Riperimetrazione delle zone farmaceutiche: è sufficiente la “difficoltà” di reperire locali per l'apertura, non occorre “l'impossibilità”
Se l'Amministrazione verifica che, a causa della “difficoltà” di reperire locali per l'apertura la sede posta a concorso rimane sulla carta, correttamente procede alla riperimetrazione, non essendo “l'impossibilità” di reperire i locali l'unico presupposto per modificare la zona originariamente assegnata
Massima
Farmacia – sede vacante per difficoltà nel reperire locali per l'apertura – presupposto di sufficienza per la riperimetrazione delle zone – presupposto dell'impossibilità nel reperire locali per l'apertura – non occorre
Il Comune di Anguillara Sabazia, dopo aver istituito la nuova sede ponendola in periferia, dopo oltre dieci anni anni procede alla riperimetrazione mediante avvicinamento del confine alla zona più densamente popolata alla luce del fatto che la nuova farmacia non è stata ancora aperta in quanto vi è difficoltà a rinvenire locali utili; dall'istruttoria condotta, infatti, emerge la caratteristica prettamente residenziale degli edifici siti nella zona originariamente assegnata.
A seguito del ricorso del farmacista titolare che vede significativamente ridursi la propria zona a vantaggio di quella della sede istituita e che tra le altre censure segnala l'esistenza di locali disponibili indicata da un parere dell'ASL, il Consiglio di Stato stabilisce alcuni interessanti principi applicabili a fattispecie nelle quali sia difficoltoso rinvenire locali idonei all'apertura delle farmacie.
In primo luogo i Giudici di Palazzo Spada rilevano che la farmacia istituita era stata posta a concorso nel 2007 e che correttamente il Comune non ha attribuito un peso dirimente ad una presunta impossibilità di reperire locali idonei nel perimetro originario della sede n. 4, ma ha fatto riferimento ad una mera “difficoltà” di reperimento; il riequilibrio tra le sedi sotto il profilo demografico, effetto dichiarato ed innegabile della riperimetrazione, risponde dunque ad un criterio non illogico giacché la riperimetrazione intende consentire l’insediamento della farmacia nella sede istituita dopo anni dalla sua istituzione. Tutto ciò a maggior ragione dopo che l’assegnataria originaria, nonostante avesse ottenuto diverse proroghe, aveva infine rinunciato alla sede ed anche il farmacista ad essa subentrato aveva incontrato difficoltà nel reperire locali idonei all’interno dell'originario perimetro.
Secondo il Collegio la riperimetrazione ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque all'assegnatario della sede istituita una collocazione meno periferica concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, sicché nell'interesse pubblico è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento.
Sul punto la parte davvero interessante della sentenza è quella “sostanzialista”: secondo i Giudici con la riperimetrazione il risultato è comunque vantaggioso per la popolazione residente all’interno della zona di riferimento in quanto consente di disporre di una farmacia più vicina di quanto accadeva in precedenza (essendo rimasta sulla carta la sede istituita), anche se l'allargamento del confine determina l'apertura della farmacia in posizione più lontana rispetto alla precedente (ma teorica) collocazione all’interno perimetro originario.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 12 aprile 2023
Riperimetrazione delle zone farmaceutiche: è sufficiente la “difficoltà” di reperire locali per l'apertura, non occorre “l'impossibilità”
Se l'Amministrazione verifica che, a causa della “difficoltà” di reperire locali per l'apertura la sede posta a concorso rimane sulla carta, correttamente procede alla riperimetrazione, non essendo “l'impossibilità” di reperire i locali l'unico presupposto per modificare la zona originariamente assegnata
Massima
Farmacia – sede vacante per difficoltà nel reperire locali per l'apertura – presupposto di sufficienza per la riperimetrazione delle zone – presupposto dell'impossibilità nel reperire locali per l'apertura – non occorre
Il Comune di Anguillara Sabazia, dopo aver istituito la nuova sede ponendola in periferia, dopo oltre dieci anni anni procede alla riperimetrazione mediante avvicinamento del confine alla zona più densamente popolata alla luce del fatto che la nuova farmacia non è stata ancora aperta in quanto vi è difficoltà a rinvenire locali utili; dall'istruttoria condotta, infatti, emerge la caratteristica prettamente residenziale degli edifici siti nella zona originariamente assegnata.
A seguito del ricorso del farmacista titolare che vede significativamente ridursi la propria zona a vantaggio di quella della sede istituita e che tra le altre censure segnala l'esistenza di locali disponibili indicata da un parere dell'ASL, il Consiglio di Stato stabilisce alcuni interessanti principi applicabili a fattispecie nelle quali sia difficoltoso rinvenire locali idonei all'apertura delle farmacie.
In primo luogo i Giudici di Palazzo Spada rilevano che la farmacia istituita era stata posta a concorso nel 2007 e che correttamente il Comune non ha attribuito un peso dirimente ad una presunta impossibilità di reperire locali idonei nel perimetro originario della sede n. 4, ma ha fatto riferimento ad una mera “difficoltà” di reperimento; il riequilibrio tra le sedi sotto il profilo demografico, effetto dichiarato ed innegabile della riperimetrazione, risponde dunque ad un criterio non illogico giacché la riperimetrazione intende consentire l’insediamento della farmacia nella sede istituita dopo anni dalla sua istituzione. Tutto ciò a maggior ragione dopo che l’assegnataria originaria, nonostante avesse ottenuto diverse proroghe, aveva infine rinunciato alla sede ed anche il farmacista ad essa subentrato aveva incontrato difficoltà nel reperire locali idonei all’interno dell'originario perimetro.
Secondo il Collegio la riperimetrazione ha quindi mediato il criterio della ottimale distribuzione sul territorio delle sedi con l’esigenza di assicurare comunque all'assegnatario della sede istituita una collocazione meno periferica concretamente realizzabile (sia dal punto di vista della reperibilità dei locali, sia da quello della capacità attrattiva). In altri termini, l’ipotesi originaria di collocazione della nuova farmacia non è risultata concretamente realizzabile, sicché nell'interesse pubblico è stata individuata un’estensione dell’area di (potenziale) collocazione che fosse più favorevole all’insediamento.
Sul punto la parte davvero interessante della sentenza è quella “sostanzialista”: secondo i Giudici con la riperimetrazione il risultato è comunque vantaggioso per la popolazione residente all’interno della zona di riferimento in quanto consente di disporre di una farmacia più vicina di quanto accadeva in precedenza (essendo rimasta sulla carta la sede istituita), anche se l'allargamento del confine determina l'apertura della farmacia in posizione più lontana rispetto alla precedente (ma teorica) collocazione all’interno perimetro originario.
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