Sedi “obbligatorie” per quorum pieno: in caso di soppressione e contestuale reistituzione, a prescindere dal nomen iuris trattasi di mera modifica
Se un Comune, nell'atto di revisione della pianta organica, sopprime una sede obbligatoria a quoziente pieno e contestualmente la reistituisce dandole un perimetro differente, a prescindere dalla terminologia utilizzata non si è in presenza di una nuova sede farmaceutica, bensì della stessa originaria opportunamente modificata
Massima
Farmacia – revisione della pianta organica – soppressione di una sede obbligatoria a quorum pieno e contestuale reistituzione con nuovo perimetro – nuova sede – esclusione – irrilevanza del nomen iuris - mera modifica della zonizzazione della precedente
Un Comune, che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012 ha istituito due sedi farmaceutiche (la terza e la quarta), successivamente poste a concorso straordinario, essendo durante il concorso le dette sedi rimaste non opzionate dai concorrenti per tre successivi interpelli, nelle more del quarto decide di revisionare la pianta organica. Al termine del procedimento sopprime la quarta sede “facoltativa” istituita con il quorum parziale atteso che l'intervenuto calo della popolazione ha fatto venire meno il quorum e sopprime e contestualmente reistituisce con diversa perimetrazione la terza sede, obbligatoria per via del suo quorum pieno.
Tale terza sede, così come riperimetrata, viene assegnata con il quarto interpello del concorso straordinario
Un farmacista, che non rientra nel novero dei partecipanti al concorso straordinario impugna tale assegnazione sostenendo che, poiché la terza sede è stata (re)istituita con la nuova pianta organica intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando per il concorso straordinario, non possa essere ivi assegnata poiché va posta a futuro concorso ordinario, al quale egli dichiara di voler partecipare.
Il TAR Venezia rigetta il ricorso e, in appello, il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado.
In particolare la sentenza di secondo grado parte dal presupposto che una sede obbligatoria, a quorum pieno, non possa proprio essere soppressa perché ciò sarebbe assolutamente contrario alla legge. Poiché gli atti amministrativi, allora, vanno sempre interpretati, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, privilegiando l'opzione secundum legem e, quindi,nelrispetto della legge, ne discende che la soppressione e la contestuale reistituzione con diversi confini della terza sede, effettuata con la nuova pianta organica, altro non è se non una semplice (ancorché atipica) modifica dei confini dell'originaria terza sede istituita. In buona sostanza, secondo il Collegio occorre dare prevalenza all'effetto sostanziale perseguito dal Comune, che certamente non poteva che essere quello di mutare semplicemente il perimetro della detta zona. Del resto, secondo la sentenza, sarebbe stato assolutamente illogico sopprimere una sede “obbligatoria” per poi reistituirla nello stesso atto: è allora evidente che il significato dell'atto deve essere ricavato dall'effetto finale perseguito, che non può essere diverso da quello di mantenerla in vita con confini però modificati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 18 ottobre 2024
Sedi “obbligatorie” per quorum pieno: in caso di soppressione e contestuale reistituzione, a prescindere dal nomen iuris trattasi di mera modifica
Se un Comune, nell'atto di revisione della pianta organica, sopprime una sede obbligatoria a quoziente pieno e contestualmente la reistituisce dandole un perimetro differente, a prescindere dalla terminologia utilizzata non si è in presenza di una nuova sede farmaceutica, bensì della stessa originaria opportunamente modificata
Massima
Farmacia – revisione della pianta organica – soppressione di una sede obbligatoria a quorum pieno e contestuale reistituzione con nuovo perimetro – nuova sede – esclusione – irrilevanza del nomen iuris - mera modifica della zonizzazione della precedente
Un Comune, che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012 ha istituito due sedi farmaceutiche (la terza e la quarta), successivamente poste a concorso straordinario, essendo durante il concorso le dette sedi rimaste non opzionate dai concorrenti per tre successivi interpelli, nelle more del quarto decide di revisionare la pianta organica. Al termine del procedimento sopprime la quarta sede “facoltativa” istituita con il quorum parziale atteso che l'intervenuto calo della popolazione ha fatto venire meno il quorum e sopprime e contestualmente reistituisce con diversa perimetrazione la terza sede, obbligatoria per via del suo quorum pieno.
Tale terza sede, così come riperimetrata, viene assegnata con il quarto interpello del concorso straordinario
Un farmacista, che non rientra nel novero dei partecipanti al concorso straordinario impugna tale assegnazione sostenendo che, poiché la terza sede è stata (re)istituita con la nuova pianta organica intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando per il concorso straordinario, non possa essere ivi assegnata poiché va posta a futuro concorso ordinario, al quale egli dichiara di voler partecipare.
Il TAR Venezia rigetta il ricorso e, in appello, il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado.
In particolare la sentenza di secondo grado parte dal presupposto che una sede obbligatoria, a quorum pieno, non possa proprio essere soppressa perché ciò sarebbe assolutamente contrario alla legge. Poiché gli atti amministrativi, allora, vanno sempre interpretati, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, privilegiando l'opzione secundum legem e, quindi,nelrispetto della legge, ne discende che la soppressione e la contestuale reistituzione con diversi confini della terza sede, effettuata con la nuova pianta organica, altro non è se non una semplice (ancorché atipica) modifica dei confini dell'originaria terza sede istituita. In buona sostanza, secondo il Collegio occorre dare prevalenza all'effetto sostanziale perseguito dal Comune, che certamente non poteva che essere quello di mutare semplicemente il perimetro della detta zona. Del resto, secondo la sentenza, sarebbe stato assolutamente illogico sopprimere una sede “obbligatoria” per poi reistituirla nello stesso atto: è allora evidente che il significato dell'atto deve essere ricavato dall'effetto finale perseguito, che non può essere diverso da quello di mantenerla in vita con confini però modificati.
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