Se si applicano i dati ISTAT per l'istituzione delle farmacie in luogo dei dati (inferiori) del censimento, occorre motivare le ragioni della scelta
Il Comune che per l'istituzione delle sedi farmaceutiche utilizzi il dato ISTAT 2010 in luogo dei dati (attestanti una popolazione inferiore) del censimento del 2011, con l'effetto di istituire una farmacia in più, ha l'onere di motivare le ragioni per cui ha privilegiato i dati ISTAT
Massima
Farmacia – dato popolazione ai fini dell'istituzione di nuove sedi – riferimento numero abitanti ISTAT 2010 – mancato utilizzo dati censimento 2011 attestante un numero di abitanti inferiore – difetto di motivazione della prevalenza al dato ISTAT - illegittimità
In questa singolare sentenza il TAR Catania annulla una delibera comunale istitutiva di cinque sedi farmaceutiche in virtù dei dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2010 per il motivo che, essendo nei dati del censimento 2011 riportato un numero di abitanti ben inferiore (e tale da determinare invece l'istituzione di quattro nuove sedi), il Comune non ha esplicitato le ragioni per cui ha privilegiato il dato ISTAT in luogo del dato del censimento.
La singolarità della decisione risiede nel fatto che nel caso di specie occorreva fare applicazione dell'art.11 comma 2 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012 e questo è inequivocabile nell'indicare che occorre utilizzare il dato ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, come pure è inequivocabile il testo dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, che anche indica i dati ISTAT come parametro di riferimento.
Il Collegio, tuttavia, stabilisce che qualora il Comune abbia a disposizione due dati della popolazione divergenti in maniera sensibile tra loro ed intenda privilegiare quello più risalente nel tempo (ISTAT del 31 dicembre 2010) a fronte di quello più aggiornato (censimento del 9 ottobre 2011), ha l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali ha utilizzato i dati ISTAT più risalenti, magari riconducendo tale motivazione ad un trend di crescita della popolazione basato su una valutazione temporale più ampia. Secondo il Collegio però nella delibera impugnata non risultano i motivi per cui è stata effettuata questa scelta, sicché l'atto comunale viene annullato ai fini della riedizione del potere.
A tal proposito la sentenza ha cura di indicare che, in virtù degli effetti della stessa, il Comune può confermare mediante adeguata motivazione la scelta di privilegiare il dato ISTAT (e in tal caso le farmacie istituite permarranno nel numero di cinque), ovvero applicare il dato del censimento 2011 (e in tal caso andrà soppressa una farmacia nel frattempo eventualmente già aperta, da individuarsi motivatamente).
La sentenza non pare proprio condivisibile: lo stesso TAR Catania in relazione ad un altro ricorso diretto contro la stessa delibera qui annullata, in una successiva sentenza di una diversa Sezione (vedi sentenza del 29 maggio 2024 in questa rivista) ha respinto il ricorso di un altro titolare di farmacia del medesimo Comune segnalando l'irrilevanza dei dati del censimento alla luce sia dell'inequivocabilità delle norme in materia di farmacie (che richiedono i dati ISTAT – art. 2 comma 2 l. n. 475/1968 -), sia dell'art. 11 comma 2 della l. n. 27/2012, applicabile alla fattispecie, che stabilisce l'applicazione dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 4 dicembre 2023
Se si applicano i dati ISTAT per l'istituzione delle farmacie in luogo dei dati (inferiori) del censimento, occorre motivare le ragioni della scelta
Il Comune che per l'istituzione delle sedi farmaceutiche utilizzi il dato ISTAT 2010 in luogo dei dati (attestanti una popolazione inferiore) del censimento del 2011, con l'effetto di istituire una farmacia in più, ha l'onere di motivare le ragioni per cui ha privilegiato i dati ISTAT
Massima
Farmacia – dato popolazione ai fini dell'istituzione di nuove sedi – riferimento numero abitanti ISTAT 2010 – mancato utilizzo dati censimento 2011 attestante un numero di abitanti inferiore – difetto di motivazione della prevalenza al dato ISTAT - illegittimità
In questa singolare sentenza il TAR Catania annulla una delibera comunale istitutiva di cinque sedi farmaceutiche in virtù dei dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2010 per il motivo che, essendo nei dati del censimento 2011 riportato un numero di abitanti ben inferiore (e tale da determinare invece l'istituzione di quattro nuove sedi), il Comune non ha esplicitato le ragioni per cui ha privilegiato il dato ISTAT in luogo del dato del censimento.
La singolarità della decisione risiede nel fatto che nel caso di specie occorreva fare applicazione dell'art.11 comma 2 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012 e questo è inequivocabile nell'indicare che occorre utilizzare il dato ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, come pure è inequivocabile il testo dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, che anche indica i dati ISTAT come parametro di riferimento.
Il Collegio, tuttavia, stabilisce che qualora il Comune abbia a disposizione due dati della popolazione divergenti in maniera sensibile tra loro ed intenda privilegiare quello più risalente nel tempo (ISTAT del 31 dicembre 2010) a fronte di quello più aggiornato (censimento del 9 ottobre 2011), ha l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali ha utilizzato i dati ISTAT più risalenti, magari riconducendo tale motivazione ad un trend di crescita della popolazione basato su una valutazione temporale più ampia. Secondo il Collegio però nella delibera impugnata non risultano i motivi per cui è stata effettuata questa scelta, sicché l'atto comunale viene annullato ai fini della riedizione del potere.
A tal proposito la sentenza ha cura di indicare che, in virtù degli effetti della stessa, il Comune può confermare mediante adeguata motivazione la scelta di privilegiare il dato ISTAT (e in tal caso le farmacie istituite permarranno nel numero di cinque), ovvero applicare il dato del censimento 2011 (e in tal caso andrà soppressa una farmacia nel frattempo eventualmente già aperta, da individuarsi motivatamente).
La sentenza non pare proprio condivisibile: lo stesso TAR Catania in relazione ad un altro ricorso diretto contro la stessa delibera qui annullata, in una successiva sentenza di una diversa Sezione (vedi sentenza del 29 maggio 2024 in questa rivista) ha respinto il ricorso di un altro titolare di farmacia del medesimo Comune segnalando l'irrilevanza dei dati del censimento alla luce sia dell'inequivocabilità delle norme in materia di farmacie (che richiedono i dati ISTAT – art. 2 comma 2 l. n. 475/1968 -), sia dell'art. 11 comma 2 della l. n. 27/2012, applicabile alla fattispecie, che stabilisce l'applicazione dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010.
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