Procedimento disciplinare e verbale dei NAS: al farmacista spetta l'accesso alla copia della denuncia da cui sono stati avviati i procedimenti
Qualora venga avviato un procedimento disciplinare a carico di un farmacista sulla base di una denuncia da cui è scaturito un verbale di accertamento di infrazioni da parte dei NAS, al farmacista spetta ottenere copia della denuncia, con oscuramento dei dati personali del denunciante, al fine di tutelare il proprio diritto di difesa
Massima
Farmacista – procedimento disciplinare – verbale di accertamento di infrazioni da parte dei NAS scaturente da denuncia – istanza di accesso all'atto della denuncia ex art. 24 comma 7 l. n. 241/1990 – diniego ASL – illegittimità – tutela del diritto di difesa – spetta rilascio copia con oscuramento dati identità denunciante
A seguito di un atto di denuncia i NAS avviano nei confronti di un farmacista un'attività ispettiva, che si conclude con un verbale di accertamento di infrazioni amministrative. A carico del farmacista viene altresì avviato un procedimento disciplinare da parte del proprio Ordine professionale per le medesime infrazioni.
Il farmacista chiede all'ASL il rilascio di copia dell'atto della denuncia per la più efficace tutela dei propri interessi, ma l'ASL respinge l'istanza in quanto al fine di acquisire conoscenza dei fatti e delle infrazioni contestati è da ritenersi sufficiente il contenuto del verbale di accertamento dei NAS.
Il TAR, a cui il farmacista propone ricorso avverso il diniego, ne stabilisce l'illegittimità ed ordina all'ASL di rilasciare copia della denuncia oscurando ogni informazione idonea a rilevare l'identità del denunciante.
Il ragionamento del Collegio parte dal presupposto che nel verbale di accertamento dei NAS si fa espresso riferimento alla denuncia, consistente in indicazione di norme violate accompagnate da screenshots di pagine internet della farmacia, da cui potevano ricavarsi le infrazioni, sicché al farmacista deve essere riconosciuto il diritto all'accesso “difensivo” ex art. 24 comma 7 l. n. 241/1990 per difendere la propria sfera giuridica sia in relazione al verbale di accertamento suddetto, sia in sede disciplinare. É dalla denuncia, infatti, che sono scaturiti i due procedimenti a carico del farmacista, sicché per consentirgli una verifica circa la correttezza dell’accertamento del fatto e della relativa qualificazione giuridica occorre che gli sia garantita la conoscenza diretta del materiale posto a fondamento di tali valutazioni.
Ciò posto, il TAR ordina all'ASL che l’accesso debba essere consentito con riguardo sia agli screenshots relativi al sito internet della farmacia del ricorrente, sia alla “nota” che accompagnava tale contenuto rappresentativo, in quanto trattasi di documenti aventi l'unitaria funzione di portare a conoscenza il N.A.S. e l’Ordine dei farmacisti di circostanze potenzialmente rilevanti sul piano sanzionatorio a carico del farmacista. Tali atti, però, per espressa disposizione del TAR, al fine di salvaguardare la riservatezza delle persone fisiche segnalanti, vanno rilasciati previo oscuramento di ogni informazione idonea a rilevare l’identità dei segnalanti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/sentenza del 14 dicembre 2023
Procedimento disciplinare e verbale dei NAS: al farmacista spetta l'accesso alla copia della denuncia da cui sono stati avviati i procedimenti
Qualora venga avviato un procedimento disciplinare a carico di un farmacista sulla base di una denuncia da cui è scaturito un verbale di accertamento di infrazioni da parte dei NAS, al farmacista spetta ottenere copia della denuncia, con oscuramento dei dati personali del denunciante, al fine di tutelare il proprio diritto di difesa
Massima
Farmacista – procedimento disciplinare – verbale di accertamento di infrazioni da parte dei NAS scaturente da denuncia – istanza di accesso all'atto della denuncia ex art. 24 comma 7 l. n. 241/1990 – diniego ASL – illegittimità – tutela del diritto di difesa – spetta rilascio copia con oscuramento dati identità denunciante
A seguito di un atto di denuncia i NAS avviano nei confronti di un farmacista un'attività ispettiva, che si conclude con un verbale di accertamento di infrazioni amministrative. A carico del farmacista viene altresì avviato un procedimento disciplinare da parte del proprio Ordine professionale per le medesime infrazioni.
Il farmacista chiede all'ASL il rilascio di copia dell'atto della denuncia per la più efficace tutela dei propri interessi, ma l'ASL respinge l'istanza in quanto al fine di acquisire conoscenza dei fatti e delle infrazioni contestati è da ritenersi sufficiente il contenuto del verbale di accertamento dei NAS.
Il TAR, a cui il farmacista propone ricorso avverso il diniego, ne stabilisce l'illegittimità ed ordina all'ASL di rilasciare copia della denuncia oscurando ogni informazione idonea a rilevare l'identità del denunciante.
Il ragionamento del Collegio parte dal presupposto che nel verbale di accertamento dei NAS si fa espresso riferimento alla denuncia, consistente in indicazione di norme violate accompagnate da screenshots di pagine internet della farmacia, da cui potevano ricavarsi le infrazioni, sicché al farmacista deve essere riconosciuto il diritto all'accesso “difensivo” ex art. 24 comma 7 l. n. 241/1990 per difendere la propria sfera giuridica sia in relazione al verbale di accertamento suddetto, sia in sede disciplinare. É dalla denuncia, infatti, che sono scaturiti i due procedimenti a carico del farmacista, sicché per consentirgli una verifica circa la correttezza dell’accertamento del fatto e della relativa qualificazione giuridica occorre che gli sia garantita la conoscenza diretta del materiale posto a fondamento di tali valutazioni.
Ciò posto, il TAR ordina all'ASL che l’accesso debba essere consentito con riguardo sia agli screenshots relativi al sito internet della farmacia del ricorrente, sia alla “nota” che accompagnava tale contenuto rappresentativo, in quanto trattasi di documenti aventi l'unitaria funzione di portare a conoscenza il N.A.S. e l’Ordine dei farmacisti di circostanze potenzialmente rilevanti sul piano sanzionatorio a carico del farmacista. Tali atti, però, per espressa disposizione del TAR, al fine di salvaguardare la riservatezza delle persone fisiche segnalanti, vanno rilasciati previo oscuramento di ogni informazione idonea a rilevare l’identità dei segnalanti.
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