Riperimetrazione: è necessaria se vengono prodotte oltre ad una perizia giurata anche le dichiarazioni di agenti immobiliari attestanti l'assenza di locali
A fronte della presentazione di una perizia giurata attestante l'assenza di locali disponibili per l'apertura di una farmacia, oltre alle concordanti dichiarazioni degli agenti immobiliari incaricati del reperimento degli stessi, correttamente il Commissario ad acta procede a riperimetrare la zona, peraltro facendo in modo che la farmacia venga aperta nelle vicinanze dell'ambito territoriale originario
Massima
Farmacia – istituzione – assegnazione mediante concorso – impossibilità di apertura per assenza di locali – presentazione di perizia giurata – rilascio di dichiarazioni da parte di agenti immobiliari – riperimetrazione della zona mediante inclusione di strade che consentono l'apertura della farmacia nelle vicinanze della zona originaria - legittimità
L'assegnazione di una sede farmaceutica in una zona priva di locali commerciali induce le neotitolari a chiedere al Comune di verificare l'impossibilità di aprire la farmacia. Di fronte all'inerzia comunale, la Regione nomina un commissario ad acta che decide di riperimetrare la zona dopo aver acquisito dalle assegnatarie una perizia giurata attestante l'assenza di locali commerciali corroborata dalle dichiarazioni di alcuni agenti immobiliari incaricati di reperire un locale ed impossibilitati a farlo.
Il commissario ad acta procede al riguardo allargando la zona originaria in maniera da ricomprendervi alcune strade al cui interno vi è un locale idoneo disponibile.
Una titolare limitrofa propone ricorso ma il TAR lo respinge riagganciandosi, per quanto concerne i principi, alla sentenza del TAR Roma dell'1 febbraio 2024 (vedi in questa rivista) secondo cui occorre rilocalizzare le sedi ogni qual volta la mancanza di locali idonei all'apertura determini una sopravvenuta disfunzionalità della pianificazione farmaceutica effettuata.
Premesso ciò il Collegio afferma che, nel caso concreto, l'istruttoria effettuata è stata condotta in maniera esaustiva e adeguata attraverso l'acquisizione della perizia giurata e delle dichiarazioni degli agenti immobiliari, nonché mediante le verifiche effettuate sulle cartografie al fine di individuare e rinvenire una strada in cui allocare l'esercizio farmaceutico non lontana dalla zona originariamente assegnata.
Il TAR al proposito certifica inoltre che l'istruttoria è stata completa anche perché dopo aver individuato la strada ed averla ricompresa nella zona originaria mediante la nuova perimetrazione, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti.
In definitiva il TAR, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023 (vedi commento in questa rivista) indica che le scelte effettuate dal commissario ad acta, proprio perché finalizzate a non determinare un allontanamento sensibile della farmacia dalla zona originariamente assegnata, sono rispettose del principio della equa distribuzione in quanto mirano a mediare l'esigenza di assistenza farmaceutica della porzione di territorio originario con l'esigenza di garantire al neo titolare una collocazione del proprio esercizio concretamente realizzabile.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 3 gennaio 2025
Riperimetrazione: è necessaria se vengono prodotte oltre ad una perizia giurata anche le dichiarazioni di agenti immobiliari attestanti l'assenza di locali
A fronte della presentazione di una perizia giurata attestante l'assenza di locali disponibili per l'apertura di una farmacia, oltre alle concordanti dichiarazioni degli agenti immobiliari incaricati del reperimento degli stessi, correttamente il Commissario ad acta procede a riperimetrare la zona, peraltro facendo in modo che la farmacia venga aperta nelle vicinanze dell'ambito territoriale originario
Massima
Farmacia – istituzione – assegnazione mediante concorso – impossibilità di apertura per assenza di locali – presentazione di perizia giurata – rilascio di dichiarazioni da parte di agenti immobiliari – riperimetrazione della zona mediante inclusione di strade che consentono l'apertura della farmacia nelle vicinanze della zona originaria - legittimità
L'assegnazione di una sede farmaceutica in una zona priva di locali commerciali induce le neotitolari a chiedere al Comune di verificare l'impossibilità di aprire la farmacia. Di fronte all'inerzia comunale, la Regione nomina un commissario ad acta che decide di riperimetrare la zona dopo aver acquisito dalle assegnatarie una perizia giurata attestante l'assenza di locali commerciali corroborata dalle dichiarazioni di alcuni agenti immobiliari incaricati di reperire un locale ed impossibilitati a farlo.
Il commissario ad acta procede al riguardo allargando la zona originaria in maniera da ricomprendervi alcune strade al cui interno vi è un locale idoneo disponibile.
Una titolare limitrofa propone ricorso ma il TAR lo respinge riagganciandosi, per quanto concerne i principi, alla sentenza del TAR Roma dell'1 febbraio 2024 (vedi in questa rivista) secondo cui occorre rilocalizzare le sedi ogni qual volta la mancanza di locali idonei all'apertura determini una sopravvenuta disfunzionalità della pianificazione farmaceutica effettuata.
Premesso ciò il Collegio afferma che, nel caso concreto, l'istruttoria effettuata è stata condotta in maniera esaustiva e adeguata attraverso l'acquisizione della perizia giurata e delle dichiarazioni degli agenti immobiliari, nonché mediante le verifiche effettuate sulle cartografie al fine di individuare e rinvenire una strada in cui allocare l'esercizio farmaceutico non lontana dalla zona originariamente assegnata.
Il TAR al proposito certifica inoltre che l'istruttoria è stata completa anche perché dopo aver individuato la strada ed averla ricompresa nella zona originaria mediante la nuova perimetrazione, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri dell'ASL e dell'Ordine dei Farmacisti.
In definitiva il TAR, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023 (vedi commento in questa rivista) indica che le scelte effettuate dal commissario ad acta, proprio perché finalizzate a non determinare un allontanamento sensibile della farmacia dalla zona originariamente assegnata, sono rispettose del principio della equa distribuzione in quanto mirano a mediare l'esigenza di assistenza farmaceutica della porzione di territorio originario con l'esigenza di garantire al neo titolare una collocazione del proprio esercizio concretamente realizzabile.
Riferimenti
Collegamenti
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