Se nuove strisce pedonali riducono la distanza tra farmacie a meno di 200 metri poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento, questo va annullato
Ciò che rileva è la situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'atto di trasferimento, non quella dell'istruttoria. Se dopo l'istruttoria favorevole ma poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento cambiano i percorsi pedonali e la distanza tra le farmacie diventa inferiore a 200 metri, l'atto di trasferimento va annullato.
Le norme che prescrivono una distanza minima di duecento metri tra le farmacie sono rispettose dei principi di rango europeo e costituzionale.
Nel caso una farmacia abbia più soglie di ingresso, ai fini della misurazione della distanza occorre tenere conto della soglia più vicina alla soglia dell'altra farmacia, non avendo alcun rilievo le soglie più lontane
Massima
Farmacia – trasferimento – istruttoria favorevole sul rispetto della distanza dei 200 metri – modifica dei percorsi pedonali poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento – violazione della distanza dei 200 metri – autorizzazione al trasferimento – illegittimità
Farmacia – norma sulla distanza minima dei duecento metri – è conforme ai principi di rango europeo e costituzionale
Farmacia – distanza minima dei duecento metri – pluralità di soglie in una stessa farmacia – misurazione dalla soglia più vicina all'altra farmacia – irrilevanza delle soglie più lontane
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Roma del 15 maggio 2024 (vedi su questa rivista) con questa interessante pronuncia, nella quale sono affrontate problematiche giuridiche che esaminano da varie prospettive la normativa relativa alla distanza minima dei 200 metri tra le farmacie ed i principi che la ispirano.
In primo luogo il Consiglio di Stato conferma che il Comune deve tener conto della situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'atto, e non di quella del momento in cui è stata effettuata l'istruttoria; ciò significa che se successivamente alla positiva istruttoria (in cui è stata attestata una distanza superiore ai duecento metri), ma prima dall'adozione dell'atto di trasferimento, cambiano i percorsi pedonali mediante realizzazione di strisce e la distanza diventa minore di 200 metri, il trasferimento non può essere concesso.
Nel caso che ci riguarda proprio poco prima dell'atto di trasferimento erano state realizzate delle strisce pedonali che avevano ridotto la distanza tra le farmacie a meno di duecento metri secondo le modalità di misurazione della deambulazione dei pedoni rispettosa delle norme del codice della strada. (Riguardo alle modalità di misurazione della distanza va gradatamente consolidandosi il principio secondo cui occorre applicare il percorso rispettoso degli attraversamenti pedonali consentiti dalla segnaletica – vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 2 novembre 2023 e la sentenza del TAR Latina del 26 aprile 2023 - rispetto a quello secondo cui invece può prescindersi dall'applicazione delle norme del codice della strada – vedi la sentenza del Consiglio di Stato del 9 maggio 2023).
É proprio in virtù di tale modificata situazione di fatto che il TAR Roma prima e il Consiglio di Stato poi giudicano illegittimo l'atto comunale di trasferimento.
La sentenza certifica che, essendo diminuita la distanza a meno di 200 metri in virtù della realizzazione di nuove strisce orizzontali, il trasferimento non doveva essere autorizzato e quindi è illegittimo visto che,ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo, rilevano non soltanto le modifiche normative, ma anche quelle di fatto che siano intervenute durante il procedimento fino al momento dell'adozione dell'atto.
Sotto altro e diverso profilo la sentenza affronta la censura, sollevata dall'appellante, secondo cui un'interpretazione rigida e non elastica della norma che prescrive la distanza minima dei 200 metri viola i principi di rango comunitario e costituzionale, oltre che l'ispirazione liberalizzatrice della l. n. 27/2012.
Nonostante nel recente passato in ordine al limite di distanza tra le farmacie vi siano state interpretazioni che, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'1 giugno 2010 in cause C-570/07 e 571/07 lo hanno ritenuto derogabile (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2023 in merito alla derogabilità della distanza minima dei tremila metri e la succitata sentenza del TAR Latina in merito a quella dei duecento metri), in questo caso però il Collegio afferma che il legislatore, nel prevedere il rispetto della distanza minima di 200 metri tra le farmacie, non ha interposto alcun ostacolo all’iniziativa economica privata e alla libera concorrenza, ma l’ha regolata nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, rispondendo tale disciplina ad esigenze di interesse pubblico e ad obiettivi di pianificazione territoriale.
Al proposito, però, sorgono alcune perplessità sul percorso argomentativo della sentenza che, invece di richiamare i principi dell'equa distribuzione sul territorio delle farmacie e i principi che tutelano le farmacie dalla concorrenza troppo accanita tra loro, fa riferimento al criterio demografico (indicando i quorum della legislazione previgente all'entrata in vigore della l. n. 27/2012) e al criterio topografico (che si applica alle farmacie rurali) relativi all'istituzione delle sedi.
Per quanto concerne il terzo ordine di censure dell'appellante, consistente nel fatto che la distanza è stata misurata tenendo conto della soglia dell'altra farmacia più vicina, che però è sostanzialmente un varco di uscita, il Consiglio di Stato rileva che tale varco risulta autorizzato come ingresso (e quindi come tale va considerato) e che quando vi è una pluralità di soglie in una stessa farmacia occorre tener conto, ai fini del calcolo della distanza minima, della soglia più vicina a quella dell'altra farmacia, a nulla rilevando l'eventuale esistenza di altre soglie della stessa farmacia più lontane.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 13 gennaio 2025
Se nuove strisce pedonali riducono la distanza tra farmacie a meno di 200 metri poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento, questo va annullato
Ciò che rileva è la situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'atto di trasferimento, non quella dell'istruttoria. Se dopo l'istruttoria favorevole ma poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento cambiano i percorsi pedonali e la distanza tra le farmacie diventa inferiore a 200 metri, l'atto di trasferimento va annullato.
