Pubblicità in TV degli OTC: il Ministero non può vietare frasi riguardanti la maggior convenienza economica della confezione più grande del medesimo farmaco
Il Ministero della Salute ha deciso in maniera illogica nel vietare, riguardo alla pubblicità televisiva, radiofonica e su internet, riferimenti del messaggio pubblicitario riguardanti la convenienza economica del formato maggiore rispetto al formato base dello stesso farmaco OTC; tali riferimenti pubblicitari, infatti, sono leciti, rispettosi del principio di economicità nell'acquisto dei farmaci e non consentono di confondere i medicinali con i prodotti di uso comune
Massima
Medicinale – OTC - pubblicità al pubblico – Ministero della Salute - divieto di utilizzo del termine “più vantaggioso” riguardante la convenienza economica di una confezione più capiente – pericolo di assimilazione del medicinale ad un prodotto alimentare, cosmetico o di uso comune – illogicità
A pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2025 (vedi il commento in questa rivista), relativa alle regole da applicarsi alla pubblicità ed agli sconti delle farmacie nella vendita dei medicinali, interviene questa pronuncia del TAR Roma che, seppur riferita alla pubblicità in TV dei farmaci, è perfettamente in linea (come vedremo al termine di questo commento) con i principi ricavabili dalla giurisprudenza europea.
La vicenda prende le mosse dalla sottoposizione del messaggio pubblicitario di un notissimo medicinale, facente parte della categoria degli OTC, al Ministero della Salute, affinché sia rilasciata l'autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sanitaria in televisione, radio, cinema e internet.
Il messaggio pubblicitario indica che l'acquisto del formato da 180 grammi del medicinale è “più vantaggioso” rispetto al prezzo al grammo della confezione da 100 grammi del medesimo medicinale.
La predetta locuzione viene però vietata dal Ministero in base:
alla tesi che l'autorizzazione è finalizzata a consentireesclusivamente il messaggio di carattere sanitario e non le informazioni relative agli aspetti commerciali della vendita del medicinale,
all’art. 117 comma 1 lettera g) del d. lgs. n. 219/2006, secondo cui la pubblicità di un medicinale non deve contenere elementi capaci di assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo.
L'aggettivo "più vantaggioso", riportato accanto alla parola "formato", in buona sostanza per il Ministero non può essere autorizzato perché rinvia idealmente alle classiche locuzioni presenti nei messaggi pubblicitari relativi alle confezioni scorta di prodotti di consumo comune, mentre i medicinali per la loro peculiarità devono accuratamente distinguersi da alimentari, cosmetici o altro.
Il TAR non condivide però tali tesi, ritenendole manifestamente illogiche. Le argomentazioni della sentenza poggiano sul fatto che una mera locuzione pubblicitaria tendente a valorizzare la maggior convenienza economica di un formato rispetto ad un altro del medesimo medicinale non deve essere decontestualizzata, come ha fatto il Ministero ma, al contrario, contestualizzata. Il medicinale è un OTC e va necessariamente acquistato in farmacia o parafarmacia sulla base di specifiche indicazioni terapeutiche: poiché ciò è inequivocabile e risulta dal messaggio pubblicitario, la posizione del Ministero è basata su uno scrupolo irragionevole e sproporzionato, visto che la mera indicazione della maggiore convenienza economica della confezione più capiente mai potrebbe determinare l'assimilazione del detto medicinale ad un prodotto alimentare o di altro uso comune.
Peraltro, secondo il TAR, la normativa invocata dal Ministero non consente affatto di vietare la locuzione proposta dall'azienda produttrice: gli artt. 114 e 117 suddetti sono finalizzati a garantire che la pubblicità favorisca un uso razionale del medicinale rappresentandone le obiettive caratteristiche e le relative proprietà, ma l'indicazione della maggior convenienza di un formato rispetto ad un altro dello stesso medicinale non incide negativamente al riguardo. Anzi, secondo il Collegio anche nel mondo dei farmaci si vanno affermando i principi di economicità nell'acquisto degli stessi, come dimostra la differenza di prezzo tra i farmaci originator ed i farmaci generici, sicché trattandosi di medicinali da banco il diniego del Ministero va ingiustamente a privare il pubblico della possibilità di effettuare una scelta più consapevole dell'economicità di un acquisto rispetto ad un altro. É infine da escludersi, secondo la sentenza, un “uso sconsiderato” del farmaco, legato all'acquisto “più conveniente”, atteso che trattasi inequivocabilmente di medicinale, peraltro in forma di pomata e quindi del tutto non assimilabile ad un alimento, né confondibile con un semplice cosmetico.
