Se non fu chiesta la sospensiva della pianta organica in costanza della prima proroga, non va accolta la sospensiva richiesta in costanza della seconda
Va respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia della pianta organica chiesta a causa del secondo atto di proroga di 180 giorni concesso per l'apertura della farmacia limitrofa se non ci fu richiesta di sospensione cautelare in relazione al primo atto di proroga
Massima
Farmacia – istanza cautelare della pianta organica da parte del farmacista limitrofo in ragione del secondo atto di proroga di 180 giorni per l'apertura della farmacia – mancata proposizione dell'istanza di sospensione in relazione alla prima proroga di 180 giorni – desumibilità dal comportamento processuale della mancanza di periculum - reiezione
Da questa breve ma interessante ordinanza possono trarsi elementi di riflessione sul comportamento processuale da assumere in caso di istanze cautelari della pianta organica proposte in riferimento a plurimi successivi atti di proroga per l'apertura di farmacie limitrofe.
Un titolare di farmacia infatti impugna la pianta organica comunale e ne chiede a distanza di circa un anno la sospensiva in ragione di un secondo atto di proroga concesso dal dirigente regionale per l'apertura della farmacia confinante. In buona sostanza ritiene che, essendo stato prolungato il tempo di apertura di altri 180 giorni, sia presumibile l'attivazione prossima dell'esercizio farmaceutico limitrofo e, pertanto, da questa situazione discenda una situazione di periculum che giustifica la proposizione di una richiesta di sospensiva dell'atto revisionale.
Il TAR respinge la richiesta di sospensiva basando le proprie argomentazioni non già riguardo al merito della vicenda, bensì sul comportamento processuale del ricorrente che ha posto il secondo atto di proroga a fondamento dell'istanza cautelare a distanza di circa ottanta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, in tal modo dimostrando la scarsa rilevanza dell'urgenza avvertita in ordine a tale atto; in secondo luogo il Collegio rileva che l'istanza di sospensiva non era stata richiesta in relazione al primo atto di proroga già adottato, in tal modo confermando l'insussistenza di pericoli derivanti da tali atti di proroga e tutelabili in sede cautelare.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza dell'1 agosto 2023
Se non fu chiesta la sospensiva della pianta organica in costanza della prima proroga, non va accolta la sospensiva richiesta in costanza della seconda
Va respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia della pianta organica chiesta a causa del secondo atto di proroga di 180 giorni concesso per l'apertura della farmacia limitrofa se non ci fu richiesta di sospensione cautelare in relazione al primo atto di proroga
Massima
Farmacia – istanza cautelare della pianta organica da parte del farmacista limitrofo in ragione del secondo atto di proroga di 180 giorni per l'apertura della farmacia – mancata proposizione dell'istanza di sospensione in relazione alla prima proroga di 180 giorni – desumibilità dal comportamento processuale della mancanza di periculum - reiezione
Da questa breve ma interessante ordinanza possono trarsi elementi di riflessione sul comportamento processuale da assumere in caso di istanze cautelari della pianta organica proposte in riferimento a plurimi successivi atti di proroga per l'apertura di farmacie limitrofe.
Un titolare di farmacia infatti impugna la pianta organica comunale e ne chiede a distanza di circa un anno la sospensiva in ragione di un secondo atto di proroga concesso dal dirigente regionale per l'apertura della farmacia confinante. In buona sostanza ritiene che, essendo stato prolungato il tempo di apertura di altri 180 giorni, sia presumibile l'attivazione prossima dell'esercizio farmaceutico limitrofo e, pertanto, da questa situazione discenda una situazione di periculum che giustifica la proposizione di una richiesta di sospensiva dell'atto revisionale.
Il TAR respinge la richiesta di sospensiva basando le proprie argomentazioni non già riguardo al merito della vicenda, bensì sul comportamento processuale del ricorrente che ha posto il secondo atto di proroga a fondamento dell'istanza cautelare a distanza di circa ottanta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, in tal modo dimostrando la scarsa rilevanza dell'urgenza avvertita in ordine a tale atto; in secondo luogo il Collegio rileva che l'istanza di sospensiva non era stata richiesta in relazione al primo atto di proroga già adottato, in tal modo confermando l'insussistenza di pericoli derivanti da tali atti di proroga e tutelabili in sede cautelare.
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