Si all'ammissione con riserva degli specializzandi al concorso per incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista
Va ammessa con riserva al concorso per il conferimento di incarichi o di sostituzioni a tempo determinato di dirigente farmacista la specializzanda che sia stata esclusa dall’Amministrazione per il mancato possesso del requisito di accesso consistente nella “Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”
Massima
Farmacisti – selezione pubblica - incarichi o sostituzioni temporanee di dirigente farmacista – specializzanda – esclusione – mancanza requisito specializzazione – ammissione con riserva
Una specializzanda partecipa alla procedura concorsuale per la formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi o sostituzioni a tempo determinato di dirigente farmacista e ne viene esclusa in quanto le difetta il requisito del possesso della specializzazione in farmacia.
Il TAR etneo, però, accoglie la sua istanza cautelare e la ammette con riserva al prosieguo del concorso rilevando che in applicazione del principio di massima partecipazione e di eterointegrazione del bando di concorso è fondata la pretesa di partecipazione alla procedura selettiva. A tal proposito richiama l’art. 1 comma 547 della legge n. 145/2018 così come modificato dall’art. 3 comma 5 bis della d.l. 51/2023 convertito nella legge n. 87/2023 come fonte normativa applicabile alla fattispecie.
L’ordinanza è stata appellata sicché potrebbe pronunciarsi definitivamente a breve e definitivamente per quanto concerne la tutela cautelare anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.
N.B. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con ordinanza del 10 giugno 2024 ha confermato l'ordinanza del TAR.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/ordinanza del 12 aprile 2024
Si all'ammissione con riserva degli specializzandi al concorso per incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista
Va ammessa con riserva al concorso per il conferimento di incarichi o di sostituzioni a tempo determinato di dirigente farmacista la specializzanda che sia stata esclusa dall’Amministrazione per il mancato possesso del requisito di accesso consistente nella “Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”
Massima
Farmacisti – selezione pubblica - incarichi o sostituzioni temporanee di dirigente farmacista – specializzanda – esclusione – mancanza requisito specializzazione – ammissione con riserva
Una specializzanda partecipa alla procedura concorsuale per la formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi o sostituzioni a tempo determinato di dirigente farmacista e ne viene esclusa in quanto le difetta il requisito del possesso della specializzazione in farmacia.
Il TAR etneo, però, accoglie la sua istanza cautelare e la ammette con riserva al prosieguo del concorso rilevando che in applicazione del principio di massima partecipazione e di eterointegrazione del bando di concorso è fondata la pretesa di partecipazione alla procedura selettiva. A tal proposito richiama l’art. 1 comma 547 della legge n. 145/2018 così come modificato dall’art. 3 comma 5 bis della d.l. 51/2023 convertito nella legge n. 87/2023 come fonte normativa applicabile alla fattispecie.
L’ordinanza è stata appellata sicché potrebbe pronunciarsi definitivamente a breve e definitivamente per quanto concerne la tutela cautelare anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.
N.B. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con ordinanza del 10 giugno 2024 ha confermato l'ordinanza del TAR.
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