Sono preclusi alle parafarmacie i test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2
In virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2022 è legittimo consentire alle sole farmacie l'effettuazione di test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2, atteso che discrezionalmente il legislatore ha previsto ciò ed alla luce del fatto che le farmacie, a differenza delle parafarmacie, svolgono un servizio di pubblico interesse
Massima
Parafarmacie – possibilità nelle parafarmacie di test rapidi relativi alla ricerca dell'antigene e degli anticorpi anti SARS-CoV-2 – sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2022 – discrezionalità del legislatore nazionale nel riservare tali test alle sole farmacie – ragionevolezza delle norme legislative che riservano tali test alle sole farmacie – maggiore idoneità della rete capillare delle farmacie a fornire tali prestazioni
Nella oramai quasi pluridecennale contesa tra le parafarmacie, che aspirano a ritagliarsi un posto sempre più consolidato nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e le farmacie, che difendono gli spazi loro concessi, queste ultime riportano, con la sentenza in oggetto, un'affermazione davvero rilevante.
La vicenda trae origine da una delibera della Giunta regionale delle Marche, la n. 465 del 19 aprile 2021, con cui si prevede che possano essere effettuati anche presso i locali delle parafarmacie i test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2. A seguito, però, di una diffida del 26 aprile 2021 da parte di Federfarma Marche, secondo cui ciò sarebbe precluso sia dall'art. 1 comma 418 della l. n. 178/2020, sia anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2017, la Giunta regionale annulla in autotutela la precedente delibera con la nuova delibera n. 663 del 24 maggio 2021.
Poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171/2022 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, il TAR Ancona respinge il ricorso, riconoscendo ai ricorrenti soltanto una parte del risarcimento danni richiesto in relazione al danno emergente.
La vicenda trova una sua conclusione con la sentenza in oggetto, in cui il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello delle associazioni dei parafarmacisti, prende netta posizione in merito, stabilendo, tra l'altro, che “le parafarmacie “sono esercizi commerciali” mentre le farmacie erogano l'assistenza farmaceutica e svolgono un “servizio di pubblico interesse” preordinato a garantire la tutela della salute” (punto 4.1 della sentenza).
Riguardo alle tesi degli appellanti, infatti, secondo cui le norme legislative suddette non sono state sottoposte ad alcun test di proporzionalità, in quanto la presenza di un farmacista nelle parafarmacie garantisce la qualità del servizio e favorisce la diffusione dei test per affrontare la pandemia, il Consiglio di Stato richiama il contenuto della sentenza n. 171/2022 della Corte Costituzionale, che sottolinea l'importanza della tutela della salute, idonea a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento ed a consentire ad ogni singolo Stato di decidere il livello al quale intende garantirla, secondo margini di adeguata discrezionalità. Sulla base di tali principi, i Giudici di palazzo Spada indicano che le farmacie rientrano nell'organizzazione del SSN e svolgono un servizio di pubblico interesse anche perché sono dislocate sull'intero territorio nazionale in modo capillare ed uniforme, in tal modo agevolando l'obiettivo di tutela della salute dei cittadini ed estendendo appropriatamente la propria attività alla prestazione di servizi ulteriori rispetto alla mera dispensazione dei farmaci.
