Revisione della pianta organica: quando l'allargamento della zona della farmacia comunale ai danni della farmacia privata può ritenersi legittimo
La modifica di una pianta organica che prevede la sottrazione di un tratto di strada dalla zona di un titolare privato a favore della farmacia comunale è legittima se è diretta al riequilibrio del numero degli abitanti e della superficie delle zone delle due farmacie, a maggior ragione se la zona del titolare privato viene pure ampliata in altra direzione
Massima
Farmacia – revisione della pianta organica – sottrazione di una porzione di territorio dalla zona della farmacia privata ed attribuzione dello stesso alla farmacia comunale – finalità di riequilibrio di superficie e numero di abitanti tra le due sedi – allargamento contestuale della zona della farmacia privata - legittimità
Le revisioni della pianta organica con le quali si sottrae una porzione di zona al farmacista privato per assegnarlo alla farmacia comunale sono sempre “a rischio ricorso”, perché diventa forte il sospetto che il Comune abbia voluto favorire i propri interessi commerciali a danno di quelli dei farmacisti privati.
Proprio di recente il TAR Trieste nella sentenza del 13 gennaio 2025 (vedi il commento in questa rivista) ha annullato l'atto revisionale di un Comune che, sottraendo una cospicua porzione di territorio alla farmacia di un privato, l'aveva assegnata alla farmacia comunale, peraltro operando in maniera disomogenea mediante cuneo all'interno della zona del privato all'evidente fine del trasferimento della farmacia comunale in alcuni ampi locali resisi disponibili nella zona sottratta al privato ed assegnata alla sede comunale.
In questo caso, però, il TAR Perugia, con una puntuale sentenza, conferma la legittimità della sottrazione di una parte della zona della farmacia privata a vantaggio di quella comunale, rilevando che trattasi di corretto riequilibrio di aree di superficie e numero di abitanti tra le due sedi contigue.
Più precisamente il TAR premette che l'obiettivo del Comune, nella revisione della pianta organica farmaceutica, è quello di ricercare una formula di sintesi che, bilanciando interessi diversi, tenga conto di una pluralità ampia e varia di fattori distinti che attengono alla popolazione sia attuale che potenzialmente insediabile, oltre che alle vie ed ai mezzi di comunicazione. Posto ciò, secondo il TAR la concreta composizione di tutte tali variabili consente una pluralità di possibili soluzioni alternative, sicché è possibile annullare i provvedimenti di revisione quando vi siano errori di fatto che hanno condizionato il processo decisionale oppure quando le decisioni finali sono connotate da manifesta illogicità ed irragionevolezza.
Nel caso in esame, però, secondo il Collegio non sono rinvenibili né errori di fatto né decisioni contraddittorie, illogiche o addirittura irrazionali.
Con la nuova revisione, infatti, in primo luogo il Comune ha evitato il trasferimento programmato della farmacia comunale mantenendo la stessa nel centro abitato sulla base del fatto che, durante le ore diurne, aumentano considerevolmente i cittadini che frequentano il centro; tale decisione risulta accompagnata da una motivazione accurata ed esaustiva: nella relazione istruttoria sottesa al provvedimento finale, infatti si legge che “I recenti interventi in prossimità del centro cittadino (realizzazione della pista ciclopedonale di via del Cassero, spostamento del mercato settimanale nell’area antistante palazzo Spada e Largo Frankl, la viabilità ciclopedonale Via Brenta – Passerella Largo Frankl) e lo sviluppo dell’area commerciale presso il nuovo Palazzetto dello Sport in Viale dello Stadio, comportano una intensificazione delle frequentazioni diurne, anche attraverso percorsi di mobilità leggera, verso il centro urbano. – Si rende quindi necessario il mantenimento della attuale offerta del servizio farmaceutico nell’area centrale della città direttamente interessata dall’incremento di frequentazione soprattutto in fasce orarie diurne”), riproponendo quindi nella P.O. la sede storica della Farmacia con la restituzione della relativa pertinenza territoriale e la contestuale rimodulazione delle aree delle farmacie limitrofe”.
Risultando, quindi, logica e comunque non irragionevole la scelta del Comune di evitare il trasferimento della sede comunale e di lasciarla operativa nel centro, il TAR indica che non può certamente ritenersi irrazionale la sottrazione della porzione di territorio al farmacista privato per attribuirla alla farmacia comunale: la sentenza evidenzia che la farmacia privata, anche se si è vista sottrarre l’area in questione, ha comunque avuto un allargamento in direzione ovest. Il numero degli abitanti ricompresi nelle due zone, peraltro, nonostante le modifiche intervenute, rimane sempre più alto nella zona della farmacia privata rispetto a quello della farmacia comunale.