Le norme che prescrivono una distanza minima di duecento metri tra le farmacie sono rispettose dei principi di rango europeo e costituzionale.
Nel caso una farmacia abbia più soglie di ingresso, ai fini della misurazione della distanza occorre tenere conto della soglia più vicina alla soglia dell'altra farmacia, non avendo alcun rilievo le soglie più lontane
Massima
Farmacia – trasferimento – istruttoria favorevole sul rispetto della distanza dei 200 metri – modifica dei percorsi pedonali poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento – violazione della distanza dei 200 metri – autorizzazione al trasferimento – illegittimità
Farmacia – norma sulla distanza minima dei duecento metri – è conforme ai principi di rango europeo e costituzionale
Farmacia – distanza minima dei duecento metri – pluralità di soglie in una stessa farmacia – misurazione dalla soglia più vicina all'altra farmacia – irrilevanza delle soglie più lontane
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Roma del 15 maggio 2024 (vedi su questa rivista) con questa interessante pronuncia, nella quale sono affrontate problematiche giuridiche che esaminano da varie prospettive la normativa relativa alla distanza minima dei 200 metri tra le farmacie ed i principi che la ispirano.
In primo luogo il Consiglio di Stato conferma che il Comune deve tener conto della situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'atto, e non di quella del momento in cui è stata effettuata l'istruttoria; ciò significa che se successivamente alla positiva istruttoria (in cui è stata attestata una distanza superiore ai duecento metri), ma prima dall'adozione dell'atto di trasferimento, cambiano i percorsi pedonali mediante realizzazione di strisce e la distanza diventa minore di 200 metri, il trasferimento non può essere concesso.
Nel caso che ci riguarda proprio poco prima dell'atto di trasferimento erano state realizzate delle strisce pedonali che avevano ridotto la distanza tra le farmacie a meno di duecento metri secondo le modalità di misurazione della deambulazione dei pedoni rispettosa delle norme del codice della strada. (Riguardo alle modalità di misurazione della distanza va gradatamente consolidandosi il principio secondo cui occorre applicare il percorso rispettoso degli attraversamenti pedonali consentiti dalla segnaletica – vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 2 novembre 2023 e la sentenza del TAR Latina del 26 aprile 2023 - rispetto a quello secondo cui invece può prescindersi dall'applicazione delle norme del codice della strada – vedi la sentenza del Consiglio di Stato del 9 maggio 2023).
É proprio in virtù di tale modificata situazione di fatto che il TAR Roma prima e il Consiglio di Stato poi giudicano illegittimo l'atto comunale di trasferimento.
La sentenza certifica che, essendo diminuita la distanza a meno di 200 metri in virtù della realizzazione di nuove strisce orizzontali, il trasferimento non doveva essere autorizzato e quindi è illegittimo visto che,ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo, rilevano non soltanto le modifiche normative, ma anche quelle di fatto che siano intervenute durante il procedimento fino al momento dell'adozione dell'atto.
Sotto altro e diverso profilo la sentenza affronta la censura, sollevata dall'appellante, secondo cui un'interpretazione rigida e non elastica della norma che prescrive la distanza minima dei 200 metri viola i principi di rango comunitario e costituzionale, oltre che l'ispirazione liberalizzatrice della l. n. 27/2012.
Nonostante nel recente passato in ordine al limite di distanza tra le farmacie vi siano state interpretazioni che, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'1 giugno 2010 in cause C-570/07 e 571/07 lo hanno ritenuto derogabile (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2023 in merito alla derogabilità della distanza minima dei tremila metri e la succitata sentenza del TAR Latina in merito a quella dei duecento metri), in questo caso però il Collegio afferma che il legislatore, nel prevedere il rispetto della distanza minima di 200 metri tra le farmacie, non ha interposto alcun ostacolo all’iniziativa economica privata e alla libera concorrenza, ma l’ha regolata nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, rispondendo tale disciplina ad esigenze di interesse pubblico e ad obiettivi di pianificazione territoriale.
Al proposito, però, sorgono alcune perplessità sul percorso argomentativo della sentenza che, invece di richiamare i principi dell'equa distribuzione sul territorio delle farmacie e i principi che tutelano le farmacie dalla concorrenza troppo accanita tra loro, fa riferimento al criterio demografico (indicando i quorum della legislazione previgente all'entrata in vigore della l. n. 27/2012) e al criterio topografico (che si applica alle farmacie rurali) relativi all'istituzione delle sedi.
Per quanto concerne il terzo ordine di censure dell'appellante, consistente nel fatto che la distanza è stata misurata tenendo conto della soglia dell'altra farmacia più vicina, che però è sostanzialmente un varco di uscita, il Consiglio di Stato rileva che tale varco risulta autorizzato come ingresso (e quindi come tale va considerato) e che quando vi è una pluralità di soglie in una stessa farmacia occorre tener conto, ai fini del calcolo della distanza minima, della soglia più vicina a quella dell'altra farmacia, a nulla rilevando l'eventuale esistenza di altre soglie della stessa farmacia più lontane.
Normativa
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