Revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario a causa della futura revisione della pianta organica. Una sentenza non convincente
E' legittima la revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario giustificata dalla possibile e futura revisione delle zone farmaceutiche
Massima
Farmacia – dispensario – avviso pubblico per l'assegnazione – revoca – possibile e futura modifica degli ambiti delle zone – legittimità
Nella vicenda relativa al dispensario farmaceutico di un Comune campano, sempre più indecifrabile dal punto di vista giuridico, interviene la presente sentenza, che non convince.
A seguito del trasferimento autorizzato nel 2019 in altri locali all'interno della propria zona ma lontani oltre sei chilometri della farmacia operativa in località Lago Mare via Litoranea, con una delibera del 2020 il Comune istituisce in detta località un dispensario per due motivi:
1) il luogo annovera 2.576 abitanti residenti, sicché si rende necessario istituire un presidio che garantisca l'assistenza farmaceutica all'ampia zona popolata, altrimenti rimasta sprovvista a causa del trasferimento della farmacia
2) nel periodo estivo in località Lago Mare e zone limitrofe, già mediamente popolate dai cittadini residenti, si registra un considerevole incremento abitativo, per effetto dell’affluenza turistica.
Sta di fatto che in loco il servizio farmaceutico viene garantito per anni dal titolare della sede che, pur avendo trasferito la propria farmacia in locali interni alla sua zona ma lontani oltre sei chilometri dalla località Lago Mare Litoranea, continua comunque a dispensare medicinali anche nei locali da cui aveva chiesto il trasferimento.
Nel 2024 il Comune afferma che tale esercizio dell'attività farmaceutica nella località Lago Mare Litoranea avviene senza autorizzazione e ne dispone l'immediata cessazione, respingendo la successiva istanza di autorizzazione del titolare della farmacia trasferita, sulla base dell'argomentazione che il dispensario può essere assegnato, in ragione della normativa vigente in Campania, soltanto previo avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti della zona.
Il ricorso avverso tali atti, del titolare che, pur trasferitosi, aveva continuato a dispensare farmaci in località Lago Mare Litoranea, viene respinto dal TAR Salerno con la sentenza del 13 febbraio 2025 (vedi in questa rivista), con cui si ribadisce che il dispensario va assegnato mediante procedura ad evidenza pubblica.
Sennonché il Comune, dopo aver pubblicato l'avviso pubblico (alla cui procedura partecipa soltanto un farmacista, diverso dal titolare della farmacia trasferita), decide di revocare l'atto in quanto, approssimandosi il termine per la revisione biennale della pianta organica, è possibile che l'assistenza farmaceutica in Località Lago Mare litoranea sia garantita mediante unariperimetrazione delle rispettive zone di operatività onde “riequilibrare ambiti territoriali e bacini d'utenza delle sedi”.
Il ricorso proposto avverso tale revoca dal partecipante alla procedura di assegnazione del dispensario viene però respinto dal TAR Salerno con la presente sentenza.
Il punto centrale della decisione del TAR poggia sul fatto che, essendo emerse le predette esigenze di revisione dell’assetto territoriale dei presidi farmaceutici, ne discende “l’incongruenza della ex ante adottata soluzione di apertura di un dispensario, che, all’indomani della revisione anzidetta, si rivelerebbe inevitabilmente superflua ed esuberante rispetto al concreto fabbisogno di erogazione dei farmaci entro il comparto di riferimento”.
Poiché la revoca non riguarda l'atto di istituzione del dispensario, bensì soltanto l'avviso pubblico con cui lo stesso va assegnato, si perviene alla paradossale situazione di un dispensario validamente istituito per far fronte alla necessaria assistenza farmaceutica, ma non assegnabile giacché vi è la possibilità (non la certezza) che in futuro, nella zona in cui esso è stato istituito, attraverso una riperimetrazione delle zone o altro, sia garantita l'assistenza.
