
Massima
Farmacia – partecipazione concorso straordinario – assegnazione sede – cessione quote s.n.c. titolare di farmacia nei dieci anni precedenti - revoca assegnazione – legittimità
Una partecipante al concorso straordinario bandito in Sicilia entra nel novero dei vincitori e diviene assegnataria di una sede posta a concorso. Sennonché dopo qualche tempo l’Amministrazione dispone la revoca dell’assegnazione e rende la farmacia disponibile per successivi interpelli. Tale atto di autotutela viene adottato in quanto risulta che l’assegnataria nei dieci anni precedenti all’assegnazione aveva venduto le proprie quote di una s.n.c. titolare di farmacia all’altro socio. Secondo l’Amministrazione in tal modo è stato violato l’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e gli articoli specifici del bando di concorso.
La farmacista ex assegnataria per ottenere l’annullamento dell’atto di revoca si rivolge al TAR Palermo che, però, respinge motivatamente l’istanza di sospensiva; tale ordinanza viene appellata allora dalla farmacista dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che conferma il pronunciamento del Giudice di primo grado. Esauritasi la fase cautelare, il TAR palermitano affronta adesso la questione nel merito e conferma, ancora una volta, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Secondo i Giudici, nella società di persone la cessione di quote non costituisce affatto un’operazione neutra, ma va a tutti gli effetti considerata una cessione della titolarità della farmacia. Tale tesi, secondo il TAR, vale a maggior ragione nel caso di specie, in quanto la ricorrente aveva ceduto oltre alla propria quota, anche la qualifica di socio unico amministratore ed il ruolo di direttore tecnico della farmacia, con conseguente totale cambiamento del soggetto titolare della società e modifica della relativa denominazione.
Il termine “cessione”, secondo il TAR, è infatti caratterizzato da un’ampia portata semantica, giacché ricomprende tutti gli atti che producano l’effetto concreto di separare la titolarità di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro. Lo scopo del legislatore, continua il TAR, con l’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 è quello di evitare che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia da meno di un decennio se ne appropri di un’altra partecipando ad un concorso, in tal modo acquisendo ingiustamente un doppio vantaggio economico valutabile.
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