Se una farmacia ha indebitamente occupato il suolo pubblico con un totem pubblicitario il Comune può ordinare la chiusura per almeno cinque giorni
Si applica anche alle farmacie la legge n. 94/2009 che autorizza il Sindaco ad ordinare il ripristino immediato dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni nei casi in cui a fini di commercio sia stato occupato il suolo pubblico
Massima
Farmacia – indebita occupazione di suolo pubblico con totem pubblicitario – ordine di rimozione – inerzia – applicazione della misura della chiusura della farmacia per cinque giorni – previsione espressa della salvaguardia delle consegne dei farmaci salvavita - legittimità
Il braccio di ferro tra un Comune ed un titolare di farmacia, riferito alla mancata rimozione da parte di quest'ultimo di un totem bifacciale luminoso pubblicitario installato privo di valido titolo, si conclude con un provvedimento sindacale di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività commerciale, con contestuale chiusura della farmacia per cinque giorni.
L'atto, adottato con riferimento all'art. 3 comma 16 della l. n. 94/2009, ha comunque cura di esplicitare che per il detto periodo è fatta salva la consegna da parte della farmacia dei medicinali salvavita.
Il successivo ricorso del farmacista viene respinto sia dal TAR che, poi, dal Consiglio di Stato.
Per ciò che qui interessa va rimarcata quella parte della sentenza in cui si respinge la tesi del ricorrente secondo cui è da considerarsi ingiusta ed illogica la decisione di chiusura della farmacia, tenuto conto non soltanto dell'importante funzione di presidio sanitario da essa svolta, ma anche dell'interesse pubblico al mantenimento in funzione della stessa in quanto unica ad essere ininterrottamente aperta nel Comune. Sul punto il Consiglio di Stato stabilisce che, da un canto nel provvedimento comunale di chiusura era stata comunque fatta salva la consegna dei medicinali salvavita, dall'altro canto il Sindaco non ha margini di discrezionalità nell'ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di indebita occupazione di suolo pubblico a fini commerciali, con chiusura di non meno di cinque giorni dell'esercizio commerciale.
A chi scrive rimane tuttavia il dubbio che possa essere non condivisibile equiparare a tutti gli effetti una farmacia ad un semplice esercizio commerciale, attesa la rilevante funzione sanitaria svolta dalla prima.
La decisione di ordinare di chiusura di una farmacia (con i conseguenti disagi che ciò arreca ai cittadini) per un tempo rilevante (non meno di cinque giorni) a causa della mancata rimozione di un totem pubblicitario, non pare essere peraltro in linea con il principio di proporzionalità.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 18 settembre 2023
Se una farmacia ha indebitamente occupato il suolo pubblico con un totem pubblicitario il Comune può ordinare la chiusura per almeno cinque giorni
Si applica anche alle farmacie la legge n. 94/2009 che autorizza il Sindaco ad ordinare il ripristino immediato dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni nei casi in cui a fini di commercio sia stato occupato il suolo pubblico
Massima
Farmacia – indebita occupazione di suolo pubblico con totem pubblicitario – ordine di rimozione – inerzia – applicazione della misura della chiusura della farmacia per cinque giorni – previsione espressa della salvaguardia delle consegne dei farmaci salvavita - legittimità
Il braccio di ferro tra un Comune ed un titolare di farmacia, riferito alla mancata rimozione da parte di quest'ultimo di un totem bifacciale luminoso pubblicitario installato privo di valido titolo, si conclude con un provvedimento sindacale di sospensione temporanea del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività commerciale, con contestuale chiusura della farmacia per cinque giorni.
L'atto, adottato con riferimento all'art. 3 comma 16 della l. n. 94/2009, ha comunque cura di esplicitare che per il detto periodo è fatta salva la consegna da parte della farmacia dei medicinali salvavita.
Il successivo ricorso del farmacista viene respinto sia dal TAR che, poi, dal Consiglio di Stato.
Per ciò che qui interessa va rimarcata quella parte della sentenza in cui si respinge la tesi del ricorrente secondo cui è da considerarsi ingiusta ed illogica la decisione di chiusura della farmacia, tenuto conto non soltanto dell'importante funzione di presidio sanitario da essa svolta, ma anche dell'interesse pubblico al mantenimento in funzione della stessa in quanto unica ad essere ininterrottamente aperta nel Comune. Sul punto il Consiglio di Stato stabilisce che, da un canto nel provvedimento comunale di chiusura era stata comunque fatta salva la consegna dei medicinali salvavita, dall'altro canto il Sindaco non ha margini di discrezionalità nell'ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di indebita occupazione di suolo pubblico a fini commerciali, con chiusura di non meno di cinque giorni dell'esercizio commerciale.
A chi scrive rimane tuttavia il dubbio che possa essere non condivisibile equiparare a tutti gli effetti una farmacia ad un semplice esercizio commerciale, attesa la rilevante funzione sanitaria svolta dalla prima.
La decisione di ordinare di chiusura di una farmacia (con i conseguenti disagi che ciò arreca ai cittadini) per un tempo rilevante (non meno di cinque giorni) a causa della mancata rimozione di un totem pubblicitario, non pare essere peraltro in linea con il principio di proporzionalità.
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