Ferma restando l'aleatorietà dei futuri ed eventuali esiti revisionali, com'è noto una mera riperimetrazione delle zone non rende affatto “inevitabilmente superflua ed esuberante” l'apertura di un dispensario, visto che la stessa di per sé non garantisce nulla in ordine alla dislocazione concreta delle farmacie sul territorio. I perimetri delle zone possono cambiare, ma da ciò non discende alcun obbligo per i farmacisti di trasferire il proprio esercizio nella zona sprovvista di assistenza farmaceutica. La sentenza poggia allora su un presupposto eventuale nell'an, aleatorio nel quando e incerto nel quomodo. Persino nel caso in cui attraverso la revisione della pianta organica si preveda nella zona scoperta da assistenza farmaceutica una nuova farmacia, i tempi per l'apertura della stessa sono del tutto incerti e potrebbero richiedere anni.
La decisione assunta dal TAR appare dunque poco condivisibile anche ove si consideri che nell'avviso pubblico (poi revocato) era espressamente stabilito che l'autorizzazione alla gestione del dispensario sarebbe decaduta in caso di copertura dell'assistenza farmaceutica mediante previsione di nuova sede farmaceutica in loco. Vi era dunque, nell'interesse pubblico a garantire l'assistenza farmaceutica, la possibilità di avviare subito mediante l'assegnazione il dispensario (evento certo, visto che alla procedura risulta aver partecipato un solo concorrente), in attesa di verificare se ed in che modo sarebbe stata assicurata con la futura revisione della pianta organica la detta assistenza (evento incerto).
Sul punto la sentenza appare alquanto sbrigativa giacché si limita a rilevare che “A ben vedere, con tale clausola l’amministrazione comunale si è limitata a prevedere la decadenza dell’autorizzazione del dispensario farmaceutico in caso di copertura della sede farmaceutica corrispondente al comparto territoriale di relativa localizzazione. E, se così è, nulla le imponeva di istituire comunque il presidio controverso, una volta determinatasi a riservare una sede farmaceutica al comparto territoriale anzidetto”.
Il dispensario istituito nel 2020, in buona sostanza, continua ad oggi a non essere validamente assegnato perché in futuro c'è la mera possibilità che con la revisione della pianta organica si possa assicurare in loco l'assistenza farmaceutica in altro modo.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 12 marzo 2025
Revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario a causa della futura revisione della pianta organica. Una sentenza non convincente
E' legittima la revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario giustificata dalla possibile e futura revisione delle zone farmaceutiche
Massima
Farmacia – dispensario – avviso pubblico per l'assegnazione – revoca – possibile e futura modifica degli ambiti delle zone – legittimità
Nella vicenda relativa al dispensario farmaceutico di un Comune campano, sempre più indecifrabile dal punto di vista giuridico, interviene la presente sentenza, che non convince.
A seguito del trasferimento autorizzato nel 2019 in altri locali all'interno della propria zona ma lontani oltre sei chilometri della farmacia operativa in località Lago Mare via Litoranea, con una delibera del 2020 il Comune istituisce in detta località un dispensario per due motivi:
1) il luogo annovera 2.576 abitanti residenti, sicché si rende necessario istituire un presidio che garantisca l'assistenza farmaceutica all'ampia zona popolata, altrimenti rimasta sprovvista a causa del trasferimento della farmacia
2) nel periodo estivo in località Lago Mare e zone limitrofe, già mediamente popolate dai cittadini residenti, si registra un considerevole incremento abitativo, per effetto dell’affluenza turistica.
Sta di fatto che in loco il servizio farmaceutico viene garantito per anni dal titolare della sede che, pur avendo trasferito la propria farmacia in locali interni alla sua zona ma lontani oltre sei chilometri dalla località Lago Mare Litoranea, continua comunque a dispensare medicinali anche nei locali da cui aveva chiesto il trasferimento.
Nel 2024 il Comune afferma che tale esercizio dell'attività farmaceutica nella località Lago Mare Litoranea avviene senza autorizzazione e ne dispone l'immediata cessazione, respingendo la successiva istanza di autorizzazione del titolare della farmacia trasferita, sulla base dell'argomentazione che il dispensario può essere assegnato, in ragione della normativa vigente in Campania, soltanto previo avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti della zona.