Secondo il TAR, allora, tutti questi presupposti sono sufficienti a giustificare la decisione assunta dal Comune, che non risulta né illogica, né priva di equilibrio, né dettata da interessi diversi dall'interesse pubblico che, com'è noto, consiste nella migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 24 gennaio 2025
Revisione della pianta organica: quando l'allargamento della zona della farmacia comunale ai danni della farmacia privata può ritenersi legittimo
La modifica di una pianta organica che prevede la sottrazione di un tratto di strada dalla zona di un titolare privato a favore della farmacia comunale è legittima se è diretta al riequilibrio del numero degli abitanti e della superficie delle zone delle due farmacie, a maggior ragione se la zona del titolare privato viene pure ampliata in altra direzione
Massima
Farmacia – revisione della pianta organica – sottrazione di una porzione di territorio dalla zona della farmacia privata ed attribuzione dello stesso alla farmacia comunale – finalità di riequilibrio di superficie e numero di abitanti tra le due sedi – allargamento contestuale della zona della farmacia privata - legittimità
Le revisioni della pianta organica con le quali si sottrae una porzione di zona al farmacista privato per assegnarlo alla farmacia comunale sono sempre “a rischio ricorso”, perché diventa forte il sospetto che il Comune abbia voluto favorire i propri interessi commerciali a danno di quelli dei farmacisti privati.
Proprio di recente il TAR Trieste nella sentenza del 13 gennaio 2025 (vedi il commento in questa rivista) ha annullato l'atto revisionale di un Comune che, sottraendo una cospicua porzione di territorio alla farmacia di un privato, l'aveva assegnata alla farmacia comunale, peraltro operando in maniera disomogenea mediante cuneo all'interno della zona del privato all'evidente fine del trasferimento della farmacia comunale in alcuni ampi locali resisi disponibili nella zona sottratta al privato ed assegnata alla sede comunale.
In questo caso, però, il TAR Perugia, con una puntuale sentenza, conferma la legittimità della sottrazione di una parte della zona della farmacia privata a vantaggio di quella comunale, rilevando che trattasi di corretto riequilibrio di aree di superficie e numero di abitanti tra le due sedi contigue.
Più precisamente il TAR premette che l'obiettivo del Comune, nella revisione della pianta organica farmaceutica, è quello di ricercare una formula di sintesi che, bilanciando interessi diversi, tenga conto di una pluralità ampia e varia di fattori distinti che attengono alla popolazione sia attuale che potenzialmente insediabile, oltre che alle vie ed ai mezzi di comunicazione. Posto ciò, secondo il TAR la concreta composizione di tutte tali variabili consente una pluralità di possibili soluzioni alternative, sicché è possibile annullare i provvedimenti di revisione quando vi siano errori di fatto che hanno condizionato il processo decisionale oppure quando le decisioni finali sono connotate da manifesta illogicità ed irragionevolezza.
Nel caso in esame, però, secondo il Collegio non sono rinvenibili né errori di fatto né decisioni contraddittorie, illogiche o addirittura irrazionali.
Con la nuova revisione, infatti, in primo luogo il Comune ha evitato il trasferimento programmato della farmacia comunale mantenendo la stessa nel centro abitato sulla base del fatto che, durante le ore diurne, aumentano considerevolmente i cittadini che frequentano il centro; tale decisione risulta accompagnata da una motivazione accurata ed esaustiva: nella relazione istruttoria sottesa al provvedimento finale, infatti si legge che “I recenti interventi in prossimità del centro cittadino (realizzazione della pista ciclopedonale di via del Cassero, spostamento del mercato settimanale nell’area antistante palazzo Spada e Largo Frankl, la viabilità ciclopedonale Via Brenta – Passerella Largo Frankl) e lo sviluppo dell’area commerciale presso il nuovo Palazzetto dello Sport in Viale dello Stadio, comportano una intensificazione delle frequentazioni diurne, anche attraverso percorsi di mobilità leggera, verso il centro urbano. – Si rende quindi necessario il mantenimento della attuale offerta del servizio farmaceutico nell’area centrale della città direttamente interessata dall’incremento di frequentazione soprattutto in fasce orarie diurne”), riproponendo quindi nella P.O. la sede storica della Farmacia con la restituzione della relativa pertinenza territoriale e la contestuale rimodulazione delle aree delle farmacie limitrofe”.
Risultando, quindi, logica e comunque non irragionevole la scelta del Comune di evitare il trasferimento della sede comunale e di lasciarla operativa nel centro, il TAR indica che non può certamente ritenersi irrazionale la sottrazione della porzione di territorio al farmacista privato per attribuirla alla farmacia comunale: la sentenza evidenzia che la farmacia privata, anche se si è vista sottrarre l’area in questione, ha comunque avuto un allargamento in direzione ovest. Il numero degli abitanti ricompresi nelle due zone, peraltro, nonostante le modifiche intervenute, rimane sempre più alto nella zona della farmacia privata rispetto a quello della farmacia comunale.
Secondo il TAR, allora, tutti questi presupposti sono sufficienti a giustificare la decisione assunta dal Comune, che non risulta né illogica, né priva di equilibrio, né dettata da interessi diversi dall'interesse pubblico che, com'è noto, consiste nella migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.