Riduzione della zona farmaceutica mediante riperimetrazione: in fase cautelare occorre dimostrare un danno diverso da quello solo economico
Nella fase cautelare, in caso di riduzione della propria zona a seguito di una riperimetrazione, non basta invocare un danno patrimoniale (essendo esso ristorabile in sede di merito), risultando preminente, nella comparazione dei diversi interessi, quello pubblico alla maggiore accessibilità del servizio farmaceutico su quello soltanto economico del ricorrente
Massima
Farmacia – riperimetrazione – riduzione zona – impugnazione – istanza cautelare – mancata allegazione di danno diverso dal pregiudizio economico – eventuale ristorabilità - preminenza dell'interesse pubblico alla maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei cittadini
Il TAR Catania affronta in sede cautelare la problematica della riperimetrazione di una sede farmaceutica con riduzione della zona del farmacista limitrofo, che chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto comunale.
Nel farlo evoca due pregiudizi: uno (il principale) al proprio interesse e, dunque, al danno patrimoniale della farmacia, l'altro all'interesse pubblico e, cioè, all'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale.
Per quanto attiene al secondo il Collegio rileva che non è ravvisabile l'attualità del danno, mentre per quanto attiene al primo rileva che vi è assenza di elementi di danno che non siano ristorabili all'esito della fase di merito. In buona sostanza il danno patrimoniale, che viene tutelato con l'istanza cautelare dal ricorrente, secondo il TAR è suscettibile di essere riparato con futura sentenza, essendo allo stato, nella fase cautelare, prevalente l'interesse pubblico alla maggiore accessibilità del servizio farmaceutico a favore dei cittadini (garantito dall'atto comunale mediante riperimetrazione) rispetto all'interesse meramente economico del farmacista ricorrente.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/ordinanza del 22 dicembre 2023
Riduzione della zona farmaceutica mediante riperimetrazione: in fase cautelare occorre dimostrare un danno diverso da quello solo economico
Nella fase cautelare, in caso di riduzione della propria zona a seguito di una riperimetrazione, non basta invocare un danno patrimoniale (essendo esso ristorabile in sede di merito), risultando preminente, nella comparazione dei diversi interessi, quello pubblico alla maggiore accessibilità del servizio farmaceutico su quello soltanto economico del ricorrente
Massima
Farmacia – riperimetrazione – riduzione zona – impugnazione – istanza cautelare – mancata allegazione di danno diverso dal pregiudizio economico – eventuale ristorabilità - preminenza dell'interesse pubblico alla maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei cittadini
Il TAR Catania affronta in sede cautelare la problematica della riperimetrazione di una sede farmaceutica con riduzione della zona del farmacista limitrofo, che chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto comunale.
Nel farlo evoca due pregiudizi: uno (il principale) al proprio interesse e, dunque, al danno patrimoniale della farmacia, l'altro all'interesse pubblico e, cioè, all'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale.
Per quanto attiene al secondo il Collegio rileva che non è ravvisabile l'attualità del danno, mentre per quanto attiene al primo rileva che vi è assenza di elementi di danno che non siano ristorabili all'esito della fase di merito. In buona sostanza il danno patrimoniale, che viene tutelato con l'istanza cautelare dal ricorrente, secondo il TAR è suscettibile di essere riparato con futura sentenza, essendo allo stato, nella fase cautelare, prevalente l'interesse pubblico alla maggiore accessibilità del servizio farmaceutico a favore dei cittadini (garantito dall'atto comunale mediante riperimetrazione) rispetto all'interesse meramente economico del farmacista ricorrente.
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