Pianta organica: non è illogico confermare la zona di una farmacia avente un bacino di circa ottocento abitanti attesa la libertà di scelta dei cittadini
La decisione in pianta organica farmaceutica di non modificare una zona avente circa ottocento abitanti non può ritenersi illogica se si considera sia la posizione della farmacia, posta su un importante asse viario e nelle vicinanze del Policlinico, sia anche la libertà di scelta dei cittadini
Massima
Farmacia – approvazione pianta organica – conferma zona avente bacino di circa ottocento abitanti – posizione della farmacia su rilevante asse viario e vicino al Policlinico – libera scelta dei cittadini – illogicità – non sussiste
Un titolare di farmacia impugna la nuova pianta organica nella quale il Comune, dopo aver istituito una nuova sede ed averla opzionata, lascia immodificata la zona del detto titolare, che comprende un numero esiguo di abitanti, pari a ottocentotrentacinque.
Il TAR giudica infondate le censure di illogicità delle scelte effettuate dal Comune e, premettendo che ogni decisione in materia di pianificazione delle farmacie è connotata da ampia discrezionalità, afferma che la scelta di non modificare la zona del ricorrente non è illogica se si considera che l'esercizio è dislocato su un via ad alta percorrenza che collega vari Comuni, oltre che nelle vicinanze del Policlinico. Il numero esiguo di abitanti nella zona è bilanciato dal vantaggio di intercettare l'utenza “viaggiante” e quella che, in uscita dall'Ospedale, necessita di farmaci.
Il Collegio al riguardo rammenta l'orientamento giurisprudenziale oramai pacifico secondo cui il parametro di 3.300 abitanti per farmacia rileva ai fini dell'istituzione delle sedi, ma non riguardo ai bacini di utenza delle stesse; i cittadini sono infatti liberi (anche ai sensi dell'art. 15 della l. n. 475/1968) di scegliere l'esercizio farmaceutico senza alcun vincolo relativo alla zonizzazione, che deve tener conto delle situazioni topografiche, ambientali, di viabilità e di distanza tra le farmacie operative sul territorio.
Riguardo al fatto che il parere dell'Ordine dei Farmacisti era stato reso in termini negativi, il TAR conclude che trattasi di parere obbligatorio ma non vincolante e che nel caso di specie il Comune ha motivatamente superato le obiezioni sollevate dall'Ordine.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Brescia/sentenza del 6 aprile 2023
Pianta organica: non è illogico confermare la zona di una farmacia avente un bacino di circa ottocento abitanti attesa la libertà di scelta dei cittadini
La decisione in pianta organica farmaceutica di non modificare una zona avente circa ottocento abitanti non può ritenersi illogica se si considera sia la posizione della farmacia, posta su un importante asse viario e nelle vicinanze del Policlinico, sia anche la libertà di scelta dei cittadini
Massima
Farmacia – approvazione pianta organica – conferma zona avente bacino di circa ottocento abitanti – posizione della farmacia su rilevante asse viario e vicino al Policlinico – libera scelta dei cittadini – illogicità – non sussiste
Un titolare di farmacia impugna la nuova pianta organica nella quale il Comune, dopo aver istituito una nuova sede ed averla opzionata, lascia immodificata la zona del detto titolare, che comprende un numero esiguo di abitanti, pari a ottocentotrentacinque.
Il TAR giudica infondate le censure di illogicità delle scelte effettuate dal Comune e, premettendo che ogni decisione in materia di pianificazione delle farmacie è connotata da ampia discrezionalità, afferma che la scelta di non modificare la zona del ricorrente non è illogica se si considera che l'esercizio è dislocato su un via ad alta percorrenza che collega vari Comuni, oltre che nelle vicinanze del Policlinico. Il numero esiguo di abitanti nella zona è bilanciato dal vantaggio di intercettare l'utenza “viaggiante” e quella che, in uscita dall'Ospedale, necessita di farmaci.
Il Collegio al riguardo rammenta l'orientamento giurisprudenziale oramai pacifico secondo cui il parametro di 3.300 abitanti per farmacia rileva ai fini dell'istituzione delle sedi, ma non riguardo ai bacini di utenza delle stesse; i cittadini sono infatti liberi (anche ai sensi dell'art. 15 della l. n. 475/1968) di scegliere l'esercizio farmaceutico senza alcun vincolo relativo alla zonizzazione, che deve tener conto delle situazioni topografiche, ambientali, di viabilità e di distanza tra le farmacie operative sul territorio.
Riguardo al fatto che il parere dell'Ordine dei Farmacisti era stato reso in termini negativi, il TAR conclude che trattasi di parere obbligatorio ma non vincolante e che nel caso di specie il Comune ha motivatamente superato le obiezioni sollevate dall'Ordine.
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