Pianta organica: la sottrazione di una porzione di zona è impugnabile solo quando muta l'ubicazione della farmacia beneficiaria della modifica
La modifica della pianta organica che preveda la sottrazione di una porzione di zona ad un titolare per assegnarla ad altro confinante è impugnabile soltanto nel caso in cui il confinante chieda ed ottenga il trasferimento della propria farmacia in avvicinamento
Massima
Farmacia – pianta organica – sottrazione di una porzione di zona ad un titolare ed assegnazione della medesima porzione ad altro confinante – impugnazione – difetto di interesse concreto ad attuale – mancanza di trasferimento in avvicinamento della farmacia beneficiaria della modifica - inammissibilità
Un Comune approva una nuova pianta organica, sottraendo una porzione di zona ad un farmacista privato per assegnarla alla zona della farmacia comunale. A seguito dell'impugnativa dell'atto da parte del farmacista che ha subito la riduzione della propria zona, il Comune solleva eccezione di inammissibilità sostenendo che la farmacia comunale, nelle more della decisione del ricorso, non si è trasferita in avvicinamento alla farmacia del ricorrente nella zona sottrattagli.
Il TAR accoglie l'eccezione e respinge il ricorso giacché inammissibile.
Il ragionamento del Collegio poggia le proprie basi sul fatto che la sottrazione di territorio ad una zona a favore di un'altra di per sé non reca alcuna lesione al soggetto che ha subito tale modifica in peius. É soltanto con l'eventuale trasferimento in avvicinamento della farmacia beneficiaria che la lesione si manifesta; in quel caso, secondo il TAR, è possibile impugnare l'eventuale autorizzazione al trasferimento unitamente all'atto presupposto (la delibera comunale che ha modificato le zone).
A tal proposito il Collegio sostiene che l’interesse alla contestazione della delibera di Giunta comunale che modifica le zone non è costituito dal mutamento dell’ambito territoriale già assegnato alla sede farmaceutica, ma deriva esclusivamente dal concreto bacino di utenza della farmacia, che non viene pregiudicato dalla semplice modifica delle zone in quanto gli utenti non hanno alcun obbligo di accedere ad una specifica farmacia sulla base dell’ambito territoriale di essa.
La sentenza al riguardo contiene un'argomentazione di dubbia condivisibilità quando afferma che le zone farmaceutiche hanno “rilevanza unicamente sotto il profilo dell’autorizzazione del numero di sedi, ma non con riferimento alla possibilità di accesso degli utenti ad una sede farmaceutica piuttosto che ad un’altra. Per gli utenti (e quindi per l’attrattività del singolo esercizio farmaceutico) rileva unicamente l’ubicazione effettiva della sede farmaceutica”. In realtà le zone farmaceutiche hanno un'altra differente funzione davvero rilevante: quella di stabilire il perimetro entro cui il titolare della sede può (pressoché liberamente) decidere di trasferire il proprio esercizio farmaceutico. É evidente sul punto che la modifica di tali zone, con sottrazione di porzioni di territorio e contestuale assegnazione delle stesse a farmacie concorrenti e confinanti limita concretamente le possibilità di trasferimento del titolare che subisce la sottrazione. La differenza tra il potersi trasferire liberamente all'interno dell'intera propria zona così come in precedenza assegnata ed il non poterlo più fare perché una parte della stessa è stata sottratta, non è questione di poco conto.
Come certamente rilevante è, quando la pianta organica sottratte porzioni di territorio ad una sede farmaceutica, la differenza che passa tra il chiedere il trasferimento all'interno dell'intera propria zona confidando in un esito positivo (attesa la libertà quasi totale riconosciuta dalla giurisprudenza) ed il non poterlo più chiedere nella porzione di quella zona che è stata sottratta, sapendo di ottenere con certezza un diniego.
L'aspetto su cui pare non potersi condividere il ragionamento del TAR, allora, è l'aver valutato il difetto di interesse soltanto in riferimento alla mancanza di trasferimento del farmacista avvantaggiato dalla modifica, senza considerare d'altro canto l'impossibilità imposta al farmacista penalizzato di trasferirsi nella porzione di zona sottrattagli.
In definitiva ogniqualvolta un Comune sottrae una porzione di territorio al titolare limitrofo della farmacia comunale per assegnarlo a quest'ultima, se tale sottrazione di territorio non risulta adeguatamente giustificata, si assoggetta alla possibile contestazione di voler impedire un futuro avvicinamento al proprio esercizio farmaceutico da parte della farmacia del detto titolare, limitandogli la libertà di trasferimento, il che configura un'illegittimità censurabile con ricorso tutt'altro che inammissibile.
