Porto di pistola ai farmacisti: se le denunce di furto sono oramai troppo risalenti non basta far parte della categoria per ottenere il rinnovo
L'essere stati vittime di plurimi episodi criminosi di furto negli anni 1991 e 1992 non è più giusto motivo per ottenere il rinnovo della licenza per il porto di pistola tenuto conto che gli episodi criminosi che avevano giustificato il rilascio sono oramai troppo risalenti e che l'appartenere ad una categoria professionale non consente di per sé il rilascio
Massima
Farmacista – rilascio di porto di pistola susseguente a denunce di furto del 1991 e 1992 – diniego di rinnovo – distacco temporale sempre più ampio dagli episodi criminosi – irrilevanza dell'appartenenza ad una categoria professionale - legittimità
Il TAR Palermo respinge il ricorso con cui i contitolari di una farmacia impugnano il diniego di rinnovo di porto di pistola adottato dalla Prefettura.
I farmacisti avevano ottenuto il rilascio del porto di pistola all'indomani di una serie di furti subiti, da cui erano scaturite denunce negli anni 1991 e 1992.
Dopo oltre due decenni dal rilascio, però, la Prefettura nega il rinnovo facendo rilevare che:
a) sono decorsi oramai troppi anni dagli eventi delittuosi che avevano giustificato, nella loro imminenza, il rilascio del porto di pistola
b) non è sufficiente appartenere ad una determinata categoria professionale per aver titolo al rilascio del porto di pistola
c) le denunce recenti relative ad un furto in appartamento, all'effrazione di un locale ed all'incendio di un magazzino non sono riferibili allo svolgimento dell'attività di farmacista.
Il TAR giudica legittimo il provvedimento prefettizio indicando, quanto al primo profilo, che è venuto meno il comprovato bisogno di girare armati tenuto conto dell'oramai ampio decorso del tempo dacché si verificarono i furti che indussero l'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto dai farmacisti. La necessità di dotarsi di un'arma, infatti, va sempre rapportata alla situazione attuale, sicché il decorso di decenni dai predetti eventi delittuosi ha un corretto peso decisivo nella valutazione di non concedere il rinnovo.
Quanto al fatto che i farmacisti come categoria professionale notoriamente svolgano i turni di notte e che movimentino somme in entrata ed uscita, il Collegio argomenta che il far parte di determinate categorie professionali, di per sé non dà titolo per ottenere il porto di pistola. Al proposito il TAR specifica che il rilascio deve basarsi su specifiche ed attuali concrete circostanze che non sono rinvenibili nello svolgimento di una determinata attività economica, così come non può basarsi sulla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali, o sulla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.
Per quanto concerne infine gli episodi più recenti (furto in appartamento, effrazione di un locale e incendio di un magazzino), il TAR conviene con la Prefettura riguardo al fatto che non hanno nulla a che vedere con l'attività svolta dai ricorrenti (il furto nell'appartamento peraltro aveva fatto parte di una serie di furti commessi anche nei confronti di altre abitazioni limitrofe).
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 23 marzo 2023
Porto di pistola ai farmacisti: se le denunce di furto sono oramai troppo risalenti non basta far parte della categoria per ottenere il rinnovo
L'essere stati vittime di plurimi episodi criminosi di furto negli anni 1991 e 1992 non è più giusto motivo per ottenere il rinnovo della licenza per il porto di pistola tenuto conto che gli episodi criminosi che avevano giustificato il rilascio sono oramai troppo risalenti e che l'appartenere ad una categoria professionale non consente di per sé il rilascio
Massima
Farmacista – rilascio di porto di pistola susseguente a denunce di furto del 1991 e 1992 – diniego di rinnovo – distacco temporale sempre più ampio dagli episodi criminosi – irrilevanza dell'appartenenza ad una categoria professionale - legittimità
Il TAR Palermo respinge il ricorso con cui i contitolari di una farmacia impugnano il diniego di rinnovo di porto di pistola adottato dalla Prefettura.
I farmacisti avevano ottenuto il rilascio del porto di pistola all'indomani di una serie di furti subiti, da cui erano scaturite denunce negli anni 1991 e 1992.
Dopo oltre due decenni dal rilascio, però, la Prefettura nega il rinnovo facendo rilevare che:
a) sono decorsi oramai troppi anni dagli eventi delittuosi che avevano giustificato, nella loro imminenza, il rilascio del porto di pistola
b) non è sufficiente appartenere ad una determinata categoria professionale per aver titolo al rilascio del porto di pistola
c) le denunce recenti relative ad un furto in appartamento, all'effrazione di un locale ed all'incendio di un magazzino non sono riferibili allo svolgimento dell'attività di farmacista.
Il TAR giudica legittimo il provvedimento prefettizio indicando, quanto al primo profilo, che è venuto meno il comprovato bisogno di girare armati tenuto conto dell'oramai ampio decorso del tempo dacché si verificarono i furti che indussero l'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto dai farmacisti. La necessità di dotarsi di un'arma, infatti, va sempre rapportata alla situazione attuale, sicché il decorso di decenni dai predetti eventi delittuosi ha un corretto peso decisivo nella valutazione di non concedere il rinnovo.
Quanto al fatto che i farmacisti come categoria professionale notoriamente svolgano i turni di notte e che movimentino somme in entrata ed uscita, il Collegio argomenta che il far parte di determinate categorie professionali, di per sé non dà titolo per ottenere il porto di pistola. Al proposito il TAR specifica che il rilascio deve basarsi su specifiche ed attuali concrete circostanze che non sono rinvenibili nello svolgimento di una determinata attività economica, così come non può basarsi sulla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali, o sulla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.
Per quanto concerne infine gli episodi più recenti (furto in appartamento, effrazione di un locale e incendio di un magazzino), il TAR conviene con la Prefettura riguardo al fatto che non hanno nulla a che vedere con l'attività svolta dai ricorrenti (il furto nell'appartamento peraltro aveva fatto parte di una serie di furti commessi anche nei confronti di altre abitazioni limitrofe).
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.