Se cambia il numero delle sedi farmaceutiche e ne viene aperta una nuova più vicina alla farmacia succursale, questa va posta a nuovo concorso
Fermo restando che la conferma della farmacia succursale è atto discrezionale che però richiede adeguata motivazione, ove cambi il numero delle sedi in pianta organica e venga aperta una nuova farmacia avente la zona più vicina alla stazione di cura, l’Amministrazione ha l’obbligo di bandire un nuovo concorso per l’attribuzione della succursale
Massima
Farmacia – succursale – conferma – atto discrezionale – obbligo di adeguata motivazione
Farmacia – succursale – apertura nuova farmacia più vicina alla stazione di cura – mutamento della situazione di fatto – diniego nuova procedura concorsuale per attribuzione succursale - illegittimità
In un Comune marchigiano vi è una farmacia succursale assegnata ad un farmacista locale a seguito di un concorso bandito nel 2003. Nel frattempo la pianta organica si arricchisce di nuove sedi, una delle quali, di nuova istituzione, viene aperta nella zona più vicina alla “stazione di cura” in cui è operativa la succursale. La titolare della nuova sede chiede allora che la succursale venga soppressa, tenuto conto che la propria farmacia è adesso capace di fornire adeguata assistenza a tutto l’ambito oppure che, in alternativa, la succursale venga riassegnata mediante nuovo concorso, in cui lei conta di partire favorita in ragione del criterio della vicinitas.
L’Amministrazione non solo decide di confermare anche per l’anno a venire la succursale, ma indica che non è possibile indire una nuova procedura concorsuale in quanto quella bandita nel 2003 era a titolo definitivo.
A seguito della proposizione di un ricorso da parte della nuova titolare, il TAR in parte lo respinge ed in parte lo accoglie stabilendo, in primis, che la conferma di una farmacia succursale è frutto di una scelta discrezionale della p.A., legata comunque ad una serie di dati oggettivi di cui l’Amministrazione ha l’obbligo di tener conto ed in relazione ai quali ha anche l’onere di motivare. Nel caso in cui risulti adeguatamente valutato che l’afflusso estivo dei turisti renda necessario un presidio ulteriore in quanto la rete distributiva ordinaria sarebbe invece inadeguata, allora la decisione di confermare la succursale è di certo esente da censure. Nel caso che ci riguarda la sentenza afferma che dagli atti emerge un’adeguata istruttoria e una valida motivazione che tiene conto del mutato assetto della rete farmaceutica ordinaria, sicché non è riscontrabile la manifesta illogicità né tantomeno l’arbitrarietà, che sono le figure sintomatiche di eccesso di potere che, ove riscontrate, consentono al Giudice di annullare gli atti amministrativi. Questa parte del ricorso, dunque, viene respinta.
Per quanto attiene invece alla richiesta di bandire un nuovo concorso, il Collegio accoglie il ricorso, rilevando in premessa che la legge stabilisce l’obbligo di assegnare le succursali mediante concorso qualora il Comune sia dotato di più di una farmacia. Poiché nel caso che ci riguarda sul territorio comunale ve ne sono ben di più di una, discende l’obbligo dell’assegnazione mediante concorso. La circostanza che esso era stato già bandito nel 2003 e che negli atti del tempo lo si definiva “definitivo” per il giudice marchigiano non ha alcun valore giuridico visto che, in ogni caso, una mutata situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento in cui era stata rilasciata l’autorizzazione, se discende da atti di nuova e diversa pianificazione, implica un nuovo procedimento concorsuale. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui vi è stata l’apertura di una nuova farmacia in un ambito territoriale più vicino tra tutti alla stazione balneare in cui è sita la succursale.
