Consiglio di Giustizia Amministrativa/parere del 27 aprile 2023
Se la farmacia soprannumeraria per perdita del quorum viene assegnata ai sensi dell'art. 2 bis della l. n. 475/1968 non è più possibile sopprimerla
Una sede farmaceutica soprannumeraria per perdita del quorum e vacante che con l'atto di revisione della pianta organica venga confermata ed assegnata ad un titolare di farmacia soprannumeraria di un Comune con meno di 6.600 abitanti, non può più essere soppressa
Massima
Farmacia – soprannumerarietà per perdita del quorum istitutivo a seguito di decrescita della popolazione – revisione pianta organica – conferma - assegnazione a titolare di farmacia soprannumeraria ex art. 2 bis l. n. 475/1968 – ricorso per soppressione - infondatezza
Un Comune conferma con la pianta organica una sede farmaceutica vacante e soprannumeraria per perdita del quorum; tale atto però non viene preceduto dall'acquisizione dei pareri di Ordine dei farmacisti e ASL sicché, impugnato, viene annullato per tale vizio.
Il Comune allora riedita il potere pianificatorio con una nuova approvazione, questa volta acquisendo per tempo i due pareri; ancora una volta la sede soprannumeraria viene confermata in pianta organica. La stessa viene assegnata ad un farmacista titolare di una farmacia soprannumeraria in un diverso Comune con popolazione minore di 6.600 abitanti, ai sensi dell'art. 2 bis della l. n. 475/1968. All'art. 2 della l. n. 475/1968 è stato infatti aggiunto il comma 2-bis dalla l. n. 124/2017, specificamente relativo alle farmacie soprannumerarie divenute tali per decremento della popolazione nei comuni con meno di 6.600 abitanti, a norma del quale “è consentito al farmacista titolare della farmacia soprannumeraria, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima Regione …”.
Il farmacista titolare della sede confinante con quella soprannumeraria confermata ed assegnata dal Comune ai sensi del citato art. 2 bis propone allora ricorso al Capo dello Stato, chiedendo l'annullamento dell'atto di conferma della sede in pianta organica, ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa adotta un parere negativo, evidenziando che oramai la sede soprannumeraria è stata assegnata.
Questo presupposto è secondo il CGA decisivo: se la farmacia soprannumeraria è stata assegnata, non vi sono più le condizioni per sopprimerla. Al proposito viene richiamato un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, risalente al 2018, nonché l'art. 380 del r.d. n. 1265/1934, secondo cui le “farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”.
Il CGA sostiene che questa norma costituisce la regola generale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/parere del 27 aprile 2023
Se la farmacia soprannumeraria per perdita del quorum viene assegnata ai sensi dell'art. 2 bis della l. n. 475/1968 non è più possibile sopprimerla
Una sede farmaceutica soprannumeraria per perdita del quorum e vacante che con l'atto di revisione della pianta organica venga confermata ed assegnata ad un titolare di farmacia soprannumeraria di un Comune con meno di 6.600 abitanti, non può più essere soppressa
Massima
Farmacia – soprannumerarietà per perdita del quorum istitutivo a seguito di decrescita della popolazione – revisione pianta organica – conferma - assegnazione a titolare di farmacia soprannumeraria ex art. 2 bis l. n. 475/1968 – ricorso per soppressione - infondatezza
Un Comune conferma con la pianta organica una sede farmaceutica vacante e soprannumeraria per perdita del quorum; tale atto però non viene preceduto dall'acquisizione dei pareri di Ordine dei farmacisti e ASL sicché, impugnato, viene annullato per tale vizio.
Il Comune allora riedita il potere pianificatorio con una nuova approvazione, questa volta acquisendo per tempo i due pareri; ancora una volta la sede soprannumeraria viene confermata in pianta organica. La stessa viene assegnata ad un farmacista titolare di una farmacia soprannumeraria in un diverso Comune con popolazione minore di 6.600 abitanti, ai sensi dell'art. 2 bis della l. n. 475/1968. All'art. 2 della l. n. 475/1968 è stato infatti aggiunto il comma 2-bis dalla l. n. 124/2017, specificamente relativo alle farmacie soprannumerarie divenute tali per decremento della popolazione nei comuni con meno di 6.600 abitanti, a norma del quale “è consentito al farmacista titolare della farmacia soprannumeraria, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima Regione …”.
Il farmacista titolare della sede confinante con quella soprannumeraria confermata ed assegnata dal Comune ai sensi del citato art. 2 bis propone allora ricorso al Capo dello Stato, chiedendo l'annullamento dell'atto di conferma della sede in pianta organica, ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa adotta un parere negativo, evidenziando che oramai la sede soprannumeraria è stata assegnata.
Questo presupposto è secondo il CGA decisivo: se la farmacia soprannumeraria è stata assegnata, non vi sono più le condizioni per sopprimerla. Al proposito viene richiamato un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, risalente al 2018, nonché l'art. 380 del r.d. n. 1265/1934, secondo cui le “farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”.
Il CGA sostiene che questa norma costituisce la regola generale.
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