Respinta l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 54 quater della legge Campana n. 5/2013: per l'assegnazione del dispensario occorre il concorso
Il TAR Salerno afferma la conformità alle norme Costituzionali della disposizione che, nella regione Campania, impone di attribuire i dispensari farmaceutici mediante concorso aperto ai “farmacisti della zona”, prevedendo l'applicazione del criterio della vicinitas soltanto in caso di equivalenza delle offerte
Massima
Farmacia – dispensario – art. 1 comma 54 quater legge regionale Campania n. 5/2013 – assegnazione mediante concorso aperto ai farmacisti della zona invece dell'applicazione del criterio della vicinitas - eccezione di legittimità costituzionale - infondatezza
Il TAR Salerno affronta l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1comma 54 quater della legge regionale della Campania n. 5/2013, introdotto dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 35/2020, stabilendo la legittimità costituzionale.
Un farmacista, che gestisce de facto un dispensario farmaceutico, impugna sia l'atto con cui il Sindaco gli intima la chiusura del detto dispensario giacché egli è privo di autorizzazione, sia il successivo provvedimento con cui il Dirigente respinge la sua istanza di rilascio dell'autorizzazione affermando che il dispensario va assegnato mediante concorso ai sensi dell'art. 1 comma 54 quater della suddetta legge regionale.
La norma, come detto introdotta nel 2020, è chiarissima nell'escludere ogni modalità di assegnazione diversa dall'avviso pubblico, aperto ai “titolari delle farmacie pubbliche o private della zona”. La norma è certamente stata pensata per rendere i dispensari il più possibile un efficace presidio sanitario a favore dell'utenza, visto che stabilisce l'assegnazione a favore del titolare che “offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali. Per le modalità di espletamento, si tiene conto in particolare dell'ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal Comune nell'avviso, possono essere liberamente determinati dall'offerente. Per la dotazione di medicinali, si tiene conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima”. La disposizione si conclude prevedendo che soltanto in caso di parità di offerte deve darsi prevalenza al titolare della farmacia più vicina.
La residualità del criterio della vicinitas a favore del criterio della selezione che premia le migliori modalità di espletamento del servizio, unitamente alla maggiore ampiezza dell'offerta di farmaci, va considerata una scelta legislativa conforme all'interesse pubblico consistente nell'assicurare la migliore assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Nel corso del giudizio il TAR sospende in un primo momento gli atti impugnati con l'ordinanza del 6 settembre 2024 (vedi il commento in questa rivista), per poi, però, respingere il ricorso.
Nello stabilire la tesi (per il vero pacifica) secondo cui in mancanza di autorizzazione non vi è alcun titolo per gestire il dispensario, per quanto attiene all'impugnata nota dirigenziale il Collegio indica che il suddetto art. 1 comma 54 quater è inequivocabile nello stabilire la procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'assegnazione di un dispensario e che in Campania, in virtù della disciplina regionale non è possibile assegnare dispensari utilizzando in prima battuta il diverso criterio della vicinitas. Sul punto il giudizio del Collegio è addirittura tranciante, visto che utilizza espressioni estremamente decise: “l’eventuale affidamento del dispensario al ricorrente non può che passare per mezzo della procedura di cui all’art. 54 quater della L.R. 5/2013”.
Poiché riguardo a tale norma, però, il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale, il TAR affronta anche tale questione, respingendo le censure in quanto manifestamente infondate.
Dopo aver indicato che la disciplina regionale Campana non si discosta dai principi ricavabili dalla l. n. 221/1968, la sentenza dichiara ragionevole la disposizione che impone l'avviso pubblico che, peraltro, secondo il Collegio è conforme alfondamento costituzionale ed europeo del principio di tutela della concorrenza. Per quanto concerne, inoltre, l'asserita violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, il TAR stabilisce che non sussiste la lamentata eterogeneità della disciplina introdotta in sede di emendamento nella legge regionale giacché nel caso di specie il contenuto introdotto con l’emendamento censurato dal ricorrente non può ritenersi autenticamente disomogeneo, tenuto conto che la L.R. 35/2020 (che ha modificato la legge regionale n. 5/2013) aveva già come oggetto quello della tutela della salute e che le disposizioni introdotte per mezzo dell’emendamento sono rientrate pur sempre nell’ambito della materia della tutela della salute.
Il dubbio riguardo alla citata disposizione regionale, tuttavia, a parere di chi scrive, non è nella legittimità della scelta di procedere attraverso avviso pubblico, bensì nel fatto che nella norma non è espressamente definito l'ambito territoriale nel quale devono trovarsi gli esercizi farmaceutici che possono partecipare alla detta procedura: l'utilizzo del termine “zona” (“L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona”) può avere un suo significato univoco quando si applica il criterio della vicinitas, ma potrebbe aprire problematiche interpretative quando invece si applica il metodo della selezione concorrenziale vista la non univocità di individuazione dell'ambito territoriale.