N.B. Questa sentenza è stata prima sospesa nell'efficacia dal Consiglio di Stato, con un’ordinanza del 13 maggio 2024 sulla base della necessità di non compromettere la regolare gestione del servizio farmaceutico della succursale durante il limitato periodo di apertura estiva, infine annullata con sentenza del 23 dicembre 2024, secondo la quale le tesi della ricorrente volte ad ottenere un nuovo concorso per l'assegnazione della farmacia succursale sono infondate.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 9 febbraio 2024
Se cambia il numero delle sedi farmaceutiche e ne viene aperta una nuova più vicina alla farmacia succursale, questa va posta a nuovo concorso
Fermo restando che la conferma della farmacia succursale è atto discrezionale che però richiede adeguata motivazione, ove cambi il numero delle sedi in pianta organica e venga aperta una nuova farmacia avente la zona più vicina alla stazione di cura, l’Amministrazione ha l’obbligo di bandire un nuovo concorso per l’attribuzione della succursale
Massima
Farmacia – succursale – conferma – atto discrezionale – obbligo di adeguata motivazione
Farmacia – succursale – apertura nuova farmacia più vicina alla stazione di cura – mutamento della situazione di fatto – diniego nuova procedura concorsuale per attribuzione succursale - illegittimità
In un Comune marchigiano vi è una farmacia succursale assegnata ad un farmacista locale a seguito di un concorso bandito nel 2003. Nel frattempo la pianta organica si arricchisce di nuove sedi, una delle quali, di nuova istituzione, viene aperta nella zona più vicina alla “stazione di cura” in cui è operativa la succursale. La titolare della nuova sede chiede allora che la succursale venga soppressa, tenuto conto che la propria farmacia è adesso capace di fornire adeguata assistenza a tutto l’ambito oppure che, in alternativa, la succursale venga riassegnata mediante nuovo concorso, in cui lei conta di partire favorita in ragione del criterio della vicinitas.
L’Amministrazione non solo decide di confermare anche per l’anno a venire la succursale, ma indica che non è possibile indire una nuova procedura concorsuale in quanto quella bandita nel 2003 era a titolo definitivo.
A seguito della proposizione di un ricorso da parte della nuova titolare, il TAR in parte lo respinge ed in parte lo accoglie stabilendo, in primis, che la conferma di una farmacia succursale è frutto di una scelta discrezionale della p.A., legata comunque ad una serie di dati oggettivi di cui l’Amministrazione ha l’obbligo di tener conto ed in relazione ai quali ha anche l’onere di motivare. Nel caso in cui risulti adeguatamente valutato che l’afflusso estivo dei turisti renda necessario un presidio ulteriore in quanto la rete distributiva ordinaria sarebbe invece inadeguata, allora la decisione di confermare la succursale è di certo esente da censure. Nel caso che ci riguarda la sentenza afferma che dagli atti emerge un’adeguata istruttoria e una valida motivazione che tiene conto del mutato assetto della rete farmaceutica ordinaria, sicché non è riscontrabile la manifesta illogicità né tantomeno l’arbitrarietà, che sono le figure sintomatiche di eccesso di potere che, ove riscontrate, consentono al Giudice di annullare gli atti amministrativi. Questa parte del ricorso, dunque, viene respinta.
Per quanto attiene invece alla richiesta di bandire un nuovo concorso, il Collegio accoglie il ricorso, rilevando in premessa che la legge stabilisce l’obbligo di assegnare le succursali mediante concorso qualora il Comune sia dotato di più di una farmacia. Poiché nel caso che ci riguarda sul territorio comunale ve ne sono ben di più di una, discende l’obbligo dell’assegnazione mediante concorso. La circostanza che esso era stato già bandito nel 2003 e che negli atti del tempo lo si definiva “definitivo” per il giudice marchigiano non ha alcun valore giuridico visto che, in ogni caso, una mutata situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento in cui era stata rilasciata l’autorizzazione, se discende da atti di nuova e diversa pianificazione, implica un nuovo procedimento concorsuale. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui vi è stata l’apertura di una nuova farmacia in un ambito territoriale più vicino tra tutti alla stazione balneare in cui è sita la succursale.
N.B. Questa sentenza è stata prima sospesa nell'efficacia dal Consiglio di Stato, con un’ordinanza del 13 maggio 2024 sulla base della necessità di non compromettere la regolare gestione del servizio farmaceutico della succursale durante il limitato periodo di apertura estiva, infine annullata con sentenza del 23 dicembre 2024, secondo la quale le tesi della ricorrente volte ad ottenere un nuovo concorso per l'assegnazione della farmacia succursale sono infondate.
Normativa
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