Se è stata già aperta la farmacia trasferita, in sede cautelare prevale l'interesse pubblico a mantenere aperta la nuova farmacia
Nel caso in cui la farmacia per cui sia stato ottenuto il trasferimento sia già stata aperta alla data della discussione in camera di consiglio, tra i due interessi contrapposti e, cioè, quello economico dei titolari ricorrenti limitrofi e quello pubblico alla migliore assistenza farmaceutica mediante il mantenimento dell'apertura, prevale il secondo
Massima
Farmacia – trasferimento sede – ricorso dei titolari limitrofi – istanza cautelare – avvenuta apertura della nuova sede alla data della trattazione in camera di consiglio – prevalenza interesse pubblico al mantenimento dell'apertura della farmacia
Il TAR Torino conferma un indirizzo giurisprudenziale che, salvo limitati casi, va sempre più consolidandosi: ove i ricorrenti titolari di sedi limitrofe impugnino un rilascio di autorizzazione al trasferimento e, nelle more della fissazione della camera di consiglio la farmacia venga aperta, sull'interesse economico dei titolari limitrofi prevale l'interesse pubblico al mantenimento dell'apertura, atteso che esso corrisponde all'interesse pubblico alla più completa assistenza farmaceutica.
Tale orientamento giurisprudenziale sempre più diffuso fa supporre che, nel caso di ricorsi da parte dei titolari limitrofi avverso l'apertura imminente di sedi farmaceutiche trasferite, possa propendersi per la ricerca di soluzioni processuali diverse ed ulteriori rispetto alla tipica istanza di sospensione collegiale connessa al ricorso.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/ordinanza del 19 giugno 2024
Se è stata già aperta la farmacia trasferita, in sede cautelare prevale l'interesse pubblico a mantenere aperta la nuova farmacia
Nel caso in cui la farmacia per cui sia stato ottenuto il trasferimento sia già stata aperta alla data della discussione in camera di consiglio, tra i due interessi contrapposti e, cioè, quello economico dei titolari ricorrenti limitrofi e quello pubblico alla migliore assistenza farmaceutica mediante il mantenimento dell'apertura, prevale il secondo
Massima
Farmacia – trasferimento sede – ricorso dei titolari limitrofi – istanza cautelare – avvenuta apertura della nuova sede alla data della trattazione in camera di consiglio – prevalenza interesse pubblico al mantenimento dell'apertura della farmacia
Il TAR Torino conferma un indirizzo giurisprudenziale che, salvo limitati casi, va sempre più consolidandosi: ove i ricorrenti titolari di sedi limitrofe impugnino un rilascio di autorizzazione al trasferimento e, nelle more della fissazione della camera di consiglio la farmacia venga aperta, sull'interesse economico dei titolari limitrofi prevale l'interesse pubblico al mantenimento dell'apertura, atteso che esso corrisponde all'interesse pubblico alla più completa assistenza farmaceutica.
Tale orientamento giurisprudenziale sempre più diffuso fa supporre che, nel caso di ricorsi da parte dei titolari limitrofi avverso l'apertura imminente di sedi farmaceutiche trasferite, possa propendersi per la ricerca di soluzioni processuali diverse ed ulteriori rispetto alla tipica istanza di sospensione collegiale connessa al ricorso.
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