Prevale l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività di un dispensario che il Comune dichiara privo di autorizzazione
Vanno sospesi l'ordinanza sindacale di chiusura di un dispensario per mancata autorizzazione ed il successivo rigetto dirigenziale dell'istanza di autorizzazione anche in ragione della prevalenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio in atto
Massima
Farmacia – dispensario – ordinanza sindacale di chiusura per mancanza di autorizzazione – diniego dirigenziale di autorizzazione – prevalenza interesse pubblico alla continuazione di attività del dispensario – istanza cautelare – accoglimento
Il Sindaco di un Comune adotta un'ordinanza di immediata chiusura di un dispensario per assenza di autorizzazione. A seguito di richiesta di rilascio di autorizzazione, il dirigente comunale rigetta tale istanza in ragione della necessità di indire una procedura concorrenziale per individuare il farmacista che offra il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sulla base di apposito avviso pubblico che, tuttavia, (dopo essere stato approvato con determinazione dirigenziale del 17.5.2024) a quel momento era già stato revocato dalla stessa Amministrazione con determinazione dirigenziale del 10.7.2024; la citata revoca dell'avviso era stata peraltro motivata dall’opportunità di procedere previamente alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie in esito alla quale, “nella sede n. 8, attualmente vacante, potrebbe essere prevista una sede farmaceutica, facendo venir meno le ragioni che hanno determinato l’istituzione del dispensario farmaceutico”, procedura che tuttavia risulta ancora allo stadio iniziale.
A seguito della proposizione del ricorso da parte del titolare, il Collegio accoglie l'istanza cautelare ritenendo comunque prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività di dispensario, invitando altresì il Comune, anche in vista dell’udienza pubblica già fissata per la trattazione del merito, a provvedere con immediatezza all’attivazione del predetto procedimento di revisione della pianta organica oppure (laddove non ritenga di procedere in tal senso) della procedura di avviso pubblico per l’apertura del dispensario farmaceutico.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/ordinanza del 6 settembre 2024
Prevale l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività di un dispensario che il Comune dichiara privo di autorizzazione
Vanno sospesi l'ordinanza sindacale di chiusura di un dispensario per mancata autorizzazione ed il successivo rigetto dirigenziale dell'istanza di autorizzazione anche in ragione della prevalenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio in atto
Massima
Farmacia – dispensario – ordinanza sindacale di chiusura per mancanza di autorizzazione – diniego dirigenziale di autorizzazione – prevalenza interesse pubblico alla continuazione di attività del dispensario – istanza cautelare – accoglimento
Il Sindaco di un Comune adotta un'ordinanza di immediata chiusura di un dispensario per assenza di autorizzazione. A seguito di richiesta di rilascio di autorizzazione, il dirigente comunale rigetta tale istanza in ragione della necessità di indire una procedura concorrenziale per individuare il farmacista che offra il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sulla base di apposito avviso pubblico che, tuttavia, (dopo essere stato approvato con determinazione dirigenziale del 17.5.2024) a quel momento era già stato revocato dalla stessa Amministrazione con determinazione dirigenziale del 10.7.2024; la citata revoca dell'avviso era stata peraltro motivata dall’opportunità di procedere previamente alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie in esito alla quale, “nella sede n. 8, attualmente vacante, potrebbe essere prevista una sede farmaceutica, facendo venir meno le ragioni che hanno determinato l’istituzione del dispensario farmaceutico”, procedura che tuttavia risulta ancora allo stadio iniziale.
A seguito della proposizione del ricorso da parte del titolare, il Collegio accoglie l'istanza cautelare ritenendo comunque prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività di dispensario, invitando altresì il Comune, anche in vista dell’udienza pubblica già fissata per la trattazione del merito, a provvedere con immediatezza all’attivazione del predetto procedimento di revisione della pianta organica oppure (laddove non ritenga di procedere in tal senso) della procedura di avviso pubblico per l’apertura del dispensario farmaceutico.
N.B. Il ricorso è stato successivamente respinto con la sentenza del 13 febbraio 2025 (vedi in questa rivista).
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