Il fatto che nelle parafarmacie sia presente un farmacista, secondo la sentenza, quindi, non fa venir meno le significative differenze che esistono tra i due diversi tipi di esercizi, il che giustifica le scelte del legislatore. Alle farmacie, peraltro, secondo il Collegio, la legge impone oneri che non gravano su altri soggetti proprio per garantire i massimi standard di qualità, il che rende ragionevoli le scelte effettuate dal legislatore, che non può disancorare l'obiettivo di massimizzare il numero dei tamponi con la migliore protezione della salute dei cittadini, che viene garantita soltanto da un controllo di qualità costituito dalla rete capillare delle farmacie integrate nel SSN.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 18 ottobre 2024
Sono preclusi alle parafarmacie i test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2
In virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2022 è legittimo consentire alle sole farmacie l'effettuazione di test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2, atteso che discrezionalmente il legislatore ha previsto ciò ed alla luce del fatto che le farmacie, a differenza delle parafarmacie, svolgono un servizio di pubblico interesse
Massima
Parafarmacie – possibilità nelle parafarmacie di test rapidi relativi alla ricerca dell'antigene e degli anticorpi anti SARS-CoV-2 – sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2022 – discrezionalità del legislatore nazionale nel riservare tali test alle sole farmacie – ragionevolezza delle norme legislative che riservano tali test alle sole farmacie – maggiore idoneità della rete capillare delle farmacie a fornire tali prestazioni
Nella oramai quasi pluridecennale contesa tra le parafarmacie, che aspirano a ritagliarsi un posto sempre più consolidato nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e le farmacie, che difendono gli spazi loro concessi, queste ultime riportano, con la sentenza in oggetto, un'affermazione davvero rilevante.
La vicenda trae origine da una delibera della Giunta regionale delle Marche, la n. 465 del 19 aprile 2021, con cui si prevede che possano essere effettuati anche presso i locali delle parafarmacie i test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2. A seguito, però, di una diffida del 26 aprile 2021 da parte di Federfarma Marche, secondo cui ciò sarebbe precluso sia dall'art. 1 comma 418 della l. n. 178/2020, sia anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2017, la Giunta regionale annulla in autotutela la precedente delibera con la nuova delibera n. 663 del 24 maggio 2021.
Nell'ambito dell'impugnativa di tale provvedimento da parte di associazioni di categoria dei parafarmacisti dinanzi al TAR Ancona, quest'ultimo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 418 e 419 della l. n. 178/2020, nella parte in cui riserva alle sole farmacie e non anche alle parafarmacie l'effettuazione di tali test.
Poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171/2022 dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, il TAR Ancona respinge il ricorso, riconoscendo ai ricorrenti soltanto una parte del risarcimento danni richiesto in relazione al danno emergente.
La vicenda trova una sua conclusione con la sentenza in oggetto, in cui il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello delle associazioni dei parafarmacisti, prende netta posizione in merito, stabilendo, tra l'altro, che “le parafarmacie “sono esercizi commerciali” mentre le farmacie erogano l'assistenza farmaceutica e svolgono un “servizio di pubblico interesse” preordinato a garantire la tutela della salute” (punto 4.1 della sentenza).
Riguardo alle tesi degli appellanti, infatti, secondo cui le norme legislative suddette non sono state sottoposte ad alcun test di proporzionalità, in quanto la presenza di un farmacista nelle parafarmacie garantisce la qualità del servizio e favorisce la diffusione dei test per affrontare la pandemia, il Consiglio di Stato richiama il contenuto della sentenza n. 171/2022 della Corte Costituzionale, che sottolinea l'importanza della tutela della salute, idonea a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento ed a consentire ad ogni singolo Stato di decidere il livello al quale intende garantirla, secondo margini di adeguata discrezionalità. Sulla base di tali principi, i Giudici di palazzo Spada indicano che le farmacie rientrano nell'organizzazione del SSN e svolgono un servizio di pubblico interesse anche perché sono dislocate sull'intero territorio nazionale in modo capillare ed uniforme, in tal modo agevolando l'obiettivo di tutela della salute dei cittadini ed estendendo appropriatamente la propria attività alla prestazione di servizi ulteriori rispetto alla mera dispensazione dei farmaci.
Il fatto che nelle parafarmacie sia presente un farmacista, secondo la sentenza, quindi, non fa venir meno le significative differenze che esistono tra i due diversi tipi di esercizi, il che giustifica le scelte del legislatore. Alle farmacie, peraltro, secondo il Collegio, la legge impone oneri che non gravano su altri soggetti proprio per garantire i massimi standard di qualità, il che rende ragionevoli le scelte effettuate dal legislatore, che non può disancorare l'obiettivo di massimizzare il numero dei tamponi con la migliore protezione della salute dei cittadini, che viene garantita soltanto da un controllo di qualità costituito dalla rete capillare delle farmacie integrate nel SSN.
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