Il ricorso avverso tali atti, del titolare che, pur trasferitosi, aveva continuato a dispensare farmaci in località Lago Mare Litoranea, viene respinto dal TAR Salerno con la sentenza del 13 febbraio 2025 (vedi in questa rivista), con cui si ribadisce che il dispensario va assegnato mediante procedura ad evidenza pubblica.
Sennonché il Comune, dopo aver pubblicato l'avviso pubblico (alla cui procedura partecipa soltanto un farmacista, diverso dal titolare della farmacia trasferita), decide di revocare l'atto in quanto, approssimandosi il termine per la revisione biennale della pianta organica, è possibile che l'assistenza farmaceutica in Località Lago Mare litoranea sia garantita mediante unariperimetrazione delle rispettive zone di operatività onde “riequilibrare ambiti territoriali e bacini d'utenza delle sedi”.
Il ricorso proposto avverso tale revoca dal partecipante alla procedura di assegnazione del dispensario viene però respinto dal TAR Salerno con la presente sentenza.
Il punto centrale della decisione del TAR poggia sul fatto che, essendo emerse le predette esigenze di revisione dell’assetto territoriale dei presidi farmaceutici, ne discende “l’incongruenza della ex ante adottata soluzione di apertura di un dispensario, che, all’indomani della revisione anzidetta, si rivelerebbe inevitabilmente superflua ed esuberante rispetto al concreto fabbisogno di erogazione dei farmaci entro il comparto di riferimento”.
Poiché la revoca non riguarda l'atto di istituzione del dispensario, bensì soltanto l'avviso pubblico con cui lo stesso va assegnato, si perviene alla paradossale situazione di un dispensario validamente istituito per far fronte alla necessaria assistenza farmaceutica, ma non assegnabile giacché vi è la possibilità (non la certezza) che in futuro, nella zona in cui esso è stato istituito, attraverso una riperimetrazione delle zone o altro, sia garantita l'assistenza.
Ferma restando l'aleatorietà dei futuri ed eventuali esiti revisionali, com'è noto una mera riperimetrazione delle zone non rende affatto “inevitabilmente superflua ed esuberante” l'apertura di un dispensario, visto che la stessa di per sé non garantisce nulla in ordine alla dislocazione concreta delle farmacie sul territorio. I perimetri delle zone possono cambiare, ma da ciò non discende alcun obbligo per i farmacisti di trasferire il proprio esercizio nella zona sprovvista di assistenza farmaceutica. La sentenza poggia allora su un presupposto eventuale nell'an, aleatorio nel quando e incerto nel quomodo. Persino nel caso in cui attraverso la revisione della pianta organica si preveda nella zona scoperta da assistenza farmaceutica una nuova farmacia, i tempi per l'apertura della stessa sono del tutto incerti e potrebbero richiedere anni.
La decisione assunta dal TAR appare dunque poco condivisibile anche ove si consideri che nell'avviso pubblico (poi revocato) era espressamente stabilito che l'autorizzazione alla gestione del dispensario sarebbe decaduta in caso di copertura dell'assistenza farmaceutica mediante previsione di nuova sede farmaceutica in loco. Vi era dunque, nell'interesse pubblico a garantire l'assistenza farmaceutica, la possibilità di avviare subito mediante l'assegnazione il dispensario (evento certo, visto che alla procedura risulta aver partecipato un solo concorrente), in attesa di verificare se ed in che modo sarebbe stata assicurata con la futura revisione della pianta organica la detta assistenza (evento incerto).
Sul punto la sentenza appare alquanto sbrigativa giacché si limita a rilevare che “A ben vedere, con tale clausola l’amministrazione comunale si è limitata a prevedere la decadenza dell’autorizzazione del dispensario farmaceutico in caso di copertura della sede farmaceutica corrispondente al comparto territoriale di relativa localizzazione. E, se così è, nulla le imponeva di istituire comunque il presidio controverso, una volta determinatasi a riservare una sede farmaceutica al comparto territoriale anzidetto”.
Il dispensario istituito nel 2020, in buona sostanza, continua ad oggi a non essere validamente assegnato perché in futuro c'è la mera possibilità che con la revisione della pianta organica si possa assicurare in loco l'assistenza farmaceutica in altro modo.
Normativa
Riferimenti
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