Soppressione dei dispensari in Campania: non hanno interesse a ricorrere per la soppressione i titolari di farmacie distanti cinque chilometri
E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso diretto ad ottenere la soppressione di un dispensario ai sensi della legge regionale campana n. 5/2013, giacché la distanza esistente di cinque e sei chilometri tra il dispensario stesso e le due farmacie dei ricorrenti non genera alcuna interferenza commerciale
Massima
Farmacia – soppressione dei dispensari farmaceutici – Regione Campania – legge regionale n. 5/2013 - ricorso di farmacie site in un Comune diverso ed aventi una distanza di almeno cinque chilometri dal dispensario – assenza di interferenza tra i rispettivi bacini commerciali - difetto di interesse a ricorrere - inammissibilità
L'annullamento però non avviene per motivi di merito, bensì in rito: secondo i Giudici di Palazzo Spada il ricorso dei farmacisti che dinanzi al TAR avevano agito per far sopprimere il dispensario doveva essere dichiarato inammissibile perché essi non avevano alcun reale interesse a ricorrere.
Anche noi avevamo sollevato delle perplessità già all'indomani della sentenza di primo grado, nel commento alla stessa su questa rivista, richiamando una recente pronuncia del TAR Ancona secondo cui sono inammissibili i ricorsi proposti dai farmacisti contro le scelte in materia di servizio farmaceutico assunte dal Comune limitrofo, a meno che queste non determinino la violazione della distanza minima dei 200 metri.
Il Consiglio di Stato in questa sentenza di annullamento tempera il principio, sottintendendo che il ricorso da parte di farmacisti di un diverso Comune posti a distanza superiore ai duecento metri è in linea di massima ammissibile, però in questo caso specifico non va riconosciuto l'interesse a ricorrere perché le farmacie che hanno agito per la soppressione del dispensario sono distanti rispettivamente cinque e sei chilometri dal dispensario.
Non è ravvisabile allora lo sviamento di clientela in quanto la distanza del dispensario dalla farmacia da cui dipende è soltanto di 1,5 chilometri, di gran lunga inferiore, sicché la chiusura dello stesso condurrebbe gli utenti delle case sparse vicine ad approvvigionarsi di medicinali ragionevolmente presso la farmacia più agevolmente raggiungibile e le ricorrenti non ne trarrebbero comunque alcun vantaggio.
Né rileva la potenzialità di utenza “viaggiante”, visto che le considerazioni in materia di assistenza farmaceutica devono basarsi su elementi concreti come i dati dei residenti e non su criteri astratti ed aleatori oltre che quantitativamente indeterminati.
In definitiva il Collegio evidenzia che è rilevante non già la distanza tra il dispensario ed i confini del Comune limitrofo in cui sono collocate le farmacie dei ricorrenti, ma tra il dispensario e le stesse e, poiché come detto essa è rispettivamente di cinque e sei chilometri, deve concludersi per la non interferenza dei rispettivi bacini commerciali e pertanto per l'inammissibilità del ricorso proposto dai farmacisti atteso il loro difetto di interesse a ricorrere.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 6 dicembre 2024
Soppressione dei dispensari in Campania: non hanno interesse a ricorrere per la soppressione i titolari di farmacie distanti cinque chilometri
E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso diretto ad ottenere la soppressione di un dispensario ai sensi della legge regionale campana n. 5/2013, giacché la distanza esistente di cinque e sei chilometri tra il dispensario stesso e le due farmacie dei ricorrenti non genera alcuna interferenza commerciale
Massima
Farmacia – soppressione dei dispensari farmaceutici – Regione Campania – legge regionale n. 5/2013 - ricorso di farmacie site in un Comune diverso ed aventi una distanza di almeno cinque chilometri dal dispensario – assenza di interferenza tra i rispettivi bacini commerciali - difetto di interesse a ricorrere - inammissibilità
Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR Napoli del 7 agosto 2024 (vedi il commento in questa rivista) relativa all'obbligo di soppressione, ex art. 1 comma 54 ter della legge regionale campana n. 5/2013, dei dispensari istituiti per motivi diversi dalla vacanza delle farmacie rurali e dalle esigenze stagionali delle località turistiche.
L'annullamento però non avviene per motivi di merito, bensì in rito: secondo i Giudici di Palazzo Spada il ricorso dei farmacisti che dinanzi al TAR avevano agito per far sopprimere il dispensario doveva essere dichiarato inammissibile perché essi non avevano alcun reale interesse a ricorrere.
Anche noi avevamo sollevato delle perplessità già all'indomani della sentenza di primo grado, nel commento alla stessa su questa rivista, richiamando una recente pronuncia del TAR Ancona secondo cui sono inammissibili i ricorsi proposti dai farmacisti contro le scelte in materia di servizio farmaceutico assunte dal Comune limitrofo, a meno che queste non determinino la violazione della distanza minima dei 200 metri.
Il Consiglio di Stato in questa sentenza di annullamento tempera il principio, sottintendendo che il ricorso da parte di farmacisti di un diverso Comune posti a distanza superiore ai duecento metri è in linea di massima ammissibile, però in questo caso specifico non va riconosciuto l'interesse a ricorrere perché le farmacie che hanno agito per la soppressione del dispensario sono distanti rispettivamente cinque e sei chilometri dal dispensario.
Non è ravvisabile allora lo sviamento di clientela in quanto la distanza del dispensario dalla farmacia da cui dipende è soltanto di 1,5 chilometri, di gran lunga inferiore, sicché la chiusura dello stesso condurrebbe gli utenti delle case sparse vicine ad approvvigionarsi di medicinali ragionevolmente presso la farmacia più agevolmente raggiungibile e le ricorrenti non ne trarrebbero comunque alcun vantaggio.
Né rileva la potenzialità di utenza “viaggiante”, visto che le considerazioni in materia di assistenza farmaceutica devono basarsi su elementi concreti come i dati dei residenti e non su criteri astratti ed aleatori oltre che quantitativamente indeterminati.
In definitiva il Collegio evidenzia che è rilevante non già la distanza tra il dispensario ed i confini del Comune limitrofo in cui sono collocate le farmacie dei ricorrenti, ma tra il dispensario e le stesse e, poiché come detto essa è rispettivamente di cinque e sei chilometri, deve concludersi per la non interferenza dei rispettivi bacini commerciali e pertanto per l'inammissibilità del ricorso proposto dai farmacisti atteso il loro difetto di interesse a ricorrere.
Normativa
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