Si all'accesso civico generalizzato nei confronti delle farmacie, ma senza aggravi a discapito dell'andamento aziendale
Un cittadino può proporre a farmacie con oltre 500.000 euro di fatturato un'istanza per l'accesso civico generalizzato al fine di ottenere dati e documenti relativi alla tematica del Covid 19, ma tale istanza dev'essere snella e non deve pregiudicare il corretto andamento aziendale e l'attività di interesse pubblico delle farmacie
Massima
Farmacia – esercizio con oltre 500.000 euro di fatturato - accesso civico generalizzato – possibilità – istanza gravosa tale da pregiudicare l'andamento aziendale – inammissibilità dell'istanza interamente intesa – ammissibilità di una parte della stessa
Un cittadino propone un'istanza per l'accesso civico generalizzato ad una farmacia con oltre 500.000 euro di fatturato, chiedendo di ottenere molteplici dati relativi ai test antigenici effettuati, i cui risultati confluiscono prima nella piattaforma di rilevamento regionale e poi in quelle nazionali predisposte dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute. Sennonché tale richiesta riguarda davvero tanti dati e richiede non soltanto un lavoro serio di raccolta e catalogazione degli stessi. ma anche uno, impegnativo, di ponderazione.
Il titolare di farmacia non dà seguito alla richiesta e il cittadino si rivolge al TAR, chiedendo che venga accertato il suo diritto all'accesso civico generalizzato e, per l'effetto, venga ordinato al titolare di farmacia di fornire tutti i dati richiesti.
Il TAR veneziano accoglie il ricorso, ma soltanto parzialmente.
Innanzitutto premette che, effettivamente, le farmacie con oltre 500.000 euro di fatturato rientrano tra quegli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative a cui è possibile inoltrare un'istanza per l'accesso civico di cui al d. lgs. n. 33/2013, visto che la disciplina si applica anche ai soggetti di diritto privato con ricavi appostati a bilancio per un importo superiore a 500.000 euro che esercitano attività di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche oppure di gestione di servizi pubblici.
Poste tali premesse il TAR richiama l'art. 5 commi 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013, che consentono l'esercizio dell'accesso civico, avendo cura tuttavia di sottolineare che esiste una delimitazione oggettiva di tale strumento civico conoscitivo, che non può comunque divenire eccessivo e cioè sproporzionato ai danni del soggetto che riceve la richiesta; quest'ultimo infatti non può subire, per far fronte alla richiesta medesima, seri pregiudizi nell'organizzazione di impresa e nell'esercizio della propria attività istituzionale. In buona sostanza, se è certamente ammesso l'esercizio dell'accesso civico, tuttavia va esercitato mediante richieste snelle di dati, tali da non intralciare il buon funzionamento dell'attività del destinatario della richiesta.
Sulla base di tali considerazioni il TAR accoglie parzialmente il ricorso limitando l'ammissibilità della richiesta di accesso ai dati di soli due quesiti sui diciotto proposti alla farmacia ed ordinando alla stessa di fornirli entro trenta giorni; per quanto attiene ai dati dei quesiti ulteriori, la sentenza afferma che possono essere richiesti mediante l'istituto dell'accesso documentale disciplinato dalla l. n. 241/'90, in tal caso però esplicitando quell'interesse personale, diretto, concreto ed attuale all'ostensione che, invece, l'accesso civico generalizzato non richiede.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/sentenza del 10 giugno 2024
Si all'accesso civico generalizzato nei confronti delle farmacie, ma senza aggravi a discapito dell'andamento aziendale
Un cittadino può proporre a farmacie con oltre 500.000 euro di fatturato un'istanza per l'accesso civico generalizzato al fine di ottenere dati e documenti relativi alla tematica del Covid 19, ma tale istanza dev'essere snella e non deve pregiudicare il corretto andamento aziendale e l'attività di interesse pubblico delle farmacie
Massima
Farmacia – esercizio con oltre 500.000 euro di fatturato - accesso civico generalizzato – possibilità – istanza gravosa tale da pregiudicare l'andamento aziendale – inammissibilità dell'istanza interamente intesa – ammissibilità di una parte della stessa
Un cittadino propone un'istanza per l'accesso civico generalizzato ad una farmacia con oltre 500.000 euro di fatturato, chiedendo di ottenere molteplici dati relativi ai test antigenici effettuati, i cui risultati confluiscono prima nella piattaforma di rilevamento regionale e poi in quelle nazionali predisposte dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute. Sennonché tale richiesta riguarda davvero tanti dati e richiede non soltanto un lavoro serio di raccolta e catalogazione degli stessi. ma anche uno, impegnativo, di ponderazione.
Il titolare di farmacia non dà seguito alla richiesta e il cittadino si rivolge al TAR, chiedendo che venga accertato il suo diritto all'accesso civico generalizzato e, per l'effetto, venga ordinato al titolare di farmacia di fornire tutti i dati richiesti.
Il TAR veneziano accoglie il ricorso, ma soltanto parzialmente.
Innanzitutto premette che, effettivamente, le farmacie con oltre 500.000 euro di fatturato rientrano tra quegli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative a cui è possibile inoltrare un'istanza per l'accesso civico di cui al d. lgs. n. 33/2013, visto che la disciplina si applica anche ai soggetti di diritto privato con ricavi appostati a bilancio per un importo superiore a 500.000 euro che esercitano attività di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche oppure di gestione di servizi pubblici.
Poste tali premesse il TAR richiama l'art. 5 commi 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013, che consentono l'esercizio dell'accesso civico, avendo cura tuttavia di sottolineare che esiste una delimitazione oggettiva di tale strumento civico conoscitivo, che non può comunque divenire eccessivo e cioè sproporzionato ai danni del soggetto che riceve la richiesta; quest'ultimo infatti non può subire, per far fronte alla richiesta medesima, seri pregiudizi nell'organizzazione di impresa e nell'esercizio della propria attività istituzionale. In buona sostanza, se è certamente ammesso l'esercizio dell'accesso civico, tuttavia va esercitato mediante richieste snelle di dati, tali da non intralciare il buon funzionamento dell'attività del destinatario della richiesta.
Sulla base di tali considerazioni il TAR accoglie parzialmente il ricorso limitando l'ammissibilità della richiesta di accesso ai dati di soli due quesiti sui diciotto proposti alla farmacia ed ordinando alla stessa di fornirli entro trenta giorni; per quanto attiene ai dati dei quesiti ulteriori, la sentenza afferma che possono essere richiesti mediante l'istituto dell'accesso documentale disciplinato dalla l. n. 241/'90, in tal caso però esplicitando quell'interesse personale, diretto, concreto ed attuale all'ostensione che, invece, l'accesso civico generalizzato non richiede.
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