La sentenza non risulta appellata, quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/sentenza del 14 giugno 2023
Pianta organica: la sottrazione di una porzione di zona è impugnabile solo quando muta l'ubicazione della farmacia beneficiaria della modifica
La modifica della pianta organica che preveda la sottrazione di una porzione di zona ad un titolare per assegnarla ad altro confinante è impugnabile soltanto nel caso in cui il confinante chieda ed ottenga il trasferimento della propria farmacia in avvicinamento
Massima
Farmacia – pianta organica – sottrazione di una porzione di zona ad un titolare ed assegnazione della medesima porzione ad altro confinante – impugnazione – difetto di interesse concreto ad attuale – mancanza di trasferimento in avvicinamento della farmacia beneficiaria della modifica - inammissibilità
Un Comune approva una nuova pianta organica, sottraendo una porzione di zona ad un farmacista privato per assegnarla alla zona della farmacia comunale. A seguito dell'impugnativa dell'atto da parte del farmacista che ha subito la riduzione della propria zona, il Comune solleva eccezione di inammissibilità sostenendo che la farmacia comunale, nelle more della decisione del ricorso, non si è trasferita in avvicinamento alla farmacia del ricorrente nella zona sottrattagli.
Il TAR accoglie l'eccezione e respinge il ricorso giacché inammissibile.
Il ragionamento del Collegio poggia le proprie basi sul fatto che la sottrazione di territorio ad una zona a favore di un'altra di per sé non reca alcuna lesione al soggetto che ha subito tale modifica in peius. É soltanto con l'eventuale trasferimento in avvicinamento della farmacia beneficiaria che la lesione si manifesta; in quel caso, secondo il TAR, è possibile impugnare l'eventuale autorizzazione al trasferimento unitamente all'atto presupposto (la delibera comunale che ha modificato le zone).
A tal proposito il Collegio sostiene che l’interesse alla contestazione della delibera di Giunta comunale che modifica le zone non è costituito dal mutamento dell’ambito territoriale già assegnato alla sede farmaceutica, ma deriva esclusivamente dal concreto bacino di utenza della farmacia, che non viene pregiudicato dalla semplice modifica delle zone in quanto gli utenti non hanno alcun obbligo di accedere ad una specifica farmacia sulla base dell’ambito territoriale di essa.
La sentenza al riguardo contiene un'argomentazione di dubbia condivisibilità quando afferma che le zone farmaceutiche hanno “rilevanza unicamente sotto il profilo dell’autorizzazione del numero di sedi, ma non con riferimento alla possibilità di accesso degli utenti ad una sede farmaceutica piuttosto che ad un’altra. Per gli utenti (e quindi per l’attrattività del singolo esercizio farmaceutico) rileva unicamente l’ubicazione effettiva della sede farmaceutica”. In realtà le zone farmaceutiche hanno un'altra differente funzione davvero rilevante: quella di stabilire il perimetro entro cui il titolare della sede può (pressoché liberamente) decidere di trasferire il proprio esercizio farmaceutico. É evidente sul punto che la modifica di tali zone, con sottrazione di porzioni di territorio e contestuale assegnazione delle stesse a farmacie concorrenti e confinanti limita concretamente le possibilità di trasferimento del titolare che subisce la sottrazione. La differenza tra il potersi trasferire liberamente all'interno dell'intera propria zona così come in precedenza assegnata ed il non poterlo più fare perché una parte della stessa è stata sottratta, non è questione di poco conto.
Come certamente rilevante è, quando la pianta organica sottratte porzioni di territorio ad una sede farmaceutica, la differenza che passa tra il chiedere il trasferimento all'interno dell'intera propria zona confidando in un esito positivo (attesa la libertà quasi totale riconosciuta dalla giurisprudenza) ed il non poterlo più chiedere nella porzione di quella zona che è stata sottratta, sapendo di ottenere con certezza un diniego.
L'aspetto su cui pare non potersi condividere il ragionamento del TAR, allora, è l'aver valutato il difetto di interesse soltanto in riferimento alla mancanza di trasferimento del farmacista avvantaggiato dalla modifica, senza considerare d'altro canto l'impossibilità imposta al farmacista penalizzato di trasferirsi nella porzione di zona sottrattagli.
In definitiva ogniqualvolta un Comune sottrae una porzione di territorio al titolare limitrofo della farmacia comunale per assegnarlo a quest'ultima, se tale sottrazione di territorio non risulta adeguatamente giustificata, si assoggetta alla possibile contestazione di voler impedire un futuro avvicinamento al proprio esercizio farmaceutico da parte della farmacia del detto titolare, limitandogli la libertà di trasferimento, il che configura un'illegittimità censurabile con ricorso tutt'altro che inammissibile.
La sentenza non risulta appellata, quindi è definitiva.
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