La sentenza del TAR, come rilevato all'inizio del presente commento, si pone pienamente in linea con i principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, di recente ribaditi nella predetta sentenza del 27 febbraio 2025, nella quale si legge che la disciplina europea non osta a che il singolo Stato possa vietare forme di pubblicità consistenti in buoni da spendere per farmaci non soggetti a prescrizione medica oppure per prodotti per la salute e la cura personale: in questi casi, infatti, si pongono effettivamente sullo stesso piano i medicinali non soggetti a prescrizione medica con altri prodotti diversi dai medicinali, potendo ingenerare confusione. Nel caso che ci riguarda, però, non vi è alcuna assimilazione tra il farmaco OTC e prodotti di uso comune, ma vi è semplice indicazione di maggiore convenienza di un formato rispetto ad un altro dello stesso farmaco.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 17 marzo 2025
Pubblicità in TV degli OTC: il Ministero non può vietare frasi riguardanti la maggior convenienza economica della confezione più grande del medesimo farmaco
Il Ministero della Salute ha deciso in maniera illogica nel vietare, riguardo alla pubblicità televisiva, radiofonica e su internet, riferimenti del messaggio pubblicitario riguardanti la convenienza economica del formato maggiore rispetto al formato base dello stesso farmaco OTC; tali riferimenti pubblicitari, infatti, sono leciti, rispettosi del principio di economicità nell'acquisto dei farmaci e non consentono di confondere i medicinali con i prodotti di uso comune
Massima
Medicinale – OTC - pubblicità al pubblico – Ministero della Salute - divieto di utilizzo del termine “più vantaggioso” riguardante la convenienza economica di una confezione più capiente – pericolo di assimilazione del medicinale ad un prodotto alimentare, cosmetico o di uso comune – illogicità
A pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2025 (vedi il commento in questa rivista), relativa alle regole da applicarsi alla pubblicità ed agli sconti delle farmacie nella vendita dei medicinali, interviene questa pronuncia del TAR Roma che, seppur riferita alla pubblicità in TV dei farmaci, è perfettamente in linea (come vedremo al termine di questo commento) con i principi ricavabili dalla giurisprudenza europea.
La vicenda prende le mosse dalla sottoposizione del messaggio pubblicitario di un notissimo medicinale, facente parte della categoria degli OTC, al Ministero della Salute, affinché sia rilasciata l'autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sanitaria in televisione, radio, cinema e internet.
Il messaggio pubblicitario indica che l'acquisto del formato da 180 grammi del medicinale è “più vantaggioso” rispetto al prezzo al grammo della confezione da 100 grammi del medesimo medicinale.
La predetta locuzione viene però vietata dal Ministero in base:
alla tesi che l'autorizzazione è finalizzata a consentireesclusivamente il messaggio di carattere sanitario e non le informazioni relative agli aspetti commerciali della vendita del medicinale,
all’art. 114 comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 219/2006, secondo cui la pubblicità di un medicinale deve favorirne l'uso razionale,
all’art. 117 comma 1 lettera g) del d. lgs. n. 219/2006, secondo cui la pubblicità di un medicinale non deve contenere elementi capaci di assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo.
L'aggettivo "più vantaggioso", riportato accanto alla parola "formato", in buona sostanza per il Ministero non può essere autorizzato perché rinvia idealmente alle classiche locuzioni presenti nei messaggi pubblicitari relativi alle confezioni scorta di prodotti di consumo comune, mentre i medicinali per la loro peculiarità devono accuratamente distinguersi da alimentari, cosmetici o altro.
Il TAR non condivide però tali tesi, ritenendole manifestamente illogiche. Le argomentazioni della sentenza poggiano sul fatto che una mera locuzione pubblicitaria tendente a valorizzare la maggior convenienza economica di un formato rispetto ad un altro del medesimo medicinale non deve essere decontestualizzata, come ha fatto il Ministero ma, al contrario, contestualizzata. Il medicinale è un OTC e va necessariamente acquistato in farmacia o parafarmacia sulla base di specifiche indicazioni terapeutiche: poiché ciò è inequivocabile e risulta dal messaggio pubblicitario, la posizione del Ministero è basata su uno scrupolo irragionevole e sproporzionato, visto che la mera indicazione della maggiore convenienza economica della confezione più capiente mai potrebbe determinare l'assimilazione del detto medicinale ad un prodotto alimentare o di altro uso comune.
Peraltro, secondo il TAR, la normativa invocata dal Ministero non consente affatto di vietare la locuzione proposta dall'azienda produttrice: gli artt. 114 e 117 suddetti sono finalizzati a garantire che la pubblicità favorisca un uso razionale del medicinale rappresentandone le obiettive caratteristiche e le relative proprietà, ma l'indicazione della maggior convenienza di un formato rispetto ad un altro dello stesso medicinale non incide negativamente al riguardo. Anzi, secondo il Collegio anche nel mondo dei farmaci si vanno affermando i principi di economicità nell'acquisto degli stessi, come dimostra la differenza di prezzo tra i farmaci originator ed i farmaci generici, sicché trattandosi di medicinali da banco il diniego del Ministero va ingiustamente a privare il pubblico della possibilità di effettuare una scelta più consapevole dell'economicità di un acquisto rispetto ad un altro. É infine da escludersi, secondo la sentenza, un “uso sconsiderato” del farmaco, legato all'acquisto “più conveniente”, atteso che trattasi inequivocabilmente di medicinale, peraltro in forma di pomata e quindi del tutto non assimilabile ad un alimento, né confondibile con un semplice cosmetico.
La sentenza del TAR, come rilevato all'inizio del presente commento, si pone pienamente in linea con i principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, di recente ribaditi nella predetta sentenza del 27 febbraio 2025, nella quale si legge che la disciplina europea non osta a che il singolo Stato possa vietare forme di pubblicità consistenti in buoni da spendere per farmaci non soggetti a prescrizione medica oppure per prodotti per la salute e la cura personale: in questi casi, infatti, si pongono effettivamente sullo stesso piano i medicinali non soggetti a prescrizione medica con altri prodotti diversi dai medicinali, potendo ingenerare confusione. Nel caso che ci riguarda, però, non vi è alcuna assimilazione tra il farmaco OTC e prodotti di uso comune, ma vi è semplice indicazione di maggiore convenienza di un formato rispetto ad un altro dello stesso farmaco.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
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