Servizio notturno nella Regione Lazio: in presenza di una farmacia volontaria, non può pretendersi la turnazione tra tutte
Il “caso Tivoli”: in presenza delle due macroaree “Tivoli centro” e “Tivoli bassa con Guidonia”, nella seconda delle quali il servizio notturno è già svolto volontariamente da una farmacia di Guidonia, non è possibile il servizio notturno a Tivoli mediante turnazione tra tutte le farmacie di Tivoli
Massima
Farmacia – Regione Lazio – legge regionale n. 26/2002 – macroarea costituita da una parte di un Comune e da un altro Comune limitrofo – turno notturno svolto su base volontaria da una farmacia – pretesa di turnazione da parte delle altre farmacie - infondatezza
Il Comune di Tivoli dal punto di vista della turnazione notturna è diviso in due macroaree: “Tivoli centro” sulla sommità di una collina e “Tivoli bassa” confinante col Comune di Guidonia.
Nella prima macroarea il servizio notturno è svolto a turno tra tutte le farmacie, nella seconda è garantito su base volontaria da una farmacia di Guidonia.
All'esito di una conferenza dei servizi, che ha confermato il detto assetto, alcuni titolari di farmacie del Comune di Tivoli impugnano al TAR il verbale della conferenza dei servizi chiedendo venga riconosciuto l'obbligo di turnazione tra tutti i farmacisti di Tivoli per quanto attiene al servizio notturno della città di Tivoli.
Il TAR respinge il ricorso; oltre a dichiararlo inammissibile giacché il verbale impugnato è atto meramente endoprocedimentale, ed oltre a definirlo tardivo perché impugnato fuori termine, il TAR decide comunque di entrare nel merito e lo respinge anche perché infondato.
Secondo il Collegio la legge regionale n. 26/2002 della regione Lazio è chiara nello stabilire all'art. 3 comma 3 che la turnazione è obbligatoria in caso di mancanza di assistenza notturna volontaria e, al comma 5, che in relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra Comuni e ASL limitrofi.
Poste tali premesse il Collegio sottolinea che in presenza di una farmacia notturna volontaria, la partecipazione al turno notturno delle altre farmacie non è obbligatoria, e questo in quanto la copertura del turno notturno è garantita dalla farmacia che volontariamente decide di restare sempre aperta. Poiché Tivoli bassa è inserita nella macroarea con Guidonia e tale assetto di interessi risponde all’interesse pubblico come confermato anche dai Comuni interessati di Tivoli e Guidonia, che hanno espresso un parere unanimemente favorevole al mantenimento del sistema attuale di turnazione, la pretesa di turnazione tra tutti i farmacisti di Tivoli per il territorio del Comune di Tivoli è da ritenersi infondata.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/Sentenza del 24 luglio 2024
Servizio notturno nella Regione Lazio: in presenza di una farmacia volontaria, non può pretendersi la turnazione tra tutte
Il “caso Tivoli”: in presenza delle due macroaree “Tivoli centro” e “Tivoli bassa con Guidonia”, nella seconda delle quali il servizio notturno è già svolto volontariamente da una farmacia di Guidonia, non è possibile il servizio notturno a Tivoli mediante turnazione tra tutte le farmacie di Tivoli
Massima
Farmacia – Regione Lazio – legge regionale n. 26/2002 – macroarea costituita da una parte di un Comune e da un altro Comune limitrofo – turno notturno svolto su base volontaria da una farmacia – pretesa di turnazione da parte delle altre farmacie - infondatezza
Il Comune di Tivoli dal punto di vista della turnazione notturna è diviso in due macroaree: “Tivoli centro” sulla sommità di una collina e “Tivoli bassa” confinante col Comune di Guidonia.
Nella prima macroarea il servizio notturno è svolto a turno tra tutte le farmacie, nella seconda è garantito su base volontaria da una farmacia di Guidonia.
All'esito di una conferenza dei servizi, che ha confermato il detto assetto, alcuni titolari di farmacie del Comune di Tivoli impugnano al TAR il verbale della conferenza dei servizi chiedendo venga riconosciuto l'obbligo di turnazione tra tutti i farmacisti di Tivoli per quanto attiene al servizio notturno della città di Tivoli.
Il TAR respinge il ricorso; oltre a dichiararlo inammissibile giacché il verbale impugnato è atto meramente endoprocedimentale, ed oltre a definirlo tardivo perché impugnato fuori termine, il TAR decide comunque di entrare nel merito e lo respinge anche perché infondato.
Secondo il Collegio la legge regionale n. 26/2002 della regione Lazio è chiara nello stabilire all'art. 3 comma 3 che la turnazione è obbligatoria in caso di mancanza di assistenza notturna volontaria e, al comma 5, che in relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra Comuni e ASL limitrofi.
Poste tali premesse il Collegio sottolinea che in presenza di una farmacia notturna volontaria, la partecipazione al turno notturno delle altre farmacie non è obbligatoria, e questo in quanto la copertura del turno notturno è garantita dalla farmacia che volontariamente decide di restare sempre aperta. Poiché Tivoli bassa è inserita nella macroarea con Guidonia e tale assetto di interessi risponde all’interesse pubblico come confermato anche dai Comuni interessati di Tivoli e Guidonia, che hanno espresso un parere unanimemente favorevole al mantenimento del sistema attuale di turnazione, la pretesa di turnazione tra tutti i farmacisti di Tivoli per il territorio del Comune di Tivoli è da ritenersi infondata.
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