Pianta organica: è illegittima la riduzione sensibile e disomogenea della zona di un titolare a favore della farmacia comunale per consentirle il trasferimento
La riduzione sensibile della zona di un farmacista, peraltro irrazionale giacché disomogenea ed effettuata mediante cuneo, a vantaggio della possibilità di trasferimento della farmacia comunale, è illegittima
Massima
Farmacia – pianta organica – riduzione irrazionale mediante “spacchettamento” della zona di un titolare – vantaggio esclusivo per la farmacia comunale – finalità rinvenibile nella possibilità di trasferimento della farmacia comunale - illegittimità
Quando il Comune pare orientare la sua attività di revisione della pianta organica a favore della farmacia comunale, l'atto revisionale è irrimediabilmente illegittimo.
Il TAR Trieste, infatti, annulla una pianta organica revisionata in maniera irrazionale, mediante cuneo capace dei determinare uno “spacchettamento” della zona di un titolare e probabilmente finalizzata a consentire in nuovi ampi locali ivi resisi disponibili il trasferimento della farmacia comunale (che aveva in precedenza segnalato al Comune l'inadeguatezza dei locali attualmente occupati).
Il TAR evidenzia che una nuova zonizzazione così disomogenea avrebbe l'effetto di consentire alla farmacia comunale, qualora si trasferisse, di mantenere la propria utenza attraendo gran parte della clientela del titolare limitrofo, che subisce una riduzione sensibile della propria porzione di territorio perimetrata senza che, peraltro, vi sia stato uno spostamento rilevante di popolazione, né vi sia una differenza ingente di abitanti rispetto alla zona della farmacia comunale.
A stigmatizzare la nuova distribuzione di zone, peraltro, era stato anche l'Ordine dei Farmacisti che, nel proprio parere, aveva segnalato l'oggettiva disomogeneità nella rappresentazione topografica delle nuove sedi farmaceutiche alla luce di quella che il TAR definisce un'evidente “incursione” della zona della farmacia comunale nella zona del farmacista limitrofo.
In definitiva il Collegio sottolinea che è ravvisabile un evidente difetto di istruttoria perché non risulta verificata l'eventuale assenza di altri locali idonei all'interno della zona della farmacia comunale nonché una manifesta irragionevolezza nelle scelte revisionali del Comune e indica che è possibile modificare le zone farmaceutiche non già per mere esigenze di mercato dei titolari, bensì:
- se viene adeguatamente dimostrato, attraverso una puntuale e completa istruttoria, che non è possibile aprire la farmacia per mancanza di locali idonei;
- se l'attuale zonizzazione è disfunzionale e non risponde alla più equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
La funzione della pianta organica, infatti, è quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Trieste/sentenza del 13 gennaio 2025
Pianta organica: è illegittima la riduzione sensibile e disomogenea della zona di un titolare a favore della farmacia comunale per consentirle il trasferimento
La riduzione sensibile della zona di un farmacista, peraltro irrazionale giacché disomogenea ed effettuata mediante cuneo, a vantaggio della possibilità di trasferimento della farmacia comunale, è illegittima
Massima
Farmacia – pianta organica – riduzione irrazionale mediante “spacchettamento” della zona di un titolare – vantaggio esclusivo per la farmacia comunale – finalità rinvenibile nella possibilità di trasferimento della farmacia comunale - illegittimità
Quando il Comune pare orientare la sua attività di revisione della pianta organica a favore della farmacia comunale, l'atto revisionale è irrimediabilmente illegittimo.
Il TAR Trieste, infatti, annulla una pianta organica revisionata in maniera irrazionale, mediante cuneo capace dei determinare uno “spacchettamento” della zona di un titolare e probabilmente finalizzata a consentire in nuovi ampi locali ivi resisi disponibili il trasferimento della farmacia comunale (che aveva in precedenza segnalato al Comune l'inadeguatezza dei locali attualmente occupati).
Il TAR evidenzia che una nuova zonizzazione così disomogenea avrebbe l'effetto di consentire alla farmacia comunale, qualora si trasferisse, di mantenere la propria utenza attraendo gran parte della clientela del titolare limitrofo, che subisce una riduzione sensibile della propria porzione di territorio perimetrata senza che, peraltro, vi sia stato uno spostamento rilevante di popolazione, né vi sia una differenza ingente di abitanti rispetto alla zona della farmacia comunale.
A stigmatizzare la nuova distribuzione di zone, peraltro, era stato anche l'Ordine dei Farmacisti che, nel proprio parere, aveva segnalato l'oggettiva disomogeneità nella rappresentazione topografica delle nuove sedi farmaceutiche alla luce di quella che il TAR definisce un'evidente “incursione” della zona della farmacia comunale nella zona del farmacista limitrofo.
In definitiva il Collegio sottolinea che è ravvisabile un evidente difetto di istruttoria perché non risulta verificata l'eventuale assenza di altri locali idonei all'interno della zona della farmacia comunale nonché una manifesta irragionevolezza nelle scelte revisionali del Comune e indica che è possibile modificare le zone farmaceutiche non già per mere esigenze di mercato dei titolari, bensì:
- se viene adeguatamente dimostrato, attraverso una puntuale e completa istruttoria, che non è possibile aprire la farmacia per mancanza di locali idonei;
- se l'attuale zonizzazione è disfunzionale e non risponde alla più equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
La funzione della pianta organica, infatti, è quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione.
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