Perdono il diritto di prelazione i titolari/gestori di una farmacia comunale inadempienti nei confronti del Comune
A fronte di un accordo transattivo che assegnava ai gestori della farmacia comunale la titolarità per otto anni, con diritto di prelazione al termine, è legittima la decisione comunale di non consentire la prelazione se, al termine concordato, i titolari/gestori siano inadempienti per mancato rilascio della farmacia e per debito di canoni non pagati
Massima
Farmacia – accordo transattivo con attribuzione a termine di titolarità di farmacia comunale ed eventuale prelazione – scadenza dell'accordo – inadempienza – rifiuto di rilascio e canoni non pagati – decisione comunale di esclusione della prelazione - legittimità
A seguito di una controversia insorta tra i gestori della farmacia comunale ed il Comune e relativa all'acquisizione della titolarità da parte dei gestori, le parti addivengono ad un accordo transattivo mediante cui ai gestori viene riconosciuta la titolarità per circa ulteriori otto anni, al termine dei quali potrà esserci l'eventuale prelazione a loro favore.
I gestori/titolari tuttavia avviano contenziosi diretti a far dichiarare la nullità dell'accordo al fine di acquisire la definitiva titolarità, senza ottenere però esito favorevole dinnanzi al Giudice ordinario. Alla scadenza dell'accordo transattivo, il Comune, ritenuto essere venuto meno il titolo legittimante la gestione della farmacia in capo ai ricorrenti, ne stabilisce la gestione provvisoria, della durata di sei mesi prorogabili, a mezzo di società a partecipazione pubblica locale già operante sul territorio provinciale e, con successiva determinazione, affida la predetta gestione provvisoria ad una società terza, non consentendo quindi alcuna prelazione ai gestori/titolari.
Costoro ricorrono al TAR Ancona che, però, respinge il ricorso. Nel dichiararlo inammissibile sotto vari profili, dubitando il Collegio anche della sussistenza di un interesse ab origine atto a legittimare i ricorrenti alla proposizione dell'iniziativa giudiziaria, essendo essi privi di un valido titolo giuridico che giustifichi la loro pretesa di continuare nella gestione della farmacia, i Giudici entrano comunque nel merito stabilendo che gli stessi non possono dolersi del fatto di non essere stati messi in condizione di esercitare il diritto di prelazione (anch’esso stabilito nell’accordo del 2006) dal momento che è dirimente la condizione di inadempimento in cui i ricorrenti versavano nei confronti del Comune rispetto ai patti raggiunti in sede di accordo, non avendo essi rilasciato la farmacia nei termini stabiliti ed essendo debitori di una ingente somma a titolo di canoni non pagati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 2 agosto 2024
Perdono il diritto di prelazione i titolari/gestori di una farmacia comunale inadempienti nei confronti del Comune
A fronte di un accordo transattivo che assegnava ai gestori della farmacia comunale la titolarità per otto anni, con diritto di prelazione al termine, è legittima la decisione comunale di non consentire la prelazione se, al termine concordato, i titolari/gestori siano inadempienti per mancato rilascio della farmacia e per debito di canoni non pagati
Massima
Farmacia – accordo transattivo con attribuzione a termine di titolarità di farmacia comunale ed eventuale prelazione – scadenza dell'accordo – inadempienza – rifiuto di rilascio e canoni non pagati – decisione comunale di esclusione della prelazione - legittimità
A seguito di una controversia insorta tra i gestori della farmacia comunale ed il Comune e relativa all'acquisizione della titolarità da parte dei gestori, le parti addivengono ad un accordo transattivo mediante cui ai gestori viene riconosciuta la titolarità per circa ulteriori otto anni, al termine dei quali potrà esserci l'eventuale prelazione a loro favore.
I gestori/titolari tuttavia avviano contenziosi diretti a far dichiarare la nullità dell'accordo al fine di acquisire la definitiva titolarità, senza ottenere però esito favorevole dinnanzi al Giudice ordinario. Alla scadenza dell'accordo transattivo, il Comune, ritenuto essere venuto meno il titolo legittimante la gestione della farmacia in capo ai ricorrenti, ne stabilisce la gestione provvisoria, della durata di sei mesi prorogabili, a mezzo di società a partecipazione pubblica locale già operante sul territorio provinciale e, con successiva determinazione, affida la predetta gestione provvisoria ad una società terza, non consentendo quindi alcuna prelazione ai gestori/titolari.
Costoro ricorrono al TAR Ancona che, però, respinge il ricorso. Nel dichiararlo inammissibile sotto vari profili, dubitando il Collegio anche della sussistenza di un interesse ab origine atto a legittimare i ricorrenti alla proposizione dell'iniziativa giudiziaria, essendo essi privi di un valido titolo giuridico che giustifichi la loro pretesa di continuare nella gestione della farmacia, i Giudici entrano comunque nel merito stabilendo che gli stessi non possono dolersi del fatto di non essere stati messi in condizione di esercitare il diritto di prelazione (anch’esso stabilito nell’accordo del 2006) dal momento che è dirimente la condizione di inadempimento in cui i ricorrenti versavano nei confronti del Comune rispetto ai patti raggiunti in sede di accordo, non avendo essi rilasciato la farmacia nei termini stabiliti ed essendo debitori di una ingente somma a titolo di canoni non pagati.
Normativa
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