N.B. L'istanza cautelare di sospensione della presente sentenza è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 14 marzo 2025.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 13 febbraio 2025
Respinta l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 54 quater della legge Campana n. 5/2013: per l'assegnazione del dispensario occorre il concorso
Il TAR Salerno afferma la conformità alle norme Costituzionali della disposizione che, nella regione Campania, impone di attribuire i dispensari farmaceutici mediante concorso aperto ai “farmacisti della zona”, prevedendo l'applicazione del criterio della vicinitas soltanto in caso di equivalenza delle offerte
Massima
Farmacia – dispensario – art. 1 comma 54 quater legge regionale Campania n. 5/2013 – assegnazione mediante concorso aperto ai farmacisti della zona invece dell'applicazione del criterio della vicinitas - eccezione di legittimità costituzionale - infondatezza
Il TAR Salerno affronta l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1comma 54 quater della legge regionale della Campania n. 5/2013, introdotto dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 35/2020, stabilendo la legittimità costituzionale.
Un farmacista, che gestisce de facto un dispensario farmaceutico, impugna sia l'atto con cui il Sindaco gli intima la chiusura del detto dispensario giacché egli è privo di autorizzazione, sia il successivo provvedimento con cui il Dirigente respinge la sua istanza di rilascio dell'autorizzazione affermando che il dispensario va assegnato mediante concorso ai sensi dell'art. 1 comma 54 quater della suddetta legge regionale.
La norma, come detto introdotta nel 2020, è chiarissima nell'escludere ogni modalità di assegnazione diversa dall'avviso pubblico, aperto ai “titolari delle farmacie pubbliche o private della zona”. La norma è certamente stata pensata per rendere i dispensari il più possibile un efficace presidio sanitario a favore dell'utenza, visto che stabilisce l'assegnazione a favore del titolare che “offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali. Per le modalità di espletamento, si tiene conto in particolare dell'ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal Comune nell'avviso, possono essere liberamente determinati dall'offerente. Per la dotazione di medicinali, si tiene conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima”. La disposizione si conclude prevedendo che soltanto in caso di parità di offerte deve darsi prevalenza al titolare della farmacia più vicina.
La residualità del criterio della vicinitas a favore del criterio della selezione che premia le migliori modalità di espletamento del servizio, unitamente alla maggiore ampiezza dell'offerta di farmaci, va considerata una scelta legislativa conforme all'interesse pubblico consistente nell'assicurare la migliore assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Nel corso del giudizio il TAR sospende in un primo momento gli atti impugnati con l'ordinanza del 6 settembre 2024 (vedi il commento in questa rivista), per poi, però, respingere il ricorso.
Nello stabilire la tesi (per il vero pacifica) secondo cui in mancanza di autorizzazione non vi è alcun titolo per gestire il dispensario, per quanto attiene all'impugnata nota dirigenziale il Collegio indica che il suddetto art. 1 comma 54 quater è inequivocabile nello stabilire la procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'assegnazione di un dispensario e che in Campania, in virtù della disciplina regionale non è possibile assegnare dispensari utilizzando in prima battuta il diverso criterio della vicinitas. Sul punto il giudizio del Collegio è addirittura tranciante, visto che utilizza espressioni estremamente decise: “l’eventuale affidamento del dispensario al ricorrente non può che passare per mezzo della procedura di cui all’art. 54 quater della L.R. 5/2013”.
Poiché riguardo a tale norma, però, il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale, il TAR affronta anche tale questione, respingendo le censure in quanto manifestamente infondate.
Dopo aver indicato che la disciplina regionale Campana non si discosta dai principi ricavabili dalla l. n. 221/1968, la sentenza dichiara ragionevole la disposizione che impone l'avviso pubblico che, peraltro, secondo il Collegio è conforme alfondamento costituzionale ed europeo del principio di tutela della concorrenza. Per quanto concerne, inoltre, l'asserita violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, il TAR stabilisce che non sussiste la lamentata eterogeneità della disciplina introdotta in sede di emendamento nella legge regionale giacché nel caso di specie il contenuto introdotto con l’emendamento censurato dal ricorrente non può ritenersi autenticamente disomogeneo, tenuto conto che la L.R. 35/2020 (che ha modificato la legge regionale n. 5/2013) aveva già come oggetto quello della tutela della salute e che le disposizioni introdotte per mezzo dell’emendamento sono rientrate pur sempre nell’ambito della materia della tutela della salute.
Il dubbio riguardo alla citata disposizione regionale, tuttavia, a parere di chi scrive, non è nella legittimità della scelta di procedere attraverso avviso pubblico, bensì nel fatto che nella norma non è espressamente definito l'ambito territoriale nel quale devono trovarsi gli esercizi farmaceutici che possono partecipare alla detta procedura: l'utilizzo del termine “zona” (“L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona”) può avere un suo significato univoco quando si applica il criterio della vicinitas, ma potrebbe aprire problematiche interpretative quando invece si applica il metodo della selezione concorrenziale vista la non univocità di individuazione dell'ambito territoriale.
N.B. L'istanza cautelare di sospensione della presente sentenza è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 14 marzo 2025.
Normativa
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