Sopravviene il difetto di interesse per il ricorso del titolare se, a conclusione del concorso, la nuova sede non sia stata assegnata
Se a conclusione del termine di validità della graduatoria del concorso straordinario (sei anni dal primo interpello), non sia stata assegnata la sede istituita, sopravviene il difetto di interesse riguardo al ricorso proposto dal titolare limitrofo che abbia impugnato l'istituzione della nuova sede
Massima
Farmacia – istituzione sede ai fini del concorso straordinario – ricorso proposto dal titolare limitrofo – conclusione concorso – mancata assegnazione della sede – sopravvenienza del difetto di interesse in relazione al ricorso
Un titolare propone ricorso avverso l'atto con cui, ritagliando una parte della zona che gli apparteneva, ne viene prevista un'altra per la sede istituita e messa a concorso straordinario; il concorso straordinario si conclude senza che la sede sia stata assegnata e allora il TAR stabilisce che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Più precisamente il TAR afferma che, poiché il bando di cui al concorso straordinario indetto ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 ha esaurito i propri effetti senza che la nuova sede farmaceutica sia stata effettivamente assegnata, l’interesse della ricorrente si sposta sugli atti del concorso ordinario (futuro ed eventuale) che l’Amministrazione ha preannunciato di svolgere per la copertura della sede.
La sentenza potrebbe destare alcune perplessità se si considera che la zona assegnata alla nuova sede era stata in parte ricavata dalla riduzione della zona del titolare ricorrente e quindi il ricorso aveva comunque un residuo di interesse, visto che la riduzione della zona del ricorrente gli preclude in ogni caso, anche in mancanza di assegnazione dell'altra sede, la possibilità di trasferimento nella zona che gli è stata sottratta, il che comporta quindi una minore capacità di trasferire la propria sede per la riduzione della porzione di territorio di competenza.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 27 luglio 2024
Sopravviene il difetto di interesse per il ricorso del titolare se, a conclusione del concorso, la nuova sede non sia stata assegnata
Se a conclusione del termine di validità della graduatoria del concorso straordinario (sei anni dal primo interpello), non sia stata assegnata la sede istituita, sopravviene il difetto di interesse riguardo al ricorso proposto dal titolare limitrofo che abbia impugnato l'istituzione della nuova sede
Massima
Farmacia – istituzione sede ai fini del concorso straordinario – ricorso proposto dal titolare limitrofo – conclusione concorso – mancata assegnazione della sede – sopravvenienza del difetto di interesse in relazione al ricorso
Un titolare propone ricorso avverso l'atto con cui, ritagliando una parte della zona che gli apparteneva, ne viene prevista un'altra per la sede istituita e messa a concorso straordinario; il concorso straordinario si conclude senza che la sede sia stata assegnata e allora il TAR stabilisce che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Più precisamente il TAR afferma che, poiché il bando di cui al concorso straordinario indetto ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 ha esaurito i propri effetti senza che la nuova sede farmaceutica sia stata effettivamente assegnata, l’interesse della ricorrente si sposta sugli atti del concorso ordinario (futuro ed eventuale) che l’Amministrazione ha preannunciato di svolgere per la copertura della sede.
La sentenza potrebbe destare alcune perplessità se si considera che la zona assegnata alla nuova sede era stata in parte ricavata dalla riduzione della zona del titolare ricorrente e quindi il ricorso aveva comunque un residuo di interesse, visto che la riduzione della zona del ricorrente gli preclude in ogni caso, anche in mancanza di assegnazione dell'altra sede, la possibilità di trasferimento nella zona che gli è stata sottratta, il che comporta quindi una minore capacità di trasferire la propria sede per la riduzione della porzione di territorio di